F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 176/CGF del 17 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 267/CGF del 18 Aprile 2014 e su www.figc.it 3. RICORSO DELL’A.S.D. GINNASTICA E CALCIO SORA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. TIRELLI FABRIZIO SEGUITO GARA MACCARESE GIADA/GINNASTICA E CALCIO SORA DEL 5.1.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 72 del 08.01.2014)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 176/CGF del 17 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 267/CGF del 18 Aprile 2014 e su www.figc.it
3. RICORSO DELL’A.S.D. GINNASTICA E CALCIO SORA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. TIRELLI FABRIZIO SEGUITO GARA MACCARESE GIADA/GINNASTICA E CALCIO SORA DEL 5.1.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 72 del 08.01.2014)
Con reclamo ritualmente proposto la A.S.D. Ginnastica e Calcio Sora ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo del Dipartimento Interregionale (Com. Uff. n. 72 dell’8.1.2014) con la quale, seguito gara Maccarese/Sora del 5.1.2014, ha irrogato al calciatore Tirelli Fabrizio la squalifica per 3 giornate effettive di gara “per avere a gioco fermo spintonato violentemente un calciatore avversario”. Con i motivi scritti la reclamante eccepiva, in via principale e nel merito, un travisamento dei fatti così come refertati, la tenuità della condotta del calciatore sanzionato e conseguentemente l'eccessività della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo. Rilevava, a tal fine, che il Tirelli, dopo un normale contrasto di gioco, veniva violentemente strattonato dal calciatore avversario n. 9 Giglio Antonio della società Maccarese aggrappandosi alla maglia del medesimo per evitare di cadere per terra. Nella circostanza la reclamante escludeva che il Tirelli avesse tenuto un atteggiamento da potersi ritenere violento. Concludeva chiedendo la riduzione della squalifica ad una sola giornata di gara. Alla seduta del 17.1.2014, tenutasi davanti alla C.G.F. - 3° Sezione Giudicante, è personalmente comparso il calciatore Tirelli Fabrizio assistito dal suo difensore il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità. Il reclamo è parzialmente fondato per quanto di ragione. Osserva questa Corte che il referto arbitrale evidenzia che al 36° del 2° tempo il N° 9 Giglio Antonio, della Soc. Maccarese, spintonava violentemente un avversario a gioco fermo (N° 4 Tirelli Fabrizio), di talché veniva espulso. Nella circostanza anche il Tirelli Fabrizio veniva espulso con la stessa motivazione. E', peraltro, ragionevole ritenere che quest'ultimo abbia reagito spintonando il Giglio Antonio, più per difendersi che per usargli violenza. Condotta, questa, comunque, censurabile seppure sanzionata in misura eccessiva. Ciò premesso, la C.G.F. ritiene congrua la riduzione della squalifica per la durata di due giornate effettive di gara, di cui una in conseguenza della decretata espulsione ed altra per la condotta quantomeno scorretta del Tirelli Fabrizio. Per questi motivi la C.G.F. accoglie parzialmente il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Ginnastica e Calcio Sora di Sora (Frosinone) e riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Tirelli Fabrizio a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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