CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 28 gennaio 2014 promosso da: Sig. William Pianu / Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 28 gennaio 2014 promosso da: Sig. William Pianu / Federazione Italiana Giuoco Calcio IL COLLEGIO ARBITRALE Avv. Enrico De Giovanni (Presidente) Avv. Prof. Guido Calvi (Arbitro) Avv. Guido Cecinelli (Arbitro) in data 28 gennaio 2014, presso la sede del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport in Roma, ha deliberato all’unanimità il seguente LODO nel procedimento di arbitrato (prot. n. 2102 del 16dicembre 2013 - 756) promosso da: Sig. William Pianu, con l’Aw. Gianmaria Daminato parte istante contro Federazione Italiana Giuoco Calcio, con gli Avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli parte intimata FATTO 1. L’istanza arbitrale in epigrafe , introdotta dinanzi al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport dal sig. Pianu, ha ad oggetto la decisione con la quale la Corte di Giustizia Federale (C.U. n. 21/CGF 2013/2014 del 27 luglio 2013, contenente la decisione; C.U. n. 104/CGF 2013/2014 del 22 novembre 2013, contenente le motivazioni della decisione) infliggeva al calciatore la sanzione della squalifica per anni 3 e mesi 6 in accoglimento del reclamo presentato dalla Procura Federale avverso la decisione in precedenza emessa dalla Commissione Disciplinare Nazionale di proscioglimento, resa in C.U. n. 5/CDN (2013/2014) pubblicato in Roma in data 16 luglio 2013. Il calciatore, all’epoca dei fatti tesserato per il Treviso F.C. 1993 Srl, era stato deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale per rispondere della violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5 del Codice di Giustizia Sportiva per avere, prima della gara Bari / Treviso dell’11 maggio 2008, in concorso con altri soggetti tesserati e non tesserati e altri non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento e il risultato di tale gara, prendendo contatti e accordi allo scopo sopra indicato. In particolare il Sig. Pianu veniva deferito per aver contattato il Sig. Santoruvo al fine di proporgli l’alterazione del risultato della gara, onde far ottenere un vantaggio in classifica al Treviso, a fronte del pagamento di una somma di denaro. La Federazione Italiana Giuoco Calcio si difendeva: l’istante designava arbitro l’avv. Guido Calvi e la FIGC l’avv. Guido Cecinelli, i quali accettavano e designavano quale presidente del Collegio l’avv. Enrico De Giovanni, il quale pure accettava l’incarico. L’istante ha addotto a sostegno delle proprie richieste , le seguenti motivazioni: - contraddittorietà e inattendibilità delle dichiarazioni di Masiello e Lanzafame; - omessa valutazione delle dichiarazioni di Marco Esposito; - omessa valutazione dei pessimi rapporti tra Pianu e Santoruvo; - errata complessiva valutazione del materiale probatorio; - errata valutazione delle dichiarazioni di Iacovielli: ha chiesto pertanto di : - dichiarare l’ assenza di responsabilità in capo all’odierno istante, con integrale annullamento della sanzione; - in via gradata, di ridurre la sanzione. Con memoria in data 7 gennaio 2014 la Federazione Italiana Gioco Calcio ha chiesto il rigetto della avverse richieste, fornendo diffuse motivazioni a supporto della richiesta di rigetto dell’istanza, tenuto conto che l’affermazione di responsabilità del predetto giocatore poggia, secondo la FICG, su basi che, sotto il profilo probatorio attingono quanto meno la soglia individuata dall’ordinamento sportivo In data 24/01/2014 si è svolta udienza d’innanzi al collegio, nel corso della quale è stato esperito, con esito negativo, il tentativo di conciliazione previsto dall’art. 20, commi 1 e 2 del codice. Le parti chiedevano di anticipare la discussione sul merito; il Collegio arbitrale accoglieva la richiesta; la difesa della parte istante si riportava agli atti, insistendo per l’accoglimento delle proprie domande. La difesa della parte intimata si riportava agli atti e insisteva per I’accoglimento delle proprie conclusioni e chiedeva al Collegio arbitrale di valutare l’opportunità, ai fini di una più completa istruttoria, di escutere i seguenti testi: Sig. Andrea Masiello, Sig. Davide Lanzafame, Sig. Marco Esposito, Sig.ra Nives Matasic e Sig. Angelo lacovelli. La difesa della parte istante, con riferimento alle istanze istruttorie richieste dalla difesa della parte intimata, ravvisava l’inutilità dell’escussione di soggetti che abbiano già rilasciato delle dichiarazioni e di soggetti non tesserati, quali la Sig.ra Matasic e il Sig. Iacovelli. Le parti,infine, autorizzavano congiuntamente il Collegio arbitrale a rendere anticipatamente noto il dispositivo, comunicando successivamente il testo integrale del lodo contenente l’esposizione dei motivi della decisione. Il Collegio, non ritenendo di dover procedere ad attività istruttorie per i motivi che saranno indicati infra, decideva come da dispositivo già depositato. DIRITTO 2. Il sig Pianu, tesserato all’epoca dei fatti con la società Treviso, ha impugnato la decisione della CGF. che ha ritenuto la sua responsabilità per l’illecito sportivo concernente la gara Bari-Treviso dell’ 11 maggio 2008, con sanzione della inibizione per anni 3 e mesi 6. L’iniziativa disciplinare della Procura federale si basava sulla documentazione acquisita, ai sensi dell’art. 2, comma 3 della legge n. 40l/l989, nell’ambito del procedimento penale (n. 8987/2011 ) pendente presso la Procura di Bari, compresa la documentazione trasmessa in data 4 gennaio 2013, dopo l’avvio, con formale deferimento dei soggetti in ipotesi coinvolti, del filone di procedimenti disciplinari relativo al calcio-scommesse concernente in particolare la squadra del Bari.. La Procura federale, svolte indagini sulla citata gara Bari—Treviso, giungeva ad affermare che la stessa era stata combinata in favore del Treviso, squadra che aspirava alla salvezza. 3. Con la decisione pubblicata su C.U. n. 5 deI 16 luglio 2013 la Commissione disciplinare Nazionale ha preliminarmente dato atto, del patteggiamento intervenuto con i giocatori Andrea Masiello, Esposito, Stellini, Gazzi, Lanzafame e ha ritenuto la responsabilità, per illecito sportivo, dei giocatori Ganci, Santoruvo e Rajcic e per omessa denuncia di Galasso, Belmonte, Gillet, Bonanni; si tratta di tutti tesserati del Bari. Per quanto concerne l’unico giocatore del Treviso deferito dalla Procura federale, l’odierno ricorrente, ritenuto non adeguatamente provato l’illecito lo proscioglieva. Successivamente , con decisione resa nota nel solo dispositivo sul C.U. n. 21 del 26 luglio 2013 la Corte di Giustizia, sui reclami presentati dalle parti private e dalla Procura federale, confermava la pronuncia della Commissione Disciplinare quanto ai tesserati Ganci, Santoruvo Rajcic, GilIet, Galasso e Belmonte, ma la riformava per il sig. Pianu, irrogando la sanzione della squalifica per anni tre e mesi sei (illecito sportivo con l’aggravante del raggiungimento del risultato). 4. Tanto premesso con riferimento alla posizione del sig. Pianu , gli elementi probatori sulla partita Bari-Treviso sono i seguenti : alcuni giorni prima della gara, nello spogliatoio barese, Santoruvo e Rajcic proposero ai giocatori presenti di far vincere la partita al Treviso , previo di un corrispettivo in denaro;alcuni calciatori interpellati hanno dichiarato di ipotizzare che il contatto potesse essere il sig. Pianu, in quanto ex giocatore del Bari passato al Treviso, mentre altri tesserati del Bari hanno rappresentato che , per quanto a loro conoscenza, la richiesta proveniva dal Treviso, inteso come squadra e non società; vi furono diversi atteggiamenti da parte dei giocatori del Bari: tra i favorevoli vi erano coloro che avevano veicolato la proposta del Treviso (Santoruvo Rajcic, Esposito); il sig. lacovelli, vicino alla squadra barese andò nel ritiro del Treviso prima della partita a trovare Pianu, che ipotizzava interessato a ‘parlare con qualcuno’ degli avversari per ottenere la vittoria;la partita fu poi realmente combinata e terminò, con il risultato di 1-0 in favore del Treviso;i soldi furono ritirati a Treviso dalla moglie di Rajcic (cfr. dichiarazione A. Masiello), amica della moglie di Pianu; Rajcic consegnò il corrispettivo ai tesserati coinvolti. 5. Il Collegio Arbitrale, presi in esame tutti gli atti dell’arbitrato, ritiene di dover muovere nella propria analisi dalle seguenti premesse riguardanti: la funzione e le caratteristiche del giudizio dinanzi al TNAS; l’identificazione dello standard probatorio necessario per accedere al riconoscimento della responsabilità disciplinare; i criteri di acquisizione e valutazione delle prove . a) Sul primo tema, in merito ai poteri dell’organo giudicante il Collegio ritiene che il Codice TNAS abbia effetto pienamente devolutivo della controversia, come da consolidata giurisprudenza; in altri termini esso conferisce all’arbitro un potere di integrale riesame del merito della controversia, senza subire limitazioni, se non quelle derivanti dal principio della domanda e dai quesiti ad esso proposti dalle parti, ovvero dalla clausola compromissoria sulla quale i suoi poteri sono di volta in volta fondati. Pertanto eventuali e ipotetiche irregolarità procedurali, che possano essersi verificate di fronte agli organi disciplinari federali o endoassociativi, non comportano di per sé l’annullamento del provvedimento impugnato (ed eventualmente la rimessione della questione agli organi disciplinari per un nuovo giudizio), se (e nella misura in cui) lo svolgimento dell’arbitrato TNAS (e la piena osservanza in esso dei diritti della difesa) consente di ritenere sanato il dedotto vizio (cfr. il lodo del 2 maggio 2012, Atalanta/ FIGC; lodo10 ottobre 2012, Alessio /FIGC). b) La seconda e la terza tra le questioni segnalate riguardano l’identificazione dello standard probatorio necessario per accedere al riconoscimento della responsabilità disciplinare e i criteri di acquisizione e valutazione delle prove; esse si prestano ad un esame unitario. Al riguardo va senz’altro condivisa l’osservazione della parte resistente circa le connotazioni di peculiarità che caratterizzano il sistema giustiziale sportivo, ma con le precisazioni che seguono. Punto di partenza e base normativa di siffatta considerazione è la chiara affermazione dell’autonomia dell’ordinamento sportivo contenuta nella vigente normativa primaria e, segnatamente, negli artt. 1 e 2 del d.l 19/8/2003, n. 220, conv. con modif. dalla l. 17/10/2003, n. 280: per quanto qui interessa, in virtù delle norme citate, la Repubblica riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione di quello internazionale facente capo al C.I.O.; i rapporti tra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio dell’autonomia (salvi i casi di rilevanza per l’ordinamento generale di situazioni giuridiche connesse); è riservata all’ordinamento sportivo la disciplina dei comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione e applicazione delle relative sanzioni disciplinari, materia in cui società e tesserati hanno l’onere di adire gli organi di giustizia sportiva. Da ciò indubbiamente discende l’autonomia dell’ordinamento sportivo anche nel determinare valori e principi che devono ispirare la condotta dei soggetti che partecipano all’ordinamento sportivo e che in quell’ambito agiscono, e conseguentemente stabilire i limiti e i divieti la cui violazione costituisce illecito disciplinare nonché le sanzioni che ne conseguono. Inevitabile corollario di tali principi è l’esistenza dell’autonomia dell’ordinamento sportivo nell’apprestare gli strumenti necessari per garantire il rispetto delle regole, e quindi nel predisporre le regole e gli apparati della giustizia sportiva. E’ dunque, a normativa vigente, innegabile che le regole del procedimento disciplinare, e fra queste le regole sugli standard probatori e sulla acquisizione e valutazione delle prove, non debbano necessariamente essere vincolate al rispetto dei principi e delle discipline specifiche inerenti i giudizi penali, civili e amministrativi. Tanto osservato non è tuttavia possibile omettere di segnalare che la stessa possibilità di esistenza di un ordinamento sportivo nonché la sua autonomia trovano fondamento nella Costituzione ed in particolare negli artt. 2 e 18 ; nell’art. 2 vengono riconosciuti e garantiti i diritti inviolabili dell’uomo “sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”, nell’art. 18 viene riconosciuto ai cittadini il diritto di associarsi liberamente. Dunque la libertà di associarsi al fine di svolgere la pratica sportiva nell’ambito di una struttura organizzativa basata su regole autoprodotte trova certa base costituzionale, ma essa non può comunque in alcun modo giungere a negare o disapplicare “i diritti inviolabili dell’uomo”. Pertanto le regole (scritte o semplicemente seguite nella prassi) del procedimento disciplinare, e fra esse quelle inerenti allo standard probatorio e all’ acquisizione e valutazione delle prove, pur non risultando direttamente permeabili da parte delle regole processuali dell’ordinamento statuale, devono comunque rispettare i principi supremi volti a garantire i diritti inviolabili della persona rinvenibili nella Carta Costituzionale. Rispetto che deve essere tanto più puntuale qualora la sanzione da infliggersi o inflitta comprima posizioni giuridiche soggettive che trovano puntuale tutela costituzionale, come il diritto di esplicare la propria personalità nelle formazioni sociali ( art. 2) e di svolgere un’attività di lavoro (art.4) , diritti certamente colpiti dalla lunga squalifica irrogata all’odierno istante. Fra i principi costituzionali che possono certamente essere invocati quali direttamente applicabili nei procedimenti disciplinari rientrano, a giudizio del Collegio, i principi del pieno esercizio del diritto di difesa ( art. 24) e del giusto processo (art. 111), da declinare in concreto, nell’ambito dell’ordinamento sportivo, con criteri applicativi attenuati rispetto a quelli (più rigorosi) processual-penalistici ma comunque in modo tale da non intaccare le ricordate prescrizioni di ordine generale. A conferma di quanto sopra in merito alla necessità del rispetto da parte dell’ordinamento disciplinare sportivo dei diritti fondamentali riconosciuti e garantiti dalla Carta costituzionale deve rammentarsi la recente decisione dell’Alta Corte n.9/2012 secondo cui “ l’ordinamento della giustizia sportiva, per quanto autonomo ed indipendente, non può sottrarsi ai principi fondamentali irrinunciabili contenuti nella Costituzione Italiana e negli atti anche essi fondamentali della Unione europea, dovendo, invece, interpretare ed applicare le norme dello stesso ordinamento sportivo alla luce degli anzidetti principi fondamentali soprattutto quelli attinenti alla persona umana e alla sua tutela”, principio a cui il Collegio intende attenersi , anche in ossequio all’ art. 12 bis dello Statuto del CONI , secondo il quale “il principio di diritto posto a base della decisione dell’Alta Corte che definisce la controversia deve essere tenuto in massimo conto da tutti gli organi di Giustizia sportiva”. Secondo il Collegio, quindi, pur in difetto di specifiche e puntuali norme procedurali, gli orientamenti della giurisprudenza in tema di standard probatori e acquisizione e valutazione delle prove dovranno attenersi al rispetto dei ricordati principi. 6. Tanto premesso,ai fini di una corretta e razionale disamina dei fatti oggetto del presente procedimento, occorre prendere le mosse dagli elementi di prova che sia la Procura Federale che gli Organi giudicanti di primo e di secondo grado hanno posto a fondamento rispettivamente dell'atto di deferimento e delle emanate delibere. Va premesso che nell’istanza di arbitrato non si contesta la circostanza, ritenuta dagli organi disciplinari federali e in particolare nella decisione impugnata, che la combine sia intervenuta ed abbia condotto all’alterazione del risultato; la questione, pertanto, ai fini della presente decisione, non richiede approfondimenti; né il ricorrente nega che debba necessariamente esservi stata una partecipazione all’illecito da parte di qualche soggetto riconducibile alla squadra del Treviso, cosicché anche su questo punto il Collegio non ritiene di dover svolgere approfondimenti. Ciò che il Pianu nega è il proprio coinvolgimento, ritenendolo non provato: pertanto occorre valutare quali elementi acquisiti o acquisibili al presente procedimento consentano di provare la responsabilità al riguardo del Pianu quale persona che abbia realizzato l’illecito per conto del Treviso Tali elementi risiedono, essenzialmente , nelle dichiarazioni rese da vari giocatori del Bari. Da questo punto di vista, gli elementi acquisiti in sede istruttoria non sono da ritenersi dotati di sufficiente valore probatorio né possono considerarsi univoci e concordanti. Il Masiello dichiara di avere appreso de relato del coinvolgimento del Pianu dal Santoruvo , e poi afferma di avere dedotto tale coinvolgimento poiché Pianu era l’unico ex giocatore del Bari che militava nel Treviso; il Lanzafame dichiara che non gli fu detto chi avesse agito per il Treviso, salvo poi svolgere la stessa deduzione del Masiello; Esposito, che pure dichiara con chiarezza di avere ricevuto i soldi da Rajcic ( audizione 20 febbraio 2013) , in merito al trasporto dei soldi da Treviso a Bari dichiara di avere solo ipotizzato che vi fosse coinvolta la moglie di Pianu in quanto amica della moglie di Rajcic; lo Iacovelli afferma di avere incontrato il Pianu nell’albergo di Bari ( e Pianu conferma) e che questi cercava qualcuno del Bari per concordare il risultato , ma ciò non si concilia con l’ipotesi accusatoria che fa risalire l’accordo illecito a periodo ben precedente. Le dichiarazioni predette fanno sempre riferimento ad un coinvolgimento del Pianu meramente ipotizzato dai dichiaranti ma mai effettivamente verificato in fatto, attraverso incontri, conversazioni o comunque altro contatto. Va dunque condivisa, alla luce dei principi sopra enunciati, la conclusione a cui era pervenuta la Commissione disciplinare in primo grado ritenendo che il deferimento era basato solo su chiamate in correità de relato, prive di idonei riscontri. 7. Sotto il profilo istruttorio va rilevato che il Collegio ha ritenuto di non dover accogliere la sollecitazione della Federazione volta allo svolgimento di un’attività istruttoria nell’ambito del presente procedimento innanzi tutto perché si ritiene che i poteri istruttori del Collegio siano tali da consentire una verifica , un’integrazione e un completamento delle pregresse attività istruttorie laddove siano già stati acquisiti elementi almeno sufficienti ad ipotizzare ragionevolmente l’illecito (che nella fattispecie non sono stati acquisiti agli atti del presente procedimento) , ma non possano giungere alla creazione di un nuovo ed autonomo apparato probatorio. In secondo luogo, come rilevato dalla difesa dell’istante, va ravvisata l’inutilità dell’escussione di soggetti che avevano già rilasciato dichiarazioni da cui ben difficilmente si sarebbero discostati e da cui comunque emergeva la non conoscenza diretta di fatti rilevanti, nonché di soggetti non tesserati, quali la Sig.ra Matasic e il Sig. Iacovelli, che non hanno alcun interesse a testimoniare. 8. In base ai suesposti principi, dunque, non può considerarsi, alla luce del materiale probatorio acquisito o acquisibile al procedimento, raggiunto un sufficiente livello probatorio, neppure nella forma più attenuata rispetto alla soglia penalistica dell' “oltre ogni ragionevole dubbio" che la giurisprudenza costante di questo Tribunale richiede per la configurabilità della responsabilità dell’ illecito sportivo; il che non esclude con certezza, ovviamente, in astratto e in via generale e ipotetica, il coinvolgimento del Pianu nell’illecito, coinvolgimento che però avrebbe dovuto essere dimostrato attraverso più ampio, specifico e rilevante materiale probatorio, che , si ripete, non è rinvenibile nel presente procedimento. Le spiegate osservazioni, permettono, così come domandato, in via principale, dall'odierno istante, di giungere ad un proscioglimento dello stesso dagli addebiti ascrittigli, in assenza di sufficiente prova dell’illecito contestato. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese legali, mentre gli oneri economici amministrativi e del Collegio seguono la soccombenza. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale definitivamente pronunciando, in contraddittorio tra le parti così provvede: a) accoglie l’istanza di arbitrato e, per l’effetto, annulla la decisione con la quale la Corte di Giustizia Federale (C.U. n. 21/CGF 2013/2014 del 27 luglio 2013, contenente la decisione; C.U. n. 104/CGF 2013/2014 del 22 novembre 2013, contenente le motivazioni della decisione) infliggeva al calciatore la sanzione della squalifica per anni 3 e mesi 6; b) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di giudizio; c) pone a carico della Federazione Italiana Giuoco Calcio il pagamento degli onorari del Collegio Arbitrale, che liquida in € 4.000 (euro quattromila); d) pone a carico della Federazione Italiana Giuoco Calcio il pagamento dei diritti amministrativi; e) dichiara incassati dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport i diritti amministrativi versati dalle parti. Così deliberato all’unanimità in data 28 gennaio 2014 e sottoscritto in tre originali nel luogo e nella data indicate. F.to Enrico De Giovanni F.to Guido Calvi F.to Guido Cecinelli
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