F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 060 del 19 Marzo 2014 (229) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI ANTONUCCI (Agente di calciatori), LAURO GALLI (all’epoca dei fatti Presidente della Società SSD Riccione Calcio 1929 Srl), PAOLO CROATTI (all’epoca dei fatti Presidente della Società SSD Riccione Calcio 1929 Srl), MARCO BRACALENTE (calciatore attualmente tesserato per la Società ASD Calcio Porto S. Elpidio), Società SSD RICCIONE CALCIO 1929 Srl ▪ (nota n. 3967/42 pf13-14 AM/ma del 30.1.2014).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 060 del 19 Marzo 2014 (229) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI ANTONUCCI (Agente di calciatori), LAURO GALLI (all’epoca dei fatti Presidente della Società SSD Riccione Calcio 1929 Srl), PAOLO CROATTI (all’epoca dei fatti Presidente della Società SSD Riccione Calcio 1929 Srl), MARCO BRACALENTE (calciatore attualmente tesserato per la Società ASD Calcio Porto S. Elpidio), Società SSD RICCIONE CALCIO 1929 Srl ▪ (nota n. 3967/42 pf13-14 AM/ma del 30.1.2014). Il deferimento Con provvedimento del 30 gennaio 2014, il Procuratore federale deferiva a questa Commissione: 1) il Sig. Giovanni Antonucci, agente di calciatori, per rispondere: a) della violazione dell’art. 1, comma 1 CGS in relazione agli artt. 1 e 3 Reg. Agenti per avere attivamente assistito il calciatore dilettante Marco Bracalente nelle trattative per l’ingaggio diquest’ultimo con la Società Viterbese prima e con la Società SSDARL Riccione Calcio1929 poi, per non avere agito in conformità alle norme FIFA, alle norme federali FIGC ed allo stesso Regolamento agenti, e per aver operato, in tale contesto, in spregio ai canoni di trasparenza e secondo i principi e nel rispetto del regolamento agenti; b) della violazione dell’art. 1 comma 1 CGS in relazione all’art. 19 commi 3, 5, 6 e 7 del Reg. Agenti per non avere rispettato le norme deontologiche del codice di condotta professionale, per non avere improntato la sua condotta ai principi di lealtà, correttezza e probità di cui al CGS e per avere concluso accordi in violazione delle norme avendo attivamente partecipato alle trattative intercorse tra il calciatore dilettante Marco Bracalente e la di lui famiglia, con la Società Viterbese e con i Sigg.ri Lauro Galli e Paolo Croatti, nelle loro rispettive vesti di Presidenti della Società SSDARL Riccione Calcio 1929, per avere, come emerge dagli atti indagine, compilato gli accordi economici che avrebbero vincolato il calciatore alla Società Viterbese ed alla Società Riccione Calcio e per aver richiesto ed ottenuto il pagamento di somme non dovute da parte dei familiari del calciatore da versare ai predetti dirigenti e per aver personalmente consegnato al Presidente Lauro Galli la somma di € 1.200,00 in contanti, nonché due assegni di € 3.500,00 cadauno, che lui stesso aveva chiesto e ottenuto dai familiari del giovane calciatore Bracalente, e per avere, quindi, dietro un rilevante esborso di denaro da parte della famiglia del calciatore, ottenuto il tesseramento nel settembre 2012 per la Società Riccione Calcio 1929. Per aver poi ottenuto da parte della Sig.ra Monica Falzetta, madre del calciatore, il versamento di € 600,00, in data 20 settembre 2012 quale acconto sulla fattura dell’importo di € 4.804,86 emessa in data 18/07/2013; c) della violazione dell’art. 4 Reg. Agenti per avere operato anche per il tramite della ditta “FIFA Players Agent” pur non avendo mai depositato l’atto costitutivo della Società predetta presso la Commissione Agenti con il cui logo e partita IVA ha fatturato al calciatore Marco Bracalente l’importo di € 4.804,86; 2) Il Sig. Lauro Galli, Presidente all’epoca dei fatti della Società SSDARL Riccione Calcio 1929; 3) Il Sig. Paolo Croatti, Presidente all’epoca dei fatti della Società SSDARL Riccione Calcio 1929, per rispondere entrambi: a) della violazione dell’art. 1 comma 1 del CGS in relazione all’art. 3 comma 1 del Regolamento Agenti e 10 commi 1 e 2 del CGS, per avere, in proprio ed anche in concorso con l’agente di calciatori Giovanni Antonucci e dietro la pretesa e la consegna di una rilevante somma di denaro da parte della famiglia del calciatore dilettante Marco Bracalente, sottoscritto accordi economici e consentito il tesseramento del suddetto giovane calciatore per la Società dilettantistica Riccione Calcio 1929 e per avere svolto la trattativa per il tesseramento del calciatore dilettante con persona non deputata a tale compito; 4) iI calciatore Signor Marco Bracalente per la violazione art. 1 comma 1 CGS in relazione all’art. 3 comma 1 del Regolamento Agenti di Calciatori, per essersi avvalso dell’assistenza dell’agente Giovanni Antonucci nelle trattative intercorse con le Società dilettantistiche sopra indicate, in violazione delle norme federali, non possedendo il prescritto status di calciatore professionista, come previsto dall’art. 28 delle N.O.I.F.; 5) la Società SSDARL Riccione Calcio 1929, per responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1 del CGS. Nei termini assegnati i deferiti Sig. Marco Bracalente ed il Sig. Giovanni Antonucci, presentavano una memoria difensiva mediante le quali contestavano i fatti loro ascritti. Il dibattimento Alla riunione odierna sono comparsi il rappresentante della Procura federale, i legali dei deferiti Signori Marco Bracalente e Giovanni Antonucci. É altresì comparso personalmente il Signor Giovanni Antonucci, il quale unitamente al proprio difensore si è accordato con la Procura federale per la definizione anticipata del procedimento con applicazione anticipata della sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, di cui all’Ordinanza che segue: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Giovanni Antonucci, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’ art. 23 CGS. [“pena base per il Sig. Giovanni Antonucci, sanzione della sospensione della licenza per mesi 8 (otto) oltre all’ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 5 (cinque) e giorni 10 (dieci), oltre all’ammenda di € 3.350,00 (€ tremilatrecentocinquanta/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzione di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto”. Il procedimento é proseguito per gli altri deferiti. La Procura federale, dopo aver illustrato il deferimento, ha insistito per la dichiarazione di responsabilità degli altri deferiti, formulando le seguenti richieste sanzionatorie: - nei confronti del Signor Lauro Galli l’inibizione per mesi 8 (otto); - nei confronti del Signor Paolo Croatti l’inibizione per mesi 8 (otto); - nei confronti del Signor Marco Bracalente la squalifica per 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali; - nei confronti della SSDARL Riccione Calcio 1929, € 5.000,00 (€ cinquemila/00) di ammenda. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti, sentite le parti comparse, osserva: In data 23.5.2013, l’Avv. Annalisa Piermartire, nella qualità di difensore del calciatore Sig. Marco Bracalente, presentava un esposto col quale veniva segnalata la sussistenza di una controversia tra il predetto calciatore e la Società FIFA Players Agent di Giovanni Antonucci ed in particolare veniva messa in dubbio la regolarità della richiesta di pagamento formulata dalla predetta Società al calciatore per una consulenza sportiva inerente il tesseramento di quest’ultimo per la Società Riccione Calcio per la s.s. 2012- 2013 per un importo di € 4.204,86, da tale esposto scaturiva successivamente un’indagine. Successivamente il Segretario della F.I.G.C. inviava alla Procura federale una nota dell’Avv. Annalisa Piermartire con la quale si denunciava: a) che il calciatore Marco Bracalente aveva ricevuto una fattura emessa il 18/07/2012 dalla Società Fifa Player’s Agent di Giovanni Antonucci dell’importo di € 4.804,86 per consulenza sportiva inerente al tesseramento del calciatore per la Società Riccione Calcio per la stagione sportiva 2012/2013; b) che non avendo ricevuto alcun pagamento l’Antonucci aveva adito il Giudice di Pace di Forlì che aveva emesso decreto ingiuntivo per un importo pari a € 4.204,86 in danno del Bracalente; c) che una ulteriore somma pari a € 600,00 era stata versata dalla madre del calciatore “a titolo di acconto” sulla fattura emessa dalla Società dell’Antonucci; d) che il calciatore Bracalente non aveva mai rilasciato alcuna procura per attività di consulenza a favore della Società Fifa Player’s Agent di Giovanni Antonucci, né a favore del Sig. Giovanni Antonucci in proprio e riteneva la richiesta del pagamento del tutta illegittima. Dall’esaustiva attività d’indagine emergeva che: A) in vista della stagione sportiva 2012/2013, nel giugno 2012, il Sig. Giampaolo Bracalente, padre del calciatore Marco Bracalente, contattava l’Agente Giovanni Antonucci affinché lo aiutasse a trovare una squadra per il figlio. In epoca antecedente ai fatti il calciatore era seguito dall’agente Domenico Cuccarese, regolarmente registrato presso la Commissione Agenti, ma per motivi “non più improntati a reciproca fiducia” il rapporto si era interrotto e fu proprio l’Antonucci, a detta di Marco e Giampaolo Bracalente, a scrivere di suo pugno la lettera di revoca dell’incarico al collega Cuccarese, per conto delcalciatore; B) Nei primi giorni di luglio 2012 l’Agente Antonucci proponeva al calciatore MarcoBracalente di tesserarsi per la Società AS Viterbese Calcio iscritta al Campionato di serie “D” girone “E” (rinunciataria al campionato 2013/2014 v. all. 23); C) Il calciatore alla presenza dell’Antonucci, del Presidente e del D.S. della Società firmava “un contratto” per la AS Viterbese Calcio ma, dopo una settimana di allenamenti, era costretto a rientrare in famiglia a causa di infortunio. Mentre era a casa a curarsi dall’infortunio riceveva il contratto, sottoscritto fra l’altro solamente da lui e non dai dirigenti della Società, sbarrato vale a dire annullato. A tal proposito non è stato possibile acquisire tale atto in quanto il calciatore ha dichiarato informalmente di non esserne più in possesso. Infruttuoso è risultato il tentativo di acquisirlo tramite l’Antonucci che ha dichiarato di essere nella impossibilità di reperirlo nuovamente; D) L’Antonucci, sollecitato dal Sig. Giampaolo Bracalente, chiedeva spiegazioni alla Società nonostante il figlio Marco non avesse più intenzione di far rientro a Viterbo. Durante queste ultime operazioni l’Antonucci emetteva la fattura dell’importo di 4.804,86 € datata 18 luglio 2012, motivandola “per consulenza sportiva inerente al tesseramento presso Società calcistica”; E) l’Agente continuando nella ricerca di una squadra per il calciatore proponeva a quest’ultimo prima la Società Vibonese, iscritta al Campionato di serie “D” girone I, e quindi, la Società Riccione Calcio 1929 presieduta da Lauro Galli (ciò avveniva nella settimana antecedente alla decisione della L.N.D. riguardante la circostanza che in occasione della gara S. Miniato – Riccione Calcio 1929 del 2 settembre 2012 si erano presentate, per la Società Riccione Calcio, due diverse squadre facenti capo a differenti cordate societarie). Verso la fine del mese di Agosto 2012 l’Agente Antonucci comunicava alla famiglia Bracalente che il Presidente Galli per tesserare il figlio pretendeva 12.000,00 € Il Sig. Giampaolo Bracalente accettava la richiesta ed in data 01.09.2012 partecipava alla sottoscrizione dell’accordo economico alla presenza di Galli e dello stesso Antonucci al quale in precedenza aveva consegnato una busta, contenente n. 2 assegni da 3.500,00 € cadauno, scadenti a 30 e a 60 gg., e 5.000,00 € in contanti, affinché fosse consegnata al Galli. Sul punto il Sig. Giampaolo Bracalente, categoricamente, smentendo quanto dichiarato dall’Antonucci, precisava che la cifra “sborsata” era stata richiesta dal Galli per tesserare il figlio e non per altri motivi; F) Dopo le decisioni assunte dalla L.N.D., che in data 5 settembre 2012 comunicava che l’organigramma di riferimento della Società Riccione Calcio 1929 SSD a r. l. fosse quello facente capo al Gruppo Croatti e non quello comunicato da Lauro Galli (le cui richieste di tesseramento dei calciatori non erano state regolarizzate (all. 7 e 8), il calciatore Marco Bracalente, rimasto a Riccione, contattava il Croatti il quale già contattato dall’Antonucci all’insaputa dello stesso Bracalente, gli rispondeva che se desiderava essere tesserato per il “Riccione Calcio “doveva accettare le loro condizioni in merito ai rimborsi spese”; G) Dopo qualche giorno dall’uscita del C.U. riguardante la decisione della L.N.D., il Galli restituiva alla famiglia Bracalente, a mezzo raccomandata, i n. 2 assegni dell’importo di 3.500,00 € cadauno, ma non i 1.200 € ricevuti in contanti (che il Giampaolo Bracalente assume essere stati 5.000,00) che a detta dello stesso Galli erano serviti per coprire le spese di vitto e alloggio sostenute dal calciatore nei giorni in cui era rimasto a Riccione per allenarsi al fine di giocare per il Riccione Calcio da lui presieduto; H) Successivamente i genitori del calciatore consegnavano al presidente Croatti, al quale l’agente Antonucci aveva detto: “tessera questo ragazzo che dietro ha uno sponsor e che quindi non ti costa niente” i due assegni da 3.500,00 € dei quali, lo stesso Croatti, ne restituì uno, verso la metà di ottobre 2012. I) In occasione della stipula di entrambi gli accordi economici con la Società Riccione fu l’Agente Antonucci a predisporli di suo pugno così come hanno dichiarato entrambi i presidenti dell’epoca dei fatti Galli e Croatti. Nella vicenda in esame risulta comprovato il ruolo e la condotta illecita posta in essere dai Presidenti della Società Riccione Calcio, Lauro Galli e Paolo Croatti, i quali, avvalendosi dell’intermediazione dell’Agente Antonucci, e dietro la pretesa e la consegna di una rilevante somma di denaro da parte della famiglia del calciatore dilettante Marco Bracalente provvedevano alla sottoscrizione di accordi economici e al tesseramento dello stesso per la Società Riccione Calcio 1929 in tale modo violando il precetto sancito nell’art. 1 comma 1 del CGS in relazione all’art. 10 commi 1 e 2 del CGS e 3 comma 1 del Regolamento Agenti. Risulta altresì comprovato che il calciatore Marco Bracalente, a sua volta, violava l’ art 1 comma 1 CGS in relazione con l’art. 3 comma 1 del Regolamento Agenti di Calciatori per essersi avvalso dell’assistenza dell’agente Giovanni Antonucci nelle trattative intercorse con le Società sopra indicate, in violazione delle norme federali, non possedendo il prescritto status di calciatore professionista, come previsto dall’art. 28 delle N.O.I.F. secondo cui “Sono qualificati “professionisti” i calciatori che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, tesserati per Società associate nella Lega Nazionale Professionisti o nella Lega Professionisti di Serie C”; Da tali condotte consegue, infine, la responsabilità diretta della SSDARL Riccione Calcio 1929. per l’operato dei suoi Presidenti in carica all’epoca dei fatti, ex art. 4, comma 1 CGS. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione delle sanzioni della sospensione della licenza per mesi 5 (cinque) e giorni 10 (dieci), oltre all’ammenda di € 3.350,00 (€ tremilatrecentocinquanta/00) nei confronti del Signor Giovanni Antonucci. In accoglimento del deferimento proposto, infligge le seguenti sanzioni: - nei confronti del Signor Lauro Galli l’inibizione per 8 (otto) mesi. - nei confronti del Signor Paolo Croatti l’inibizione per 8 (otto) mesi. - nei confronti del Signor Marco Bracalente la squalifica per 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali. - nei confronti della Società SSDARL Riccione Calcio 1929 l’ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00). La CDN rimette inoltre gli atti alla Procura federale ai fini della valutazione circa la sussistenza di profili di rilevanza disciplinare relativamente a quanto accertato in ordine alla corresponsione di somme di denaro in favore dei Presidenti del Riccione per il tesseramento del deferito Marco Bracalente.
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