F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 060 del 19 Marzo 2014 (201) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FEDERICA RUSSO (all’epoca dei fatti calciatrice tesserata per la Società Torino CF, attualmente tesserata per la Società ASD Femminile Alba), CECILIA SALVAI (all’epoca dei fatti calciatrice tesserata per la Società Torino CF, attualmente tesserata per la Società ASD AGSM Verona CF Grezzana) ▪ (nota n. 3502/238 pf12-13 MS/vdb del 28.1.2014).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 060 del 19 Marzo 2014
(201) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FEDERICA RUSSO (all’epoca dei fatti calciatrice tesserata per la Società Torino CF, attualmente tesserata per la Società ASD Femminile Alba), CECILIA SALVAI (all’epoca dei fatti calciatrice tesserata per la Società Torino CF, attualmente tesserata per la Società ASD AGSM Verona CF Grezzana) ▪ (nota n. 3502/238 pf12-13 MS/vdb del 28.1.2014).
II deferimento
Con atto del 28 gennaio 2014 la Procura federale ha deferito le calciatrici Russo Federica e Salvai Cecilia, all’epoca dei fatti tesserate per il Torino Calcio Femminile, (cosi testualmente) “per rispondere, ciascuna, della violazione di cui all’art.1, comma 1 del CGS con riferimento agli artt. 92, comma 1 e 40, comma 4 delle NOIF, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità per aver omesso, all’inizio della stagione sportiva 2012-2013, di partecipare all’attività sportiva della Società Torino Calcio Femminile, e per aver richiesto ed ottenuto, tramite la Fifa, il tesseramento presso altra Società appartenente a Federazione estera, in costanza di tesseramento con la predetta Società Torino Calcio Femminile, così come descritto nella parte motiva”. II fatto Sulla scorta dei documenti versati agli atti, la vicenda può essere cosi ricostruita:
1. Con esposti del 2 e 4 ottobre 2012, il Presidente del Torino Calcio Femminile, Società iscritta al campionato serie A Femminile, segnalava agli Organi federali la violazione dell’art.1 del CGS e dell’art. 92 NOIF da parte di due calciatrici sue tesserate, Russo Federica e Salvai Cecilia, per aver costoro (testualmente) “disatteso ogni convocazione e disposizione della Società di appartenenza”.
2. Con le stesse comunicazioni, inoltre, erano segnalate (testualmente) “…notizie diffuse circa iniziative collettive di diverse tesserate che intendono procedere a Tesseramenti per federazioni straniere (Svizzera ad esempio) allo scopo strumentale e surrettizio di ottenere lo svincolo dal proprio tesseramento e sottrarsi, così, ai suoi doveri verso la Società di appartenenza”.
3. Nel corso dell’audizione del 5.11.2012, il Presidente Roberto Salerno precisava che le citate calciatrici non avevano risposto alle convocazioni loro inviate a mezzo lettere raccomandate e, in particolare, che Salvai Cecilia gli aveva reso noto, nel corso di un incontro al campo di giuoco, che non intendeva proseguire il suo rapporto con il Torino C.F.; per Russo Federica, invece, era intervenuto il padre di costei che, telefonicamente, gli aveva chiesto lo svincolo del tesseramento.
4. Il prefato evidenziava che, pur in presenza di un ridimensionamento tecnico della Società, era sua intenzione garantire alle due citate calciatrici il medesimo trattamento economico della precedente stagione e, inoltre, che il 12 settembre 2012 aveva ricevuto comunicazione dall’Ufficio Tesseramenti della Federazione Italiana Gioco Calcio che le due calciatrici erano state tesserate per la Società Rapid Lugano della Federazione Svizzera.
5. Nel corso dell’audizione del 22.11.2012, poi, Russo Federica riferiva che non le era stato rinnovato l’accordo economico stipulato per la stagione 2011/ 2012, peraltro non rispettato, e che per ottenere lo svincolo era stata richiesta a suo padre una somma di denaro troppo alta.
6. In sede di audizione del 22.11.2012, infine, Salvai Cecilia evidenziava che nel corso di un incontro svoltosi nell’estate 2012, subito dopo gli impegni con la nazionale, aveva chiesto al Presidente Salerno un “supplemento” di riposo nonché il saldo di quanto a lei spettante per la decorsa stagione 2011/2012. Perdurando l’inadempimento e stante il ridimensionamento tecnico della Società, riferiva di aver richiesto al citato Presidente il trasferimento ad altra squadra e, in presenza del rifiuto, di aver istruito la pratica per conseguire il tesseramento per la FCF Rapid Lugano.
7. É stata versata agli atti la decisione pubblicata nel C.U. n.105 del 27.06.2013, con la quale è stata comminata da questa C.D.N. al Presidente Salerno l’inibizione di mesi 9 e alla ASD Torino Calcio Femminile la penalizzazione di punti quattro in classifica, per non aver provveduto nei termini al pagamento delle somme dovute in base alle delibere emesse dalla Commissione Accordi Economici, a seguito del contenzioso sorto fra la Società ed alcune calciatrici, fra le quali figurano le deferite Russo e Salvai. Le deferite hanno trasmesso nei termini note a difesa. Il patteggiamento
All’inizio della riunione odierna le Signore Russo Federica e Salvai Cecilia, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’ art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, le Signore Russo Federica e Salvai Cecilia, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’ art. 23 CGS. [“pena base per la Signora Russo Federica, sanzione della squalifica di 3 (tre) giornate, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali); pena base per la Signora Cecilia Salvai, sanzione della squalifica di 3 (tre) giornate, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, nedispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - squalifica di 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali, per ciascuna delle calciatrici Russo Federica e Salvai Cecilia. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti delle predette”.
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