COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 57 DEL 05.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso S.S. Valdalpone Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 39 del 19/2/2014 – Squalifica per quattro giornate giocatore Confente Enrico –Campionato Provinciale Juniores

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 57 DEL 05.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso S.S. Valdalpone Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 39 del 19/2/2014 – Squalifica per quattro giornate giocatore Confente Enrico –Campionato Provinciale Juniores La Società S.S. Valdalpone ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Verona e pubblicata nel Comunicato n. 39 del 19/2/2014 con la quale infliggeva la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del calciatore Confente Enrico : “per aver colpito con una testata un giocatore avversario, facendolo cadere a terra.” La Commissione Disciplinare Territoriale letto il ricorso presentato dalla Società Valdalpone; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito, per le vie brevi, il direttore di gara il quale ha confermato quanto riportato nel rapporto arbitrale, precisando che il calciatore Confente Enrico ha colpito volontariamente, con una testata, la testa dell’altro avversario facendolo cadere a terra e questo non in una normale azione di gioco valutata la decisione assunta dal Giudice Sportivo di primo grado; ritenuto, che nel giudizio sportivo il rapporto dell’arbitro riveste prova piena e privilegiata e ciò in base all’art. 35.1.1. del Codice di Giustizia Sportiva P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di rigettare il ricorso presentato dalla Società Valdalpone; - di confermare la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del calciatore Confente Enrico; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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