COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 66 DEL 02.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento da parte della Procura Federale F.I.G.C. nei confronti : del Sig. Thomas PELLIZZARO Calciatore Union Volta Roncaglia del Sig. Denis BIRRO Dirigente accompagnatore Union Volta Roncaglia del Sig. Gianni PACCAGNELLA Dirigente accompagnatore Union Volta Roncaglia del Sig. Giovanni RAMPAZZO Dirigente accompagnatore Union Volta Roncaglia della Società Union Volta Roncaglia

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 66 DEL 02.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento da parte della Procura Federale F.I.G.C. nei confronti : del Sig. Thomas PELLIZZARO Calciatore Union Volta Roncaglia del Sig. Denis BIRRO Dirigente accompagnatore Union Volta Roncaglia del Sig. Gianni PACCAGNELLA Dirigente accompagnatore Union Volta Roncaglia del Sig. Giovanni RAMPAZZO Dirigente accompagnatore Union Volta Roncaglia della Società Union Volta Roncaglia Il Vice Procuratore della Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 4/3/2014 ha deferito dinanzi a questa Commissione Disciplinare : 1) Il Sig. Thomas PELIZZARO – Calciatore Union Volta Roncaglia “per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1 del C.G.S, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme di tesseramento anche in relazione all’art. 10, comma 2 del C.G.S., per avere disputato nella corrente stagione sportiva 2013/2014 n. 6 gare (e altre n. 2 gare indicato nella distinta di gara ma non utilizzato) nelle file della Società Union Volta Roncaglia valevoli per il Campionato Regionale Veneto di 2^ Categoria senza averne titolo perché in detto periodo non risultava ancora tesserato per detta società come descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento; 2) Il Sig. Denis BIRRO – Dirigente Union Volta Roncaglia “per rispondere della violazione di cui agli articoli 1, comma 1 del C.G.S. in relazione all’art. 10, comma 2 del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme di tesseramento, per aver sottoscritto nella corrente stagione sportiva le distinte di n. 6 gare in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alle partite sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore Pelizzaro Thomas non ne avesse titolo come descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento”; 3) Il Sig. Gianni PACCAGNELLA – Dirigente Union Volta Roncaglia “per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1 del C.G.S, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme di tesseramento, in relazione a quanto previsto dall’art. 10, comma 2, del C.G.S., per aver sottoscritto nella corrente stagione sportiva la distinta di una gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore Pelizzaro Thomas non ne avesse titolo come descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento”; Pag. del Comunicato n. 2471 66 4) Il Sig. Giovanni RAMPAZZO – Dirigente Union Volta Roncaglia “per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1 del C.G.S, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme di tesseramento, in relazione a quanto previsto dall’art. 10, comma 2, del C.G.S., per aver sottoscritto nella corrente stagione sportiva la distinta di una gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore Pelizzaro Thomas non ne avesse titolo come descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento”; 5) la Società Union Volta Roncaglia “per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del C.G.S., in conseguenza delle condotte violative ascritte ai propri tesserati ovvero ai soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 1, comma 5 del C.G.S. La Commissione Disciplinare Territoriale ha rilevato la ritualità del deferimento e della fissazione dell’udienza dell’1/4/2014. Nell’udienza dell’1/4/2014 sono risultati presenti : il Sig. Thomas PELLIZZARO Calciatore Union Volta Roncaglia, rappresentato dal Sig.Tiso Giannino, giusta delega in atti il Sig. Denis BIRRO Dirigente accompagnatore Union Volta Roncaglia il Sig. Giovanni RAMPAZZO Dirigente accompagnatore Union Volta Roncaglia la Società Union Volta Roncaglia rappresentata dal Sig. Tiso Giannino (Presidente) Il Dott. Salvatore SCIUTO Rappresentante della Procura Federale. Il Dott. Sciuto, preliminarmente, annulla l’imputazione a carico del Sig. Paccagnella, trattandosi di dirigente non appartenente alla Società Union Volta Roncaglia, mentre la responsabilità contenuta nella parte motiva dell’atto di deferimento, contrassegnata con il n. 3, va trasferita al Sig. Giovanni Rampazzo. Il Rappresentante della Procura ha illustrato dettagliatamente i motivi del deferimento evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo; sentite le parti deferite interessate presenti alla riunione dell’1/2014, le stesse hanno dichiarato di aderire alle proposte comunicate dal Procuratore Federale, concordando l’applicazione di sanzioni ex art. 23 del C.G.S. nella seguente misura : a carico del Sig. Thomas PELLIZZARO Calciatore Union Volta Roncaglia : squalifica per 2 giornate; a carico del Sig. Denis BIRRO Dirigente accomp. Un.Volta Roncaglia . inibizione per gg. 30; a carico del Sig. Giovanni RAMPAZZO Dirigente accomp. Un.Volta Roncaglia : inibizione per gg. 20 a carico della Soc.Union Volta Roncaglia a) n. 2 punti di penalizzazione da applicarsi alla classifica del Campionato di 2^ Categoria 2013/2014; b) ammenda di € 300,00 (trecento).‐ Il Dott. Sciuto comunica di annullare le infrazioni erroneamente imputate al Sig. Gianni Paccagnella. La Commissione Disciplinare Territoriale preso atto dell’accordo intervenuto tra le parti, visto l’art. 23 del C.G.S., ritenuti sussistenti i presupposti di cui al comma 2 del predetto articolo 23 del Codice di Giustizia Sportiva : dispone l’adozione delle seguenti sanzioni disciplinari : a carico del Sig. Thomas PELLIZZARO Calciatore Union Volta Roncaglia : squalifica per 2 giornate; a carico del Sig. Denis BIRRO Dirigente accomp. Un.Volta Roncaglia . inibizione per gg. 30; a carico del Sig. Giovanni RAMPAZZO Dirigente accomp. Un.Volta Roncaglia : inibizione per gg. 20 a carico della Soc.Union Volta Roncaglia a) n. 2 punti di penalizzazione da applicarsi alla classifica del Campionato di 2^ Categoria 2013/2014; b) ammenda di € 300,00 (trecento).‐ La C.D.T. prende atto inoltre dell’avvenuto annullamento, da parte della Procura Federale, delle infrazioni erroneamente imputate al Sig. Gianni Paccagnella.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it