F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 060 del 19 Marzo 2014 (237) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI SPINELLI (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società SSD Riccione Calcio 1929 Srl), Società SSD RICCIONE CALCIO 1929 Srl ▪ (nota n.4273/437 pf13-14 AM/ma del 13.2.2014). (238) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI SPINELLI (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società SSDRiccione Calcio 1929 Srl), Società SSD RICCIONE CALCIO 1929 Srl ▪ (nota n.4274/438 pf13-14 AM/ma del 13.2.2014). (239) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI SPINELLI (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società SSDRiccione Calcio 1929 Srl), Società SSD RICCIONE CALCIO 1929 Srl ▪ (nota n. 4275/439 pf13-14 AM/ma del 13.2.2014). (240) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI SPINELLI (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società SSD Riccione Calcio 1929 Srl), Società SSD RICCIONE CALCIO 1929 Srl ▪ (nota n. 4276/441 pf13-14 AM/ma del 13.2.2014). (241) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI SPINELLI (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società SSD Riccione Calcio 1929 Srl), Società SSD RICCIONE CALCIO 1929 Srl ▪ (nota n. 4277/524 pf13-14 AM/ma del 13.2.2014).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 060 del 19 Marzo 2014 (237) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI SPINELLI (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società SSD Riccione Calcio 1929 Srl), Società SSD RICCIONE CALCIO 1929 Srl ▪ (nota n.4273/437 pf13-14 AM/ma del 13.2.2014). (238) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI SPINELLI (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società SSDRiccione Calcio 1929 Srl), Società SSD RICCIONE CALCIO 1929 Srl ▪ (nota n.4274/438 pf13-14 AM/ma del 13.2.2014). (239) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI SPINELLI (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società SSDRiccione Calcio 1929 Srl), Società SSD RICCIONE CALCIO 1929 Srl ▪ (nota n. 4275/439 pf13-14 AM/ma del 13.2.2014). (240) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI SPINELLI (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società SSD Riccione Calcio 1929 Srl), Società SSD RICCIONE CALCIO 1929 Srl ▪ (nota n. 4276/441 pf13-14 AM/ma del 13.2.2014). (241) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI SPINELLI (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società SSD Riccione Calcio 1929 Srl), Società SSD RICCIONE CALCIO 1929 Srl ▪ (nota n. 4277/524 pf13-14 AM/ma del 13.2.2014). La Procura federale, esaminati gli esposti trasmessi dalla Lega Nazionale Dilettanti ed a conclusione delle relative indagini, con cinque provvedimenti n. 4273/437, n. 4274/438, n. 4275/439, n. 4276/441 e n. 4277/524 datati 13 febbraio 2014, ha deferito dinanzi a questa Commissione il Signor Giovanni Spinelli, Amministratore unico e Legale rappresentante della Società SSD Riccione Calcio 1929, militante nella stagione 2013-2014 nel Campionato di calcio Serie D-Girone D, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF ed all’art. 8, comma 9, del CGS per non aver provveduto entro i termini di rito al pagamento delle somme, poste a carico della Società a seguito del disposto dalla Commissione Accordi Economici, ai calciatori Reccolani Alberto, Chiarini Daniele, Ricci Gabriele, Marani Manuel e Bufalino Federico. A titolo di responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del CGS, per le violazioni ascritte al proprio Amministratore unico e Legale rappresentante, la Procura ha deferito anche la Società SSD Riccione Calcio 1929 Srl. In via preliminare, questa Commissione dispone che, su richiesta del rappresentante della Procura, i cinque procedimenti in epigrafe siano riuniti per connessione soggettiva e oggettiva, in quanto riguardano la stessa persona e la stessa fattispecie. Nel merito, gli addebiti mossi alla Società e al suo Amministratore unico e Legale rappresentante trovano riscontro nelle norme del CGS concernenti i doveri e gli obblighi generali cui sono tenuti i destinatari delle norme federali. In tutti i cinque casi in esame infatti non è stato provveduto, nei termini di trenta giorni dalla notifica delle delibere sotto riportate, alla corresponsione a propri giocatori delle somme di denaro dovute in forza di regolari accordi economici vigenti per la stagione sportiva 2012/20123; in particolare: - Reccolani Alberto, € 4.687,50 (decisione n. 259/C.A.E. del 21.11.2013); - Chiarini Daniele, € 7.500,00 (decisione n. 254/C.A.E. del 21.11.2013); - Ricci Gabriele, € 4.500,00 (decisione n. 7/C.A.E. del 21.11.2013); - Marani Manuel, € 3.900,00 (decisione n. 238/C.A.E. del 21.11.2013); - Bufalino Federico, € 6.000,00 (decisione n. 41/C.A.E.del 18 .12.2013). Tutte le suddette decisioni risultano formalmente notificate e non appellate alla Commissione Vertenze Economiche; di contro la Società non ha dato esecuzione a quanto ingiunto entro i termini previsti dal citato art. 94 ter delle NOIF. Quanto sopra concretizza per la Società deferita, secondo la Procura federale, illecito disciplinare consistente nell’inadempimento di obblighi positivi posti a suo carico per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità nell’omessa corresponsione di quanto dovuto ai propri calciatori. L’illecito è ascrivibile all’amministratore unico e legale rappresentante per il rapporto di immedesimazione organica nonché alla Società stessa a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS. Nel corso dell’udienza del 19 marzo 2014, il rappresentante della Procura ha concluso chiedendo l’irrogazione della sanzione della inibizione di anni 2 (due) e mesi 6 (sei) nei confronti di Giovanni Spinelli, amministratore unico e legale rappresentante all’epoca dei fatti, e della penalizzazione di punti 5 (cinque) in classifica, da scontarsi nella stagione 2013/2014 nel campionato di competenza, oltre all’ammenda di € 12.500,00 (€ dodicimilacinquecento/00) per la Società; nessuno é comparso per le parti deferite. Questa Commissione, nel rilevare che le circostanze sono supportate dalla documentazione in atti e l’addebito mosso dalla Procura federale risulta incontrovertibilmente provato, giudica sanzionabili la Società nonché la condotta ascrivibile al suo Amministratore unico e Legale rappresentante; in merito alle sanzioni di contro considera la richiesta della Procura eccessiva, in quanto non tiene conto della riunione dei procedimenti e del principio della continuità, che in altre circostanze sono stati posti a base delle conseguenti decisioni, ridotte rispetto al minimo edittale. Per quanto precede, vista la normativa in riferimento ed accertate le responsabilità come da deferimento, si ritengono congrue le sanzioni di seguito indicate. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale infligge le seguenti sanzioni: - Giovanni Spinelli, amministratore unico e legale rappresentante della SSD Riccione Calcio 1929 Srl: l’inibizione di mesi 10 (dieci); - SSD Riccione Calcio 1929 Srl: la penalizzazione di 5 (cinque) punti in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2013/2014 nel campionato di competenza.
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