CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 21 marzo 2014 promosso da: Sig. Alessandro Parisi / Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 21 marzo 2014 promosso da: Sig. Alessandro Parisi / Federazione Italiana Giuoco Calcio IL COLLEGIO ARBITRALE Prof. avv. Ferruccio Auletta (Presidente) Avv. Guido Cecinelli (Arbitro) Avv. Aurelio Vessichelli (Arbitro) in data 21 marzo 2014, presso la sede del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport in Roma, ha deliberato il seguente L O D O nel procedimento di arbitrato prot. n. 2143 del 27.12.2013 (765) promosso da Sig. Alessandro Parisi, PRSLSN77D15G273I, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Eduardo Chiacchio, Annalisa Roseti e Michele Cozzone ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Napoli, Centro d.le, Isola A/7 parte istante contro Federazione Italiana Giuoco Calcio, 05114040586, con sede in Roma, via Allegri n. 14, in persona del dott. Giancarlo Abete, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via Panama 9 parte resistente FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO Con Istanza di arbitrato ai sensi degli artt. 9 ss. del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, Alessandro Parisi introduceva il presente procedimento per contestare la decisione della Corte di Giustizia federale (C.U. n. 105/CGF del 25 novembre 2013), con la quale -a conferma della decisione della Commissione disciplinare nazionale- gli è stata irrogata la sanzione della squalifica per anni tre e mesi sei. Invero, con provvedimento in data 4 giugno 2013, il Procuratore federale aveva deferito dinanzi alla Commissione disciplinare nazionale -tra gli altri- A. Parisi, calciatore del Bari, per rispondere della violazione “dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, prima della gara SALERNITANA - BARI del 23 maggio 2009 […], posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato […]. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara […] nonché […] della pluralità degli illeciti commessi”. In particolare, in ordine alla gara Salernitana-Bari era emerso che in prossimità della stessa alcuni calciatori del Bari (Esposito, De Vezze, Santoni e Stellini) incontravano una rappresentanza della Squadra avversaria, la quale, per scongiurarne la retrocessione, proponeva di assicurare alla stessa la vittoria a fronte di un corrispettivo da versare in denaro. Tale proposta, che faceva leva anche sul gemellaggio fra le rispettive tifoserie, era stata poi divulgata agli altri calciatori del Bari (assenti Bellomo, Galano e Infimo), riuniti a cura di Stellini. Alla riunione veniva indicato, dunque, tra i presenti anche l’odierno istante, il quale –al pari degli altri partecipanti- si assume che non espresse nell’ occasione dissenso alcuno rispetto alla proposta illecita. Successivamente, in una camera dell’albergo (della città di Salerno) dove era ospitata la squadra del Bari il giorno prima della partita -camera nella quale si erano appositamente riuniti alcuni calciatori tra i quali A. Parisi-, il collega Guberti, per conto del Bari, aveva comunicato al telefono con il capitano della Salernitana per conseguire, ancora secondo l’ incolpazione, reciproca conferma del patto illecito. La mattina stessa della gara alcuni calciatori sinceravano, poi, A. Parisi e altri circa il perfezionamento dell’accordo. All’esito, il pagamento di quanto convenuto sarebbe stato eseguito presso l’abitazione del calciatore Esposito, che provvedeva -secondo l’opinione dei giudici federali- a distribuire le quote spettanti a ciascuno degli aderenti. Al termine del dibattimento di primo grado la Commissione disciplinare nazionale ha affermato la responsabilità per illecito sportivo aggravato, tra gli altri, di A. Parisi, donde la sanzione applicata per anni tre relativamente alla fattispecie principale, nonchè mesi sei per l’aggravante ritenuta. Con la decisione di cui al C.U. n. 21/CGF del 26 luglio 2013 la Corte di Giustizia federale si è infine pronunciata sul ricorso presentato dalla difesa di A. Parisi, rigettandone i motivi e confermando la sanzione della squalifica per la durata già stabilita. Con l’Istanza di arbitrato del 27 dicembre 2013, il Ricorrente ha designato quale arbitro l’avv. Guido Cecinelli, quindi ha domandato al TNAS, come si legge nelle conclusioni, di: a) “accerta[re] illegittimità e […] infondatezza della decisione della Corte di Giustizia Federale”; b) “per l’effetto, [dichiarare] la completa assenza di responsabilità in capo all’odierno istante”; c) “in via gradata, accerta[re la] sola violazione dell’art. 7, comma 7 del C.G.S. (omessa denuncia) in luogo della contestata incolpazione per illecito sportivo, con conseguente irrogazione al predetto calciatore della sanzione minima prevista dal C.G.S. (nella versione all’epoca vigente)”. Con memoria pervenuta in data 16/01/2014, la FIGC si è costituita nel procedimento arbitrale, domandando -in maniera argomentata ma in stabile adesione alle decisioni degli organi federali- il rigetto di ogni istanza avversaria e indicando quale arbitro di elezione l’avv. Aurelio Vessichelli. Gli arbitri designati dalle parti nominavano quale Presidente del Collegio arbitrale il prof. avv. Ferruccio Auletta il quale, in data 23/01/2014, accettava l’incarico. In data 3 febbraio 2014 si teneva in Roma la prima udienza dell’arbitrato, in cui, rivelatosi infruttuoso l’esperito tentativo di conciliazione, il Collegio arbitrale, d’intesa con le parti, differiva la discussione al deposito di memorie autorizzate, e ciò anche in ragione di allegate sopravvenienze. All’esito dell’ulteriore udienza in data 21 marzo 2014 e della discussione ivi tenuta, il Collegio riservava la deliberazione del presente Lodo. MOTIVI DELLA DECISIONE Assume la difesa di parte istante che “le dichiarazioni di Andrea Masiello [sopra le quali, tra le altre, l’accusa soprattutto si è fondata: cfr., in particolare, audizione del 10.7.2012 e interrogatorio del 30.7.2012] non [apparirebbero] credibili, non essendo univoche e certe […] né […] troverebbero un riscontro solido ed obiettivo nelle dichiarazioni dei sigg. Cristian Stellini e Simone Bonomi”; e che dalle acquisizioni intervenute risulterebbe impossibile già ratione temporis che, nel corso della riunione svoltasi in sede di preparazione tecnica tra i giocatori del Bari, si sia discusso della proposta di illecito sportivo previamente raccolta da alcuni di loro nell’incontro avvenuto, nei pressi di Molfetta, con la delegazione della Salernitana. Inoltre, vi sarebbe una disparità di trattamento sanzionatorio da riparare: l’istante ha sostenuto, in sintesi, che la propria posizione sarebbe sostanzialmente analoga a quella degli ex compagni di squadra Gillet e Caputo, i cui originari addebiti di illecito sportivo risultano adesso derubricati in fattispecie di violazione degli artt. 1 e 7, c. 7, C.G.S. (cfr. lodi TNAS in data 29 e 31 gennaio 2014): ciò in quanto ai calciatori in questione, come ad A. Parisi, risulterebbero contestate le medesime circostanze. Dunque, seppure in subordine, A. Parisi viene sostenendo che la propria condotta abbia integrato la meno grave fattispecie dell’ omissione di denuncia. Ora, ritiene il Collegio che, senza bisogno di investigare la pur opinabile credibilità di alcune delle fonti acquisite e di vagliare la convergenza o meno di tutti gli elementi indizianti circa tempi e modalità di consumazione dell’illecito, non è dato rilevare dal procedimento l’allegazione univoca e tanto meno la prova prudentemente apprezzabile delle condotte che, in aderente corrispondenza dell’ incolpazione elevata (come si conviene nei giudizi sanzionatori per ossequio ai noti principi del rito penale quanto civile), possono costituire l’unico fondamento del trattamento affittivo riservato ad A. Parisi, e cioè delle condotte di “prende[re] contatti ed accordi diretti allo scopo”: segnatamente, quello di “alterare lo svolgimento ed il risultato della gara”. Infatti, è lo stesso Procuratore federale che nella propria “valutazione del materiale probatorio” (cfr., Atto di deferimento del 4/6/2013, la cui “parte motiva” si assume “integrante” dell’ incolpazione stessa: pgg. 100 e 108 s.) indica quali elementi di specifico conforto dell’ incolpazione nei confronti di A. Parisi la sola “presenza” di lui “all’incontro nello spogliatoio, avente ad oggetto la rivelazione dei contatti con gli emissari della Salernitana”; e ancora la sua mera “presen[za]” in occasione della “telefonata tra Guberti e Fusco il giorno prima della gara”, nonché -ancora- la semplice sua “presen[za]” al momento dei “contatti della mattina della gara”. E’ di ogni evidenza che altro è il “prende[re] contatti ed accordi diretti allo scopo” altro è l’aver presidiato, sia pure con sospetta continuità, le circostanze di tempo e luogo in cui tali condotte sono, e però da soggetti diversi, state tenute e l’avervi conseguentemente assistito; salvo, in contrario, dar conto -ma previa una peculiare allegazione additiva, nella specie mancante- che l’apporto causalmente efficiente all’ intrapresa dei contatti ovvero alla conclusione degli accordi illeciti sia risultato davvero tale pur rimanendo semplicemente inerte il soggetto della cui (sola) presenza (pur sempre) si tratti. In realtà, non potendosi ritenere che la combine sportiva possa realizzarsi quale vicenda di una proposta in incertam personam, esposta all’adesione individuale e accidentalmente successiva di ciascuno dei tesserati eventualmente interessati, non può considerarsi autosufficiente nemmeno l’ incolpazione altrimenti fatta ad A. Parisi (come ad altri) e descritta senz’altro come l’ “aver aderito all’accordo illecito”. Sicché, appare necessario enucleare dal materiale informativo accessibile al Collegio -che entrambe le parti hanno convenuto esaustivo ai fini della decisionela condotta intimamente suscettibile di essere definita di “concorso” vero e proprio da parte del calciatore A. Parisi alla realizzazione dell’illecito. In effetti, di un’attività di promovimento dei contatti e degli accordi che abbia svolto A. Parisi, così alludendo a un contributo causalmente qualificato di quest’ultimo, dice unicamente il collega Davide Lanzafame (cfr. interrogatorio dell’ 8.8.2012), riferendo di una (per vero, assai generica) “pre[ssione] per una combine” che A. Parisi, tra gli altri, avrebbe esercitato; sennonché, di là della evanescenza espressiva, l’affermazione è stabilmente avulsa dal contesto di spazio e di tempo (la riunione nella sede di allenamento avutasi nel corso della settimana della gara, l’accesso alla camera d’albergo la sera precedente, le comunicazioni registratesi il giorno stesso della gara) al quale il Procuratore federale riferisce invece la partecipazione specifica di A. Parisi alla consumazione dell’illecito sportivo. Anzi, D. Lanzafame -nella successiva occasione di somministrare le sue conoscenze dei fatti agli Organi inquirenti della F.I.G.C., che sintomaticamente la difesa di quest’ultima oblitera pur nell’ambito delle sagaci considerazioni che viene conducendo- dichiara esplicitamente di ignorare l’episodio della “riunione in palestra, a Bari” (cfr. audizione del 4/3/2013), nonostante trattasi di circostanza significativa più di altre essendo stata finanche ammessa dall’ incolpato, il quale - nel corso dell’audizione del 27/3/2013- dà conto (quanto meno) di aver assistito, “all’interno dello spogliatoio”, al parlamento (di altri) sul “fatto che qualcuno della Salernitana aveva richiesto di non impegnar[s]i in quella gara” (pg. 2). Peraltro, D. Lanzafame neppure è in grado di attestare il dato relativo alla presenza di A. Parisi nella camera d’albergo in cui, il giorno prima della gara, “De Vezze e Guberti intrattenevano conversazioni telefoniche con qualcuno della Salernitana” (cfr. audizione cit. del 4/3/2013, pg. 2); nè egli annovera A. Parisi tra coloro che, nell’imminenza della gara, gli risulta(va) che “riferì la notizia” del raggiungimento dell’accordo con gli avversari (ivi, pg. 3). Se ne deve concludere -di là della equivocità nella ricostruzione accusatoria almeno quanto al momento consuntivo della condotta tipica- che l’apporto probatorio derivante dalla fonte in questione (D. Lanzafame) rimane privo di essenziali relazioni rispetto ai dati emersi aliunde. Di contro, soltanto la previa definizione dell’oggetto della discussione avvenuta nella sede di allenamento (se posteriore all’incontro con la rappresentanza della Squadra avversaria) avrebbe, in ipotesi, potuto far conseguire dal silenzio ivi serbato da A. Parisi il significato di concludente accettazione della proposta illecita, lasciando così riconoscere quel contributo causale in difetto del quale non può darsi l’ ipotesi di “concorso” né l’inerzia denotare più che la violazione del dovere di denuncia. Del pari, l’esigenza di una comunicazione ulteriore nell’imminenza della gara, soltanto avendo previamente escluso A. Parisi tra coloro che ne avrebbero avuta necessità di ricevera, sarebbe compatibile con l’ipotesi che egli fosse stato parte dell’accordo altrove raggiunto, mentre più non appare spiegabile una volta posto il medesimo calciatore tra i molteplici destinatari della comunicazione medesima. Né la pretesa consegna del corrispettivo -quale postfatto non necessario alla compiutezza della fattispecie per cui la sanzione è stata irrogata, come esattamente conferma la decisione di prime cure: cfr. pg. 22- può, di per sé, determinare una differente conformazione del (-l’ante) fatto rilevante, diversa -cioè- dalla conformazione che le fonti acquisite abbiano già rivelata. Ma le fonti in parola, secondo la versione che si ricava pure dalla decisione di appello (e che costituisce occasione necessaria alla devoluzione della controversia al Collegio arbitrale), altro non dicono se non che “appare evidente che egli [Alessandro Parisi] era presente all’atto della realizzazione delle attività che hanno dato vita all’illecito” (pg. 2): espressione che rivela l’alterità della posizione dell’incolpato rispetto al nucleo formativo delle condotte rilevanti quali illecito sportivo le quali, in carenza di altri elementi idonei ad asseverare il concorso proprio di lui nella corrispondente realizzazione (vale a dire la condizione essenzialmente posta dal suo individuale comportamento al modo di essere e di compiersi della fattispecie tipica), non giustificano l’applicazione della squalifica per l’accertamento dell’illecito sportivo aggravato, fermo l’ accadimento di questo oltre ogni ragionevole dubbio, anche a dispetto delle affermazioni difensive rese al riguardo dal calciatore sanzionato (cfr. verbale di audizione del 27/3/2013). Il Collegio arbitrale, su tali premesse, ritiene allora che A. Parisi sia responsabile della condotta puramente omissiva prevista e punita dall’art. 7, c. 7, C.G.S., e che la sua specifica posizione di garanzia verso l’Ordinamento associativo sia stata reiteratamente vulnerata avendo egli avuto contezza in momenti diversi, ciascuno sufficiente a compulsare una debita condotta di denuncia agli Organi federali interessati, della realizzazione di fatti integranti i presupposti del dovere di attivarsi: dovere viceversa rimasto violato (almeno) dalla (e già per la) insistita inerzia mantenuta dal tesserato. Né altra condotta di dissuasione, pure emersa quale circostanza caratterizzante la condotta di soggetti diversi nella vicenda complessivamente esposta a giudizio, può riconoscersi a particolare merito compensativo di A. Parisi, e pur prescindendo dall’analisi della personalità che le suggestioni della difesa di parte resistente vorrebbe indurre. Anche al fine di determinare l’intensità della sanzione, peraltro, il Collegio non ritiene di escludere in via pregiudiziale, come invece suggerisce di fare la difesa della parte resistente, il portato della giurisprudenza del TNAS formatasi ancora di recente sopra le vicende per le quali si controverte anche qui; e ciò per la realizzazione di un più compiuto sistema di giustizia associativa. Deve al riguardo osservarsi che il sistema di individuale devoluzione della causa in arbitrato non può mortificare la sostanza intimamente impugnatoria del giudizio che vi si svolge; e le sedi lato sensu impugnatorie sono tali per cui l’interdipendenza delle posizioni soggettive viene sovente assicurata da istituti che promuovono il cumulo di cause (pur) diverse e il processo simultaneo le volte che gli accertamenti che si devono compiere per l’una si riflettono su quelli necessari alle altre o risulta logicamente incompatibile con ogni altro il contenuto dell’unica decisione da perseguire (per es., artt. 331 c.p.c., 2378, c. 5, c.c.). Qui, all’impraticabilità di una soluzione tecnicamente equipollente il sistema arbitrale non può che supplire, in via tendenziale, con la concentrazione dell’amministrazione giudiziale presso il TNAS, secondo un paradigma unificante che rivela, se non un intendimento nomofilattico, almeno il senso di promuovere la coerenza, ancorché diacronica, dei pur distinti esiti provvedimentali, non potendosi perciò estromettere dalla sede del conflitto bilaterale l’ aspirazione di pervenire a trattamenti -per quanto possibile- paritari in un più elevato numero di situazioni che appaiono connotate di caratteristiche sensibilmente affini. Pertanto, dovendosi procedere alla applicazione della sanzione per l’omissione imputabile ad A. Parisi, rilevata la sicura consapevolezza della frode in atto anche per le personali esperienze del calciatore, la non isolata vulnerazione del precetto pur nell’ unicità del contesto illecito di riferimento, e constatata poi la deficienza di ogni iniziativa di dissuasione concretamente praticabile oltre che di coerenza della linea difensiva in sede federale, il Collegio arbitrale stima in mesi quattordici la durata della sanzione di squalifica più giustamente afflittiva del suo comportamento antidoveroso. Atteso l’accoglimento soltanto parziale dell’Istanza di arbitrato, è consequenziale per il Collegio disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese di assistenza difensiva e per diritti amministrativi, nonché nella misura di 2/3 e di 1/3 - rispettivamente- quelle per onorari degli Arbitri, secondo la percentuale già indicata per il versamento in acconto. Considerando il numero delle ore dedicate al procedimento, nonché la rilevanza delle questioni nello stesso dedotte, si liquidano in € 5.000,00 gli onorari complessivamente spettanti al Collegio arbitrale. P.Q.M. Il Collegio arbitrale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: a) applica ad Alessandro Parisi la sanzione della squalifica per mesi quattordici; b) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese per assistenza difensiva; c) pone a carico delle parti, nella misura di 2/3 per la parte istante e di 1/3 per la parte resistente, ferma la solidarietà e salvo regresso, gli onorari del Collegio arbitrale, liquidati in complessivi € 5.000,00 (cinquemila/00), oltre spese e IVA e CPA se dovuti; d) pone a carico di entrambe le parti nella misura della metà il pagamento dei diritti amministrativi. Così deliberato, all’unanimità dei voti espressi dagli Arbitri riuniti in conferenza personale in Roma il 21 marzo 2014, e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati. F.to Ferruccio Auletta F.to Guido Cecinelli F.to Aurelio Vessichelli
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