CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 19 febbraio 2014 promosso da: Sig. Lorenzo Mambrini / Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 19 febbraio 2014 promosso da: Sig. Lorenzo Mambrini / Federazione Italiana Giuoco Calcio IL COLLEGIO ARBITRALE Avv. Gabriella Palmieri (Presidente) Avv. Prof. Carlo Bottari (Arbitro) Avv. Prof. Tommaso Edoardo Frosini (Arbitro) riunito in conferenza personale in data 19 febbraio 2014, presso la sede del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport in Roma, ha deliberato all’unanimità il seguente L O D O nel procedimento di arbitrato (prot. n. 1178 del 18 giugno 2013 - 720) promosso da: Sig. Lorenzo Mambrini, con l’Avv. Paco D’Onofrio parte istante contro Federazione Italiana Giuoco Calcio, con gli Avv.ti Mario Gallavotti e Stefano La Porta parte intimata FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO ARBITRALE Con atto depositato, presso la Segreteria del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport, in data 18 giugno 2013 (prot. n. 1178-720), il Sig. Lorenzo Mambrini (di seguito, per brevità, anche “istante”, “ricorrente” o la “parte istante”), presentava al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito, per brevità, “Tribunale”) istanza di arbitrato, ai sensi del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport (di seguito, per brevità, “Codice”) nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito, per brevità, anche “FIGC”, la “parte intimata”), chiedendo, in via principale, di “…annullare e/o revocare la sanzione irrogata dalla Commissione Disciplinare Nazionale (in sede di appello) della FIGC, pubblicata il 24 maggio 2013 con Comunicato Ufficiale n. 93/CDN del 24 maggio 2013...”; consistente nella squalifica per anni tre, parzialmente confermando la decisione emessa dalla Commissione Disciplinare Territoriale del Comitato Regionale Umbro, resa con Comunicato Ufficiale n. 128 del 13 maggio 2013, per violazione degli artt. 1, comma 1, e 7, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (di seguito, per brevità, CGS), per avere posto in essere atti e comportamenti diretti ad alterare il risultato della gara A.S.D. Valfabbrica/ A.S.D. San Secondo del 17 marzo 2013, a seguito del deferimento del Procuratore Federale in data 26 aprile 2013 con nota n. 68541/788pf-13/AM/ma. La parte istante nominava quale proprio arbitro, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. g), del Codice, il Prof. Carlo Bottari. Con memoria depositata in data 8 luglio 2013 prot. n. 1329, si costituiva la FIGC, che concludeva per il rigetto delle istanze «…Con refusione delle spese tutte…» e nominava, ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. e), del Codice quale arbitro il Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini. Il Prof. Carlo Bottari e il Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini accettavano l’incarico e nominavano quale terzo arbitro con funzioni di Presidente Massimo Zaccheo, il quale accettava l’incarico. Il Collegio Arbitrale fissava, quindi, l’udienza di trattazione per il 27 settembre 2013. Nel corso dell’udienza le parti dichiaravano di accettare l’adesione alla procedura arbitrale disciplinata dal Codice e la composizione del Collegio arbitrale, dichiarando, inoltre, di non avere alcun motivo di ricusazione nei confronti dei componenti del Collegio. Il Collegio Arbitrale esperiva senza esito il tentativo di conciliazione previsto dall’art. 20, commi 1 e 2, del Codice. La parte istante insisteva per le istanze istruttorie presentate e la parte intimata si opponeva. Il Collegio Arbitrale si riservava sulle istanze istruttorie e sul prosieguo della controversia. Con ordinanza in data 5 dicembre 2013 prot. n. 2069, il Collegio Arbitrale ammetteva la prova testimoniale del Sig. Emanuele Scarselli in ordine ai capitoli di prova di cui ai punti n. 8-9-10 della memoria in data 27 maggio 2013 della parte istante; rigettava ogni altra istanza istruttoria; fissava per l’escussione della prova l’udienza 19 dicembre 2013. All’udienza predetta veniva espletata la prova testimoniale. Il Collegio Arbitrale, ravvisandone la necessità, prorogava il termine di pronuncia del lodo fino al 15 aprile 2014 e si riservava sul prosieguo. Successivamente, il Presidente Prof. Avv. Massimo Zaccheo presentava le dimissioni dall’elenco degli esperti del TNAS a seguito della sua nomina a componente dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva. Il Prof. Carlo Bottari e il Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini nominavano, quindi, quale terzo arbitro con funzioni di Presidente l’Avv. Gabriella Palmieri, la quale accettava l’incarico. All’udienza del 19 febbraio 2014, le parti, vista la sostituzione del Prof. Avv. Massimo Zaccheo con l’Avv. Gabriella Palmieri quale terzo arbitro con funzioni di Presidente del Collegio Arbitrale, dichiaravano di accettare la nuova composizione del Collegio e di non avere alcun motivo di ricusazione nei confronti del nuovo Presidente. Il Collegio Arbitrale stabiliva di non rinnovare gli atti del procedimento già svolti. Precisava, inoltre, di avere fissato l’udienza per la discussione, implicitamente rigettando le ulteriori istanze istruttorie della parte ricorrente. Le parti si riportavano agli atti, sviluppavano gli argomenti ivi svolti, anche con brevi repliche, insistendo nelle conclusioni rispettivamente formulate. Inoltre, con la sottoscrizione del verbale d’udienza le parti autorizzavano il Collegio arbitrale a rendere anticipatamente noto il solo dispositivo e confermavano il termine di pronuncia del lodo fino al 15 aprile 2014. Il Collegio arbitrale si riservava, trattenendo la causa in decisione. DIRITTO 1. Come ricordato nel riepilogo dei fatti di causa e come risulta dagli atti processuali, con la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (in sede di appello) della FIGC, pubblicata il 24 maggio 2013 con Comunicato Ufficiale n. 93/CDN del 24 maggio 2013, era stata irrogata la sanzione della squalifica per anni tre, parzialmente confermando la decisione emessa dalla Commissione Disciplinare Territoriale del Commissione Disciplinare Territoriale del Comitato Regionale Umbro, resa con Comunicato Ufficiale n. 128 del 13 maggio 2013 per violazione degli artt. 1, comma 1, e 7, comma 1, del CGS, per avere la parte istante posto in essere atti e comportamenti diretti ad alterare il risultato della gara A.S.D. Valfabbrica/ A.S.D. San Secondo del 17 marzo 2013, a seguito del deferimento del Procuratore Federale in data 26 aprile 2013 con nota n. 68541/788pf-13/AM/ma. L’istanza di arbitrato contesta la correttezza dell’impugnata decisione della Commissione Nazionale Disciplinare in sede di appello (in prosieguo, anche “CND”), richiamando le argomentazioni svolte innanzi alla CDN stessa, con particolare riferimento al difetto di istruttoria e l’attendibilità delle dichiarazioni rese dal Sig. Scarselli, contestandone l’impianto logico-ricostruttivo e le conseguenze giuridiche che ne sono derivate, ritenendo, comunque, la sanzione non congrua. Nell’atto di costituzione la FIGC ha, innanzitutto, ricostruito le risultanze istruttorie e, quindi, confutato tutte le censure contenute nell’istanza di arbitrato, sottolineando, altresì, la decisività del contenuto delle risultanze delle indagini svolte dalla Procura Federale. 2. Come si è detto, con i motivi di impugnazione sviluppati anche nella discussione orale, la parte istante, all’epoca dei fatti allenatore della ASD Valfabbrica, ha censurato la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale predetta, contestandone l’impianto logico-ricostruttivo e le conseguenze giuridiche che ne sono derivate. Il Collegio ritiene che, anche sulla base risultanze istruttorie acquisite, della prova testimoniale espletata, e in applicazione dei principi che si sono, con chiarezza e costanza, delineati nella giurisprudenza di questo Tribunale in materia, la domanda possa trovare solo parzialmente accoglimento, nel senso, quindi, di ritenere i fatti accertati idonei a configurare la sussistenza dell’illecito sussumibile nella previsione dell’art. 1, comma 1, CGS. Deve ritenersi, infatti, che la Commissione Disciplinare Nazionale in sede di appello abbia, nel riepilogare lo svolgimento dei fatti di causa, con riferimento alla partita in questione, correttamente precisato che “…l’ipotesi delineata dall’art. 7 C.G.S., ai fini dell’integrazione della fattispecie, non richiede che lo svolgimento o il risultato della gara siano stati effettivamente alterati, essendo sufficienti soltanto attività finalizzate al raggiungimento del detto scopo anche se quest’ultimo non si verifica (cfr. pag. 5 e ss.).” La posizione specificamente individuata della partecipazione dell’istante all’accordo finalizzato all’alterazione delle predette gare deriva, tuttavia, da dichiarazioni (del Sig. Scarselli) che, in disparte la questione relativa all’utilizzabilità come elemento probatorio del file audio in questione, non hanno ricevuto univoci e precisi riscontri esterni e, comunque, idonei a ritenere realizzati i presupposti richiesti dal citato art. 7, commi 1, 2, 5 e 6. CGS. In altre parole, se il Collegio ritiene condivisibile la ricostruzione della Commissione Disciplinare Nazionale in sede di appello, quanto all’illecito c.d. “formale”, reputa che, tuttavia, la partecipazione dell’istante debba essere calibrata e individuata alla luce delle risultanze procedimentali, valutate sul piano fattuale e logico-giuridico, sotto il profilo della qualificazione della fattispecie e della conseguente determinazione dell’entità della sanzione da erogare. Il Collegio ritiene, pertanto, che meriti accoglimento la richiesta di parte istante di ridurre la sanzione comminata, inserendo la contestata incolpazione nell’altra fattispecie contemplata dall’art. 1, comma 1, CGS. La motivazione della decisione della CND è parzialmente congrua alla luce delle precisazioni che saranno svolte successivamente a proposito della qualificazione della fattispecie e della conseguente determinazione dell’entità della sanzione da erogare nel caso in esame, che si presenta come fattispecie particolare. Ed, invero, dagli accertamenti risultanti dalle citate decisioni dei giudici federali non risulta definitivamente provato che il Sig. Mambrini abbia assunto un ruolo tale nella vicenda da poter ritenere sussistente il rango probatorio minimo per pervenire alla qualificazione giuridica dei fatti ad esso addebitati come illecito sportivo ai sensi dei commi 1, 2, 5 e 6 del medesimo articolo 7. Le affermazioni del Sig. Scarselli, in ordine alla gara di cui trattasi, non possono assumere valore assoluto, essendo, peraltro, prive di altro riscontro; e, anzi, sembrano assumere valenza contraddittoria nella misura in cui, nel corso della testimonianza resa dallo stesso Sig. Scarselli, all’udienza del 19 dicembre 2013, a precisa domanda, non solo ha risposto che “a seguito dell’incontro intervenuto in data 11 marzo 2013 nell’autosalone del Mambrini le proposte che mi erano state formulate dal medesimo non hanno trovato seguito in quanto non c’è stato alcun pagamento né alterazione della partita” ; ma anche che “la proposta che mi è stata formulata dal Mambrini l’11 marzo 2013 è stata da me rifiutata. In un successivo sms Mambrini mi ha confermato che anche lui voleva ‘farla finita’; non potendo riconoscersi alcuna decisiva valenza di riscontro esterno alla predetta chiamata in correità dagli scambi di sms intercorsi tra il Sig. Scarselli e il Sig. Mambrini. I menzionati contatti, peraltro, se non sono in grado di supportare la più grave accusa di illecito sportivo ex art. 7, comma 1, del CGS, sono certamente idonei a configurare, aderendo ad un indirizzo già seguito da questo Tribunale, l’illecito di cui all’art. 1, comma 1, citato. L’art. 1, comma 1, infatti, significativamente intitolato “Doveri e obblighi generali”, collocato nel Titolo I “Norme di comportamento”, sancisce l’obbligo di osservare le norme e gli atti federali e impone di “comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”. Il successivo art. 19, lett. f), nell’elencare le sanzioni da irrogare, prevede che sia disposta “la squalifica a tempo determinato, nel rispetto del principio di afflittività della sanzione”. Con riferimento allo standard probatorio richiesto ai fini della valutazione della responsabilità di un tesserato, infatti, occorre richiamare la consolidata giurisprudenza di questo Tribunale in base alla quale non occorre né la “certezza assoluta” della commissione dell’illecito né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel diritto penale, risultando, invero, sufficiente un grado inferiore di certezza, basata sulla sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo da acquisire una ragionevole certezza sulla commissione dell’illecito stesso (per i richiami giurisprudenziali specifici, i lodi coevi Conte c. FIGC e Alessio c. FIGC in data 15 novembre 2012; lodo Caremi c. FIGC in data 4 febbraio 2013). Occorre, però, sottolineare che, ferma restando e ribadendo quale valenza di principio di ordine generale l’autonomia dell’ordinamento sportivo rispetto a quello generale, è corretto ritenere, anche in coerenza con i principi generali dell’ordinamento processuale penale, che “ai fini della valutazione della dichiarazione accusatoria “de relato”, debbano essere tenuti presenti i riscontri esterni relativi sia all’accertamento della verificazione del fatto che alla sua riferibilità al soggetto incolpato … Dunque, la chiamata in correità … per assurgere a elemento probatorio decisivo, deve essere corroborata da qualche elemento di riscontro, oggettivo o soggettivo, o provenire da soggetto di elevata e indiscutibile attendibilità, e va comunque considerata con particolare cautela laddove la prova a carico dell’accusato scaturisca da affermazioni riferite de relato (cfr. il lodo Stefani c. FIGC in data 8 aprile 2013, il lodo Alberti c. F.I.G.C. in data 10 dicembre 2012, che, oltretutto, si riferiscono ai medesimi fatti e alle medesime circostanze oggetto della presente controversia; con riguardo ai quali cfr. anche il lodo Iacopino c. FIGC in data 21 marzo 2013). 3. Costituisce orientamento ormai consolidato di questo Tribunale che l’apprezzamento richiesto al Collegio Arbitrale in merito all’entità e alla graduazione della sanzione irrogata si delinea in modo compiuto con riguardo alla non manifesta sproporzione della sanzione rispetto alla violazione, che deve essere adeguata e proporzionata alla gravità della condotta accertata e dei fatti contestati e all’entità dell’inadempimento realizzatosi (lodo Fiuzzi c. FIGC in data 14 maggio 2013; lodo Cristante c. FIGC in data 30 novembre 2012; lodo Cristaudo c. FIAL in data 22 maggio 2012; lodo Belmonte c. FIGC in data 4 febbraio 2012; lodo Benigni, Ascoli calcio 1898 e dott. Massimo Collina c. FIGC in data 11 luglio 2011; lodo U.S.D. Noto Calcio c. FIGC e NND in data 25 maggio 2011; lodo Donato Mauro c. FIGC e AIA in data 5 novembre 2010). Dal riepilogo dei fatti di causa risulta, pertanto, nella peculiarità del caso di specie, che la condotta dell’istante è perfettamente inquadrabile come violazione dell’obbligo di comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva; e che, quindi, l’entità della sanzione inflitta non è proporzionata alla tipologia dell’illecito realizzato con il comportamento tenuto dalla parte istante nel particolare caso di specie. In sostanza, il corredo probatorio acquisito agli atti del processo porta a ricomprendere la violazione della parte istante nell’ambito del più generale principio che impone l’obbligo di comportarsi secondo lealtà, correttezza e probità, restando, comunque, acclarata la sua oggettiva gravità. Il Collegio, pertanto, ritiene, in base alle previsioni contenute nell’art. 19, lett, f), del citato Codice di Giustizia Sportiva, che contempla le sanzioni disciplinari e che prevede, appunto, che “le sanzioni sono commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi”, congrua e proporzionata la sanzione della squalifica di un periodo di 18 (diciotto) mesi a decorrere dalla data della decisione della Commissione Disciplinare nazionale del 24 maggio 2013, dedotto il periodo di squalifica già scontato. 4. Atteso l’accoglimento solo parziale dell’istanza, il Collegio Arbitrale ritiene equo di compensare fra le parti le spese del procedimento e per assistenza difensiva; di porre a carico del Sig. Lorenzo Mambrini, con il vincolo della solidarietà, il pagamento degli onorari del Collegio Arbitrale, che liquida complessivamente in euro 6000,00 (seimila/00) e il rimborso delle spese documentate dal Collegio Arbitrale, oltre IVA e CPA come per legge. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale definitivamente pronunciando all’unanimità, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione: 1. accoglie parzialmente, in considerazione della peculiarità del caso di specie, l’istanza di arbitrato presentata dal Sig. Lorenzo Mambrini nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio e, per l’effetto, riduce la sanzione, irrogata dalla Commissione Disciplinare Nazionale in sede di appello, con la decisione impugnata indicata in motivazione, a diciotto mesi di squalifica, dedotto il periodo già scontato; 2. dichiara assorbita ogni ulteriore domanda; 3. dispone l’integrale compensazione delle spese di giudizio; 4. pone a carico dell’istante Lorenzo Mambrini, con il vincolo di solidarietà, il pagamento degli onorari del Collegio Arbitrale, liquidati come in parte motiva e il rimborso delle spese documentate sostenute dal Collegio Arbitrale, nella misura che sarà separatamente comunicata dalla Segreteria del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, oltre IVA e CPA come per legge; 5. pone a carico dell’istante Lorenzo Mambrini il pagamento dei diritti amministrativi; 6. dichiara incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport i diritti amministrativi versati dalle parti. Così deciso in Roma, all’unanimità, in data 19 febbraio 2014, e sottoscritto in numero di tre originali nel luogo e nella data di seguito indicata. F.to Gabriella Palmieri F.to Carlo Bottari F.to Tommaso Edoardo Frosini
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