COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 57 DEL 05.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.S.D. San Bonifacio Calcio 5 Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 39 del 19/2/2014 – Squalifica per quattro giornate giocatore Veratti Matteo – Divisione Calcio a Cinque Campionato di Serie “D”

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 57 DEL 05.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.S.D. San Bonifacio Calcio 5 Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 39 del 19/2/2014 – Squalifica per quattro giornate giocatore Veratti Matteo – Divisione Calcio a Cinque Campionato di Serie “D” La Società A.S.D. San Bonifacio Calcio 5 ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Verona e pubblicata nel Comunicato n. 39 del 19/2/2014 con la quale infliggeva la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del calciatore Veratti Matteo : “per comportamento violento ed offensivo nei confronti del direttore di gara”. La Commissione Disciplinare Territoriale letto il ricorso presentato dalla Società San Bonifacio Calcio 5; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito, per le vie brevi, l’arbitro che ha confermato quanto riportato nel rapporto di gara ribadendo i connotati aggressivi del comportamento del calciatore; valutata la decisione assunta dal Giudice Sportivo di primo grado; ritenuta la congruità della sanzione comminata; tenuto conto che nel giudizio sportivo il rapporto dell’arbitro riveste prova piena e privilegiata e ciò in base all’art. 35.1.1. del Codice di Giustizia Sportiva P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di respingere il reclamo presentato dalla Società San Bonifacio Calcio 5; - di confermare la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del calciatore Veratti Matteo; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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