F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 072 del 23 Aprile 2014 (292) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SALVATORE MANNA (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società USD Cavese 1919), Società USD CAVESE 1919 – (nota n. 5303/646 pf 13-14/AM/ma del 25.3.2014). (293) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SALVATORE MANNA (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società USD Cavese 1919), Società USD CAVESE 1919 – (nota n. 5304/647 pf 13-14/AM/ma del 25.3.2014). (294) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SALVATORE MANNA (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società USD Cavese 1919), Società USD CAVESE 1919 – (nota n. 5305/648 pf 13-14/AM/ma del 25.3.2014). (295) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SALVATORE MANNA (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società USD Cavese 1919), Società USD CAVESE 1919 – (nota n. 5302/645 pf 13-14/AM/ma del 25.3.2014).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 072 del 23 Aprile 2014 (292) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SALVATORE MANNA (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società USD Cavese 1919), Società USD CAVESE 1919 - (nota n. 5303/646 pf 13-14/AM/ma del 25.3.2014). (293) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SALVATORE MANNA (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società USD Cavese 1919), Società USD CAVESE 1919 - (nota n. 5304/647 pf 13-14/AM/ma del 25.3.2014). (294) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SALVATORE MANNA (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società USD Cavese 1919), Società USD CAVESE 1919 - (nota n. 5305/648 pf 13-14/AM/ma del 25.3.2014). (295) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SALVATORE MANNA (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società USD Cavese 1919), Società USD CAVESE 1919 - (nota n. 5302/645 pf 13-14/AM/ma del 25.3.2014). La Procura federale, esaminati gli esposti trasmessi dalla Lega Nazionale Dilettanti ed a conclusione delle relative indagini, con quattro provvedimenti n. 5303/646, n. 5304/647, n. 5302/645 e n. 5305/648 datati 25 marzo 2014, ha deferito dinanzi a questa Commissione il Signor Salvatore Manna, all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società USD Cavese 1919, già USD Pro Cavese 1934 (matricola 61766), attualmente militante nel Campionato di calcio Serie D, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF ed all’art. 8, commi 9 e 15, del CGS per avere omesso di corrispondere, nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento, le somme riconosciute dal Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti in favore degli allenatori Mario Pietropinto (n. 5303/646 e n. 5304/647), Vincenzo Bruno (n. 5305/648) e Vincenzo Di Maio (n. 5302/645). A titolo di responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del CGS, per le violazioni ascritte al proprio Presidente e Legale rappresentante, con i medesimi atti la Procura ha deferito anche la Società USD Cavese 1919, cui risulta contestata anche la recidiva ex art. 21 CGS, per avere ricevuto nella corrente stagione sportiva da questa CDN sanzioni disciplinari per fattispecie analoghe a quella odierna. Nel corso della riunione del 17 aprile 2014, nell’assenza dei deferiti, il rappresentante della Procura, previa richiesta di riunione dei procedimenti per connessione soggettiva ed oggettiva, riportatosi agli atti di deferimento, ha concluso per il loro accoglimento e l’irrogazione della sanzione della inibizione di anni 2 (due) nei confronti di Salvatore Manna e della penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica, da scontarsi nella stagione 2013/2014 nel campionato di competenza, oltre all’ammenda di € 14.000,00 (€ quattordicimila/00) per la Società. Preliminarmente la Commissione, rilevato che trattasi di deferimenti promossi nei confronti del medesimo soggetto per la violazione della medesima disposizione normativa, dispone la loro riunione. Nel merito i deferimenti sono fondati e vanno accolti. Gli addebiti mossi alla Società ed al suo Presidente trovano riscontro nelle Norme del CGS concernenti i doveri e gli obblighi generali cui sono tenuti i destinatari delle Norme federali. Nei quattro casi in esame, infatti, nel previsto termine di trenta giorni dalla notifica dei lodi sotto riportati, la Società non ha provveduto a corrispondere le somme di denaro dovute ai propri allenatori in forza di regolari accordi economici vigenti per le stagioni sportive 2011/2012 (deferimento n. 5304/647) e 2012/2013 (n. 5303/646, n. 5302/645 e n. 5305/648). In particolare, è stato omesso il pagamento delle seguenti somme: - € 9.026,08 in favore di Pietropinto Mario, come da lodo dell’11.1.2014 (C.U. n. 2 dell’11.1.2014); - € 14.438,48 in favore di Pietropinto Mario, come da lodo dell’11.1.2014 (C.U. n. 2 dell’11.1.2014); - € 6.437,78 in favore di Bruno Vincenzo, come da lodo dell’11.1.2014 (C.U. n. 2 dell’11.1.2014); - € 5.123,00 in favore di Di Maio Vincenzo, come da lodo dell’11.1.2014 (C.U. n. 2 dell’11.1.2014). Tutti i lodi risultano comunicati con raccomandate del 20.1.2014 recapitate il 7.2.2014, oltre che a mezzo di separati fax dell’11.2.2014 con note in pari data del Segretario del Dipartimento Interregionale. Ciò nonostante la Società non ha dato esecuzione a quanto previsto dai provvedimenti. L’avere omesso la corresponsione di quanto dovuto ai propri allenatori concretizza illecito disciplinare, consistente nell’inadempimento di obblighi positivi; l’illecito è ascrivibile al Presidente e Legale rappresentante del sodalizio per il rapporto di immedesimazione organica, nonché alla Società stessa a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS. Rilevato che le circostanze contestate sono supportate dalla documentazione in atti, di talché i fatti ascritti risultano incontrovertibilmente provati e che le sanzioni da adottare da un lato vanno determinate con equa attenuazione (in presenza di una pluralità di violazioni della medesima natura) del criterio del cumulo materiale, e dall’altro lato vanno aumentate a norma di quanto previsto dall’art. 21, comma 1, CGS per effetto della contestata recidiva, risultando congrue quelle di cui al dispositivo. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale, in accoglimento del deferimento, infligge le seguenti sanzioni: - inibizione di anni 1 (uno) per Salvatore Manna; - penalizzazione di 3 (tre) punti in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, e ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00) per l’USD Cavese 1919.
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