F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 068 del 09 Aprile 2014 (289) – APPELLO DELLA SOCIETÀ ASD SC SIRACUSA avverso sanzioni dell’ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00) nonché la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nell’attuale campionato ai sensi dell’art. 8 commi 9 e 15 CGS, emesse con delibera CDT c/o C.R. Sicilia – Com. Uff. 422 del 18.3.2014 ▪ (nota n. 3876/321 pf13-14/MS/vdb del 4.2.2014).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 068 del 09 Aprile 2014
(289) – APPELLO DELLA SOCIETÀ ASD SC SIRACUSA avverso sanzioni dell’ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00) nonché la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nell’attuale campionato ai sensi dell’art. 8 commi 9 e 15
CGS, emesse con delibera CDT c/o C.R. Sicilia - Com. Uff. 422 del 18.3.2014 ▪ (nota n. 3876/321 pf13-14/MS/vdb del 4.2.2014).
Il deferimento.
La Procura Federale con nota 3876/321 pf 13 14/MS/vdb del 4 febbraio 2014 ha deferito innanzi alla C.D.T. Sicilia il Signor Gaetano Cutrufo, nella sua qualità di Presidente p.t. della Società ASD Sport Club Siracusa (già AC Palazzolo ASD) sino al 16.12.2013 ed il Signor Paolo Bonaiuto, nella sua qualità di Presidente p.t. della medesima Società dal 17.12.2013, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, CGS e dell'art. 8, commi 9 e 15, CGS, in relazione all'art. 94 ter, comma 11, NOIF, per non aver ottemperato alla decisione della Commissione Accordi Economici presso la LND emessa all'esito del reclamo proposto dal calciatore Ikechukwu Nwigwe Godspower e la Società ASD Sport Club Siracusa, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, CGS per gli illeciti disciplinari ascritti ai propri Presidenti p.t.. La memoria difensiva di primo grado e le deduzioni della Procura Federale. I tre deferiti, con memoria difensiva dell'11.3.2014, chiedevano l'assoluzione per mancanza dell'elemento soggettivo dovuto ad errore materiale nella comunicazione di avvio di procedimento alla C.A.E. in cui era incorso il calciatore tesserato e di tutti gli atti conseguenti. A sostegno della domanda esponevano che la Società AC Palazzolo ASD (matricola 917156) al termine della stagione sportiva 2012/2013 cambiava denominazione in ASD Sport Club Siracusa, conservando il numero di matricola precedente, con comunicazione depositata al Comitato Regionale Sicilia in data 23.6.2013. Il calciatore in questione si era rivolto alla C.A.E. per ottenere un presunto residuo credito inviando il ricorso ad altra Società e cioé all'ASD Sport Club Palazzolo (matricola 937886), così impedendo alla Società deferita l'esercizio di difesa avanti alla C.A.E. e poi eventualmente avanti la Commissione Vertenze Economiche. Sottolineavano che tutte le altre vertenze proposte nei confronti della predetta Società, che aveva attraversato un periodo di momentanea difficoltà, erano state definite, come emergeva dai C.U. n. 106 della C.A.E. del 21.11.20133 e n. 117 del 18.12.2013 (ricorso di due ex compagni di squadra correttamente notificatile). Alla riunione del 18 marzo 2014 Il rappresentante della Procura federale contestava le suddette deduzioni difensive in ragione del fatto che "il C.U. si presume conosciuto dalla data di pubblicazione per cui il Siracusa poteva ben far valere le sue ragioni nei termini di cui al CGS" e chiedeva l'irrogazione della sanzione di inibitoria per sei mesi ai due Presidenti succedutisi nel tempo e due punti di penalizzazione a carico della Società. La delibera di prime cure. La Commissione disciplinare territoriale, esaminati gli atti, riteneva sussistere le responsabilità di cui all'atto del deferimento e conseguentemente irrogava ai Signori Gaetano Cutrufo e Paolo Bonaiuto la sanzione disciplinare dell'inibizione per un mese ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19, punto 1, lett. h), CGS ed alla Società ASD Sport Club Siracusa l'ammenda di € 1.000,00 nonché un punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nell'attuale campionato 2013/2014 ai sensi dell'art. 8, commi 9 e 15, CGS. A sostegno di detta delibera si osservava che la richiesta di cambio di denominazione della Società era stata inviata alla F.I.G.C. in data 27.6.2013, dopo che era stata depositata presso il Comitato Regionale in data 23.6.2013, ma la decorrenza di tale cambio la si ottiene solo con l'autorizzazione del Presidente federale, intervenuta il
successivo 27.7.2013. Il ricorso del calciatore è stato notificato in data 28.6.2013 così che il procedimento svoltasi davanti alla C.A.E. era conforme al regolamento, senza alcuna compressione del diritto di difesa. A nulla valeva poi la circostanza che il C.U. della Commissione Vertenze Economiche indicasse come debitrice l'ASD Palazzolo e non l'AC Palazzolo, atteso che dai documenti emergeva che la vecchia Società era denominata AC Palazzolo ASD e quindi vi sarebbe stata una mera irregolarità formale. Rilevava infine nel merito che la Società deferita non aveva affatto provato di aver pagato quanto dovuto al calciatore in forza della decisione della C.A.E., violando l'obbligo di ottemperanza e così perfezionando l'illecito disciplinare contestato. La riunione odierna e le conclusioni. Alla riunione odierna é comparso per la Società appellante, il procuratore speciale Sig. Alfio Antonino Finocchiaro, il quale dopo aver esposto diffusamente i motivi di appello, ha chiesto l’accoglimento dello stesso. É altresì comparso il rappresentante della Procura federale, che ha invece concluso per la conferma dell’impugnata delibera. I motivi di appello. Avverso tale delibera ha proposto tempestivo appello la Società Sport Club Siracusa, in persona del Vice Presidente con delega di firma, concludendo, previa l'integrale riforma della delibera impugnata, con la richiesta di "assolvere tutti i soggetti, con formulap piena per non aver commesso il fatto", di audizione "di tutti i soggetti e del legale rappresentante della Società SC Siracusa" e di trattazione urgente per l'incidenza della penalizzazione sulla classifica e sulla possibile partecipazione ai Play-Off. A sostegno dell'appello, la Società espone in fatto che nel passato era denominata Associazione Calcio Palazzolo (AC Palazzolo), aveva sede in Palazzolo Acreide, in Via Campailla s.n.c. presso il campo comunale ed aveva segnalato al Dipartimento Interregionale della L.N.D., per la stagione sportiva 2012/2013, il proprio indirizzo di corrispondenza in Siracusa, presso HR Impianti Via Scala Greca n. 406. Essendo retrocessa nel campionato di Eccellenza decideva di effettuare il cambio di denominazione (da AC Palazzolo a Sport Club Siracusa) e di sede (da Palazzolo Acreide, Via Campailla s.n.c. a Siracusa, presso HR Impianti Via Scala Greca n. 406), dandone comunicazione scritta al Comitato Regionale in data 23.6.2013, che a sua volta spediva in data 27.6.2013
la comunicazione alla sede romana della L.N.D. Ha poi segnalato che nel medesimo periodo la Società ASD Enzo Grasso (matricola 937886) con sede in Siracusa, militante nel campionato di Promozione, ha chiesto ed ottenuto il cambio di denominazione (in Sport Club Palazzolo) e di sede (in Palazzolo Acreide, Via Campailla s.n.c.). Nel merito la Società appellante si duole anzitutto che il primo Giudice abbia ritenuto correttamente instaurato il procedimento avanti la C.A.E., senza neppur acquisire gli atti e perché in assenza di prova avrebbe dovuto rigettare il deferimento. Sostiene che a fronte dell'eccezione di non conoscenza del ricorso e dalla procedura avanti C.A.E., tempestivamente sollevata nella memoria difensiva, non avrebbe potuto sottrarsi dall'obbligo di verificare sia l'esatto inoltro del ricorso del calciatore sia quello della delibera C.A.E. ai fini della decorrenza del reclamo di cui all'art. 94, comma 1, NOIF. Ribadisce di essere venuta a conoscenza della vicenda solo a seguito della notifica del provvedimento 3876/321 della C.D.T. in data 13.2.2014 e della conseguente richiesta di acquisizione degli atti del deferimento. Precisa che, per porre rimedio all'inerzia della prima Commissione, aveva acquisito gli atti dalla C.A.E. e dagli stessi ha rilevato che il ricorso del calciatore era stato inviato per posta raccomandata a.r. il 28.6.2013 alla Società ASD AC Palazzolo, Via Campailla s.n.c. in Palazzolo Acreide (vecchia sede sociale) e non all'indirizzo indicato per la corrispondenza (presso HR Impianti, Via Scala Greca n. 406 in Siracusa) e che lo stesso era stato restituito al mittente per compiuta giacenza in data 5.8.2013, non essendo stato ritirato. Anche la lettera racc.ta a.r. della C.A.E., che doveva comunicare personalmente alle parti la decisione di cui al C.U. n. 94 del 18.10.2013, era stato inviata all'ASD Sport Club Palazzolo, Via Campailla in Palazzolo Acreide, nonostante fossero decorsi ormai tre mesi dal cambio di denominazione e di sede sociale, che gli stessi fossero stati ratificati dal Presidente Federale a fine luglio 2013, con il rischio che facesse riferimento alla nuova Società nel frattempo colà sedente e pertanto veniva restituita non ritirata in data 22.11.2013, essendosi formata la compiuta giacenza. Con il secondo motivo di appello ci si duole che la prima Commissione abbia fatta propria la tesi della Procura federale per la quale i Comunicati Ufficiali si intendono conosciuti con presunzione assoluta, a far data dalla loro pubblicazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, CGS e ciò al fine di renderle opponibile la decisione della C.A.E., regolarmente pubblicata. La Società appellante invoca il disposto dell'art. 50, comma 4, CGS al fine di sostenere che per i procedimenti di natura economica instaurati avanti la C.A.E. il procedimento in seconda istanza si accende su ricorso proposto, senza preannuncio di reclamo, con le modalità di cui all'art. 38, "entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione impugnata", aggiungendo che questa norma sarebbe speciale rispetto a quella generale e quindi prevarrebbe sulla prima. Con il terzo motivo di appello ci si duole del capo della delibera che ha ritenuto comprovato l'inadempimento economico nei confronti del calciatore. A tal proposito la Società appellante disconosce il contenuto dell'accordo economico prodotto dal calciatore datato 30.1.2012 e la apparente sottoscrizione del suo Presidente in quanto apocrifa, sostenendo che l'unico accordo intervenuto risalirebbe al 2.8.2013 ed inerirebbe un corrispettivo di soli € 7.500,00=, già versato, regolarmente depositato presso la L.N.D. in data 18.10.2012. L'esame dei motivi di appello. L'esame dell'appello reclama una preventiva e fedele ricostruzione dei fatti storici relativi alla Società appellante alla luce di tutti i documenti acquisiti. - Nella stagione sportiva 2012/2013 la Società appellante era denominata ASD A.C. PALAZZOLO (anche se a volte l'acronimo ASD veniva posposto), aveva sede in Palazzolo Acreide, Via Campailla s.n.c. (come confermato nelle delibera 24.6.2013, nel C.U. n. 31 del 9.8.2013 Comitato Regionale Sicilia L.N.D.) ed aveva indicato alla L.N.D. Dipartimento Interregionale come indirizzo di corrispondenza Siracusa, presso HR Impianti, Viale Scala Greca n. 406 (dichiarazione L.N.D. del 20.3.2014, allegato 2 dell'appello). Con verbale assembleare 24.6.2013 l'assemblea dei soci deliberava la modifica della denominazione sociale da "ASD AC Palazzolo" in "ASD Sport Club Siracusa" e la modifica della sede sociale da Palazzolo Acreide, Via Campailla s.n.c. a Siracusa, Viale Scala Greca n. 406. Tale delibera veniva certamente portata a conoscenza del Comitato Regionale L.N.D. che in data 27.6.2013 ne dava comunicazione scritta alla segreteria della L.N.D., con missiva spedita in copia anche alla stessa Società richiedente nella nuova sede. Le due modificazioni venivano ratificate dalla F.I.G.C., in data non contestata 27.7.2013, come risulta dal C.U. del Comitato Regionale L.N.D. n. 31 del 9.8.2013, fermo il numero di matricola (917156). L'ASD Sport Club Siracusa ha poi comunicato il cambio di sede da Siracusa, presso HR Impianti, Viale Scala Greca n. 406, a Siracusa, Via Catania n. 42, con comunicazione pervenuta al Comitato Regionale L.N.D. in data 23.11.2013. Fino al 16.12.2013 il Presidente dell'ASD Sport Club Siracusa è stato ricoperto dal Signor Gaetano Cutrufo, poi sostituito dal giorno successivo dal Signor Paolo Bonaiuto, come da delibera associativa del 16.12.2013, regolarmente pervenuta al Comitato Regionale L.N.D. per il cambio di organigramma in data 23.12.2013. - L'appellante ha prodotto (sub. 6) il C.U. del Comitato Regionale L.N.D. n. 16 del 25 luglio 2013, con il quale si dava notizia che il Presidente federale, a seguito di scissione della C.S.D. Enzo Grasso di Siracusa, aveva accettato la domanda di ammissione al campionato di promozione della nuova Società "ASD Sport Club Palazzolo", con decorrenza dal 4.7.2013.
a) Il primo motivo di appello è fondato nei limiti che si esporranno. - La Società appellante sostiene dapprima che la nullità del procedimento dipenderebbe dalla circostanza che non le sarebbe stato validamente notificato il reclamo del calciatore con il quale si inizia il procedimento avanti la C.A.E. della L.N.D., il cui invio è peraltro previsto obbligatoriamente dall'art. 25 bis, comma 4, Regolamento L.N.D. A suo dire ne costituirebbe prova la lettera racc.ta acquisita dalla C.A.E. nell'inerzia del primo Giudice. In realtà l'esame del documento (doc. 11 allegato all'appello) smentisce tale tesi. Il calciatore ha infatti invitato la copia del reclamo C.A.E. con lettera racc.ta a.r. al seguente indirizzo: "Spett. ASD AC Palazzolo, VIA Campailla s.n.c. 96010 Palazzolo Acreide (SR)". Orbene, tale missiva datata 28.6.2013 (e restituita per compiuta giacenza il 5.8.2013), risulta inoltrata correttamente. A tale data, invero, non si era ancora verificato né il cambio di denominazione dell'associazione né il cambio di sede. Giova in proposito rammentare che il mutamento di denominazione sociale può essere autorizzato, sentito il parere della Lega competente, dal Presidente federale ai sensi dell'art. 17, comma 2. NOIF e che anche il trasferimento di sede deve essere approvato dal Presidente federale, sempre sentita la Lega interessata, quale condizione si efficacia del trasferimento di sede stesso ex art. 18, comma 2, NOIF. Nel caso di specie è pacifico tra le parti che tali autorizzazioni siano intervenute il 27.7.2013 e sono state oggetto del C.U. n. 31 del 9.8.2013 del Comitato regionale L.N.D. La mera circostanza che nella stagione sportiva 2012/2013 l'ASD AC Palazzolo avesse indicato alla segreteria della Lega per le comunicazioni un indirizzo di corrispondenza diverso da quello della sua sede sociale e precisamente presso HR Impianti, in Siracusa, Viale Scala Greca n. 406, è irrilevante. Infatti questa sorta di anomala elezione di domicilio è destinata ad avere validità nei soli rapporti interni ai due soggetti e non può risultare opponibile ai terzi, quali i calciatori, che devono poter fare affidamento sulla sede sociale resa pubblica. Nel caso la sede sociale non risulti aperta per l'intera settimana ed in grado di ricevere la posta, l'onere di rendere possibile tale ricezione grava in capo alla Società che, se vuol mantenere tale sede, può ricorrere ad uno dei vari mezzi notori previsti dall'ordinamento postale (es. casella postale). Va aggiunto, per quanto già superfluo, che nel caso di specie, anche nell'accordo economico datato 12.8.2012, l'unico di cui la Società appellante riconosce la veridicità dei contenuti, la Società risulta indicata con la sua sede legale e nel testo non risulta alcuna elezione di domicilio diversa. Ne consegue che la missiva con il quale il calciatore ha introdotto il reclamo alla C.A.E. deve ritenersi correttamente inoltrata alla Società controinteressata ed alla sede sociale,
dovendosi ritenere produttiva degli effetti propri, nonostante l'inerzia della destinataria che ne ha cagionata la restituzione per finita giacenza. - La Società appellante aggiunge poi che neppure le sarebbe mai stato validamente notificata la decisione assunta dalla C.A.E., il cui invio è reso obbligatorio dall'art. 25 bis, comma 8, Regolamento L.N.D. In esito al suddetto procedimento la C.A.E. ha adottato la decisone che risulta dal C.U. n. 94 del 19-20 settembre 2013 con la quale ha condannato la Società "ASD Sport Club Palazzolo" al pagamento della somma di € 14.765,03= a favore del calciatore reclamante, con obbligo di comunicare al Comitato Regionale Sicilia i termini dell'avvenuto pagamento entro trenta giorni dalla data della comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 11, NOIF. Tale decisione, stante alla copia acquisita dalla Società appellante, è stata anche comunicata ad "ASD Sport Club Palazzolo, Via Campailla 96010 Palazzolo Acreide" con lettera racc.ta a.r. in data 18.10.2013 (e restituita per compiuta giacenza il 22.11.2013).Per tal via la C.A.E. ha erroneamente indicato la denominazione sociale della Società apparentemente debitrice ed anche la sede sociale. Infatti alla data di spedizione della missiva l'ASD AC Palazzolo aveva da mesi modificato sia la sua denominazione sociale che la sua sede, dietro regolare autorizzazione del Presidente federale, resa pubblica sul C.U. del 9.8.2013 del Comitato Regionale L.N.D. e pertanto opponibile anche alla C.A.E., Organo L.N.D. e precisamente all'epoca si denominava "ASD Sport Club Siracusa" ed aveva sede in Siracusa, presso HR Impianti, Viale Scala Greca n. 406. Per di più la Società appellante è stata indicata con una denominazione ("ASD Sport Club Palazzolo") che neppure coincideva con quella antecedente alla modifica ("ASD AC Palazzolo"), così che la validità di tale notificazione parrebbe dubbia anche in assenza del cambiamento di denominazione autorizzato. Ma l'irregolarità della comunicazione in commento del 10.10.2013 emerge in modo persino clamoroso in forza di altra considerazione, necessaria alla luce del C.U. del Comitato Regionale L.N.D. n. 16 del 25 luglio 2013, sempre prodotto dalla Società appellante, dal quale emerge che il Presidente Federale, a seguito di scissione della CSD Enzo Grasso di Siracusa, aveva accettato la domanda di ammissione al campionato di promozione della nuova Società "ASD Sport Club Palazzolo", con decorrenza dal 4.7.2013. In sostanza, pur in assenza di indicazione della sede, è certo che la denominazione sociale usata dalla C.A.E., sia nella decisione che nell'indirizzo della lettera racc.ta 18.10.2013 corrisponde ad altra Società sportiva dilettantistica, iscritta al campionato di promozione. Ne consegue che la comunicazione della decisione della C.A.E., per le suddette ragioni, deve qualificarsi sostanzialmente irregolare e, come tale, nulla e/o improduttiva di ogni effetto, senza che ciò comporti la nullità dell'intero procedimento svolto avanti a tale Organo, visto che lo stesso era stato validamente incardinato, ma la sola necessità di rinnovarne l'atto conclusivo, con rimessione in termine ai fini dell'eventuale gravame alla C.V.E. della F.I.G.C. b) Anche il secondo motivo di appello è fondato, se interpretato nei termini che seguono. La prima Commissione ha ritenuto che la Società appellante non avrebbe dato prova che il calciatore reclamante alla C.A.E. (erroneamente indicata come C.V.E.) non sarebbe stato suo tesserato né di aver pagato quanto dovutogli in conseguenza del reclamo e quindi si sarebbe resa colpevole dell'illecito ascritto, lasciando intendere che la decisione sarebbe comunque nota alla Società apparente debitrice. Tale convincimento è già stato criticato nel caso presupponga la conoscenza della decisione C.A.E. in capo alla Società appellante a seguito dell'inoltro della lettera racc.ta 18.10.2013, ma meriterebbe critica anche nel caso tale conoscenza fosse fatta scaturire dalla pubblicazione della decisione sul C.U. n. 94 del 19-20 settembre 2013. Ed invero nel caso di specie non troverebbe applicazione la norma generale di cui all'art. 2, comma 3. CGS in forza del quale "i comunicati ufficiali si intendono conosciuti, con presunzione assoluta, a far data dalla loro pubblicazione", bensì la disciplina specifica in materia di comunicazione delle decisioni nelle questioni economiche che ci occupano. Tale deroga alla decorrenza dei termini di gravame trova la sua fonte generale nell'art. 37 comma 1, CGS ove, sia pur con riguardo al procedimento innanzi alla Corte di Giustizia Federale, è previsto che il termine per il ricorso decorra dalla data in cui è pervenuta la comunicazione (e non dalla pubblicazione sui C.U.) in tutti quei casi "di decisione per quale è prescritto l'obbligo di diretta comunicazione alle parti...". Orbene, l'art. 25 bis Reg. L.N.D. che disciplina la C.A.E., al comma 9, dispone che "le decisioni sono comunicate
direttamente alle parti e pubblicate sul sito della L.N.D. Le parti possono proporre gravame innanzi alla Commissione Vertenze Economiche nei termini e con le modalità previste dall'art. 50, del Codice di Giustizia Sportiva". Quest'ultimo, al comma 4 prevede che "il procedimento in seconda istanza è instaurato su ricorso che deve essere proposto, senza preannuncio di reclamo, con le modalità di cui all'art. 38, entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione impugnata e deve essere altresì notificato alle controparti con le medesime modalità". A sua volta l'art. 94 ter, comma 11, prevede che le decisioni della C.A.E. della L.N.D. "possono essere impugnate innanzi alla Commissione Vertenze Economiche entro sette giorni dalla comunicazione della decisione." Ne consegue che nel caso in esame, difettando la comunicazione alla Società, parte necessaria nella procedura, della decisione assunta dalla C.A.E., la mera pubblicazione di questa sul C.U. citato non è in grado di determinare il decorso del termine per l'eventuale il gravame alla C.V.E. della F.I.G.C., competente ex art. 49, comma 4, CGS in materia di controversie concernenti le indennità, i rimborsi ed i premi per i calciatori dei campionati nazionali della L.N.D. di cui all'art. 94 ter NOIF. Sennonché la dedotta irregolare comunicazione alla Società appellante, impedisce in radice che trovi applicazione alla fattispecie l'art. 94 ter, comma 11, che così recita: "In caso di mancata impugnazione alla Commissione Vertenze Economiche, il pagamento delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della L.N.D. deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso d'impugnazione alla Commissione Vertenze Economiche, le somme dovute devono essere corrisposte entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione dell'Organo di Appello". Decorso inutilmente tale termine si applica la sanzione di cui all'art. 7, comma 6 bis del Codice di Giustizia...". In sostanza, contrariamente a quanto ritenuto dalla prima Commissione, in assenza di valida comunicazione della decisione, non può mai dirsi perfezionata la violazione ascritta alla Società appellante, oggetto del deferimento ad opera della Procura Federale. c) Quanto esposto esonera dalla trattazione del terzo motivo di appello, che resta assorbito e che fra l'altro è manifestamente inammissibile, non avendo l'Organo giudicante in questa sede adito alcuna giurisdizione sul merito delle decisioni della C.A.E. della L.N.D. P.Q.M.
Accoglie l'atto di appello proposto dall'ASD Sport Club Siracusa e per l'effetto annulla la delibera impugnata. Nulla per la tassa non versata.
Share the post "F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 068 del 09 Aprile 2014 (289) – APPELLO DELLA SOCIETÀ ASD SC SIRACUSA avverso sanzioni dell’ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00) nonché la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nell’attuale campionato ai sensi dell’art. 8 commi 9 e 15 CGS, emesse con delibera CDT c/o C.R. Sicilia – Com. Uff. 422 del 18.3.2014 ▪ (nota n. 3876/321 pf13-14/MS/vdb del 4.2.2014)."