F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 060 del 19 Marzo 2014 (253) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DIABATE MAKAN (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Nardò Calcio), Società ASD NARDÒ CALCIO ▪ (nota n. 4393/446 pf13-14 AM/ma del 18.2.2014).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 060 del 19 Marzo 2014
(253) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DIABATE MAKAN (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Nardò Calcio), Società ASD NARDÒ CALCIO ▪ (nota n. 4393/446 pf13-14 AM/ma del 18.2.2014).
Il deferimento
Con provvedimento del 18 febbraio 2014, il Procuratore federale deferiva a questa
Commissione:
1) Il Signor Makan Diabate, Presidente, all’epoca dei fatti, della Società ASD Nardò Calcio, per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1 del CGS in relazione all’art. 94 ter comma 11 delle NOIF e dell’art. 8, comma 9 del CGS, per aver disatteso l’obbligo di effettuare il pagamento della somma di € 10.250,00 in favore del calciatore Salvatore Rizzi, così come disposto dalla Commissione Accordi Economici con prot. 36/CAE del 21.11.2013.
2) La Società ASD Nardò Calcio, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del CGS, per la violazione ascritta al proprio Presidente. Le memorie difensive Nei termini assegnati nell’atto di comunicazione degli addebiti, i deferiti non presentavano alcuna memoria difensiva. Il dibattimento All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha richiesto l’irrogazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Makan Diabate 8 (otto) mesi di inibizione; nei confronti della Società ASD Nardò Calcio penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi all’atto dell’iscrizione ad un campionato organizzato dalla F.I.G.C..
La decisione. La Commissione, esaminati gli atti, rileva quanto segue: In data 21.11.2013, la Commissione Accordi Economici condannava la Società ASD Nardò Calcio al pagamento della somma di € 10.250,00 in favore del calciatore Salvatore Rizzi, in accoglimento del reclamo dallo stesso presentato in data 30.8.2013 a seguito del mancato pagamento degli emolumenti derivanti dall’accordo economico sottoscritto tra il medesimo calciatore e la Società ASD Nardò Calcio per la stagione sportiva 2012/2013. La predetta decisione della Commissione Accordi Economici veniva comunicata alla Società ASD Nardò Calcio presso la sede della stessa Società mediante lettera raccomandata in data 21.11.2013, riconsegnata al mittente per compiuta giacenza in data 4.1.2014. La Lega Nazionali Dilettanti – Dipartimento interregionale provvedeva, altresì, con comunicazione del 27.11.2013, ad informare la Società Nardò calcio del termine di scadenza per la presentazione di regolare liberatoria e che, in mancanza, avrebbe provveduto ad inoltrare proposta di deferimento alla Procura Federale. Nonostante tutte le comunicazioni, la ASD Nardò Calcio non ha provveduto, nel termine di 30 giorni previsto dall’art. 94 ter delle NOIF, al pagamento di quanto dovuto in favore del calciatore Salvatore Rizzi. Con comunicazione del 24.12.2013 a firma della Lega Nazionali Dilettanti – Dipartimento interregionale, pervenuta alla Procura in data 2.1.2014, veniva, pertanto, segnalato il mancato pagamento, entro il termine di 30 giorni, della suddetta somma da parte della Società ASD Nardò Calcio, in favore del calciatore Salvatore Rizzi. Il deferimento si fonda sulla violazione delle disposizioni del CGS, e, in particolare, sulla violazione dell’art. 1, comma 1 del CGS in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e dell’art. 8, comma 9, del CGS per aver disatteso l’obbligo di effettuare il pagamento, così come disposto dalla Commissione Accordi Economici con. Prot. 36/CAE del 21.2.2013, ascrivibile al proprio Presidente all’epoca dei fatti Makan Diabate per immedesimazione organica con la Società. Alla luce di quanto sopra detto, risulta comprovato per tabulas e quindi oltre ogni ragionevole dubbio, il comportamento antiregolamentare posto in essere dal Signor Makan Diabate, Presidente della ASN Nardò Calcio con altrettanto evidente violazione delle norme indicate in epigrafe, e conseguente responsabilità diretta della ASD Nardò Calcio, ai sensi del’art. 4 comma 1 del CGS, per i fatti ascritti al suo Presidente. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, infligge le seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Makan Diabate l’inibizione per mesi 8 (otto); confronti della Società ASD Nardò Calcio la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontarsi all’atto dell’iscrizione ad un campionato organizzato dalla F.I.G.C..
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