COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 57 DEL 05.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso F.C.D. Transvector Avverso delibere Giudice Delegazione Distrettuale di Bassano di cui al Comunicato n. 38 del 19/2/2014 – Applicazione art. 17/5 C.G.S. gara Transvector–Fellette del 9/2/2014; ammenda di € 100,00; Inibizione fino al 6/3/2014 Dirigente Pasa Stefano – Campionato di 3^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 57 DEL 05.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso F.C.D. Transvector Avverso delibere Giudice Delegazione Distrettuale di Bassano di cui al Comunicato n. 38 del 19/2/2014 – Applicazione art. 17/5 C.G.S. gara Transvector–Fellette del 9/2/2014; ammenda di € 100,00; Inibizione fino al 6/3/2014 Dirigente Pasa Stefano – Campionato di 3^ Categoria La Società F.C.D. Transvector ha inoltrato ricorso avverso le delibere del Giudice Sportivo della Delegazione Distrettuale di Bassano e pubblicate nel Comunicato n. 38 del 19/2/2014 con le quali infliggeva le sanzioni indicate in oggetto, per la partecipazione alla gara, oggi presa in esame, di un giocatore che non ne aveva titolo. La Commissione Disciplinare Territoriale letto il ricorso presentato dalla Società Transvector; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; acquisite nuove informazioni dall’Ufficio Tesseramento del C.R. Veneto, il quale in data odierna ha comunicato quanto segue : “fatti i dovuti accertamenti all’interno dei nostri archivi informatici é emerso che l’atleta in oggetto, matricola FIGC 4217738, non risulta tesserato. Da ulteriori controlli informatici, in merito al ricorso presentato dalla Società, é emerso che la FCD Transvector aveva istruito e depositato – presso il C.R. Veneto – unicamente la pratica di <>. Confermiamo che il tesseramento non era stato mai spedito a mezzo raccomandata presso il C.R. Veneto, poiché in data 5/9/2013 il Sig. Lunardon Agostino, in qualità di Vice Presidente della Società, aveva richiesto l’annullamento della pratica istruita. Quanto sopra é confermato dal riscontro della mail inviata all’Ufficio Tesseramento regionale che si allega. Per ultimo si precisa che la pratica di <> altro non é che una risoluzione del vincolo che questo ufficio può rendere operativa, unicamente al termine della stagione sportiva corrente; inoltre può essere fatta disgiuntamente al tesseramento in qualsiasi periodo della stagione sportiva”. Ritenuto, conseguentemente, che il calciatore Bizzotto Michele abbia partecipato alla gara Transvector – Fellette valida per il Campionato di 3^ Categoria del 9 febbraio 2014 in posizione irregolare; visto il disposto di cui all’art. 108 delle N.O.I.F. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera di confermare integralmente quanto deciso dal giudice di primo grado e conseguentemente decide : - di rigettare il ricorso presentato dalla Società Transvector; - di confermare la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3 a carico della FCD Transvector e di omologare l’incontro oggi preso in esame c.s. ; Transvector – Felette 0 – 3; - di confermare la sanzione della inibizione sino al 6/3/2014 a carico del Sig. Spironello Silvano (Dirigente accompagnatore); - di confermare la sanzione della ammenda di € 100,00 a carico della Società. - di predisporre il pagamento della tassa reclamo non versata.
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