F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 154/CGF del 9 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 242/CGF del 25 Marzo 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO A.C. BELLARIA IGEA MARINA SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. FIORETTI DANIELE SEGUITO GARA CUNEO/BELLARIA IGEA MARINA DEL 15.12.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 77/DIV del 17.12.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 154/CGF del 9 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 242/CGF del 25 Marzo 2014 e su www.figc.it
1. RICORSO A.C. BELLARIA IGEA MARINA SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. FIORETTI DANIELE SEGUITO GARA CUNEO/BELLARIA IGEA MARINA DEL 15.12.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 77/DIV del 17.12.2013)
La Società "A.C. Bellaria Igea Marina" ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica di 4 giornate inflitta dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico (Com. Uff. 77/DIV del 17 dicembre 2013) seguito gara Cuneo Bellaria del 15 dicembre 2013, per aver volontariamente colpito con una gomitata al volto un avversario provocandogli fuoriuscita di sangue. La ricorrente espone i fatti in modo diverso rispetto a come riportati nel Referto arbitrale e chiede pertanto la riduzione della sanzione a due giornate, ritenendo il comportamento assunto dal calciatore Fioretti non volontario. La Corte, esaminato il ricorso e gli atti ad esso relativi, nonché udita la parte, ritiene la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo congrua in merito al comportamento assunto dal ricorrente durante la gara. Rileva, inoltre, ancora una volta che quanto riportato nel referto arbitrale costituisce prova privilegiata in merito ai fatti accaduti. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C. Bellaria Igea Marina S.r.l. di Bellaria Igea Marina (Ravenna). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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