F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 073 del 24 Aprile 2014 (144) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANGELO TREVISAN (responsabile del Settore giovanile della Società Udinese Calcio Spa), FILIPPO TRIPI (consigliere e dirigente della Società US Silea), MICHELE CATTARIN (Presidente della Società US Silea), ALESSANDRO RIGHINI (Presidente della Società ASD Riotorto), AGOSTINO OTTAVIANI (nella s.s. 2011-12 Presidente della ASD Golfo di Follonica ora USD Follonica), Società UDINESE CALCIO Spa, US SILEA, ASD RIOTORTO, ASD GOLFO DI FOLLONICA ora USD FOLLONICA, APD COLLI DI LUNI, ASD PISA SPORTING CLUB ora FC PONSACCO 1920 SSD A RL (nota n. 3072/2 pf 12 13 SS/mg del 17.12.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 073 del 24 Aprile 2014 (144) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANGELO TREVISAN (responsabile del Settore giovanile della Società Udinese Calcio Spa), FILIPPO TRIPI (consigliere e dirigente della Società US Silea), MICHELE CATTARIN (Presidente della Società US Silea), ALESSANDRO RIGHINI (Presidente della Società ASD Riotorto), AGOSTINO OTTAVIANI (nella s.s. 2011-12 Presidente della ASD Golfo di Follonica ora USD Follonica), Società UDINESE CALCIO Spa, US SILEA, ASD RIOTORTO, ASD GOLFO DI FOLLONICA ora USD FOLLONICA, APD COLLI DI LUNI, ASD PISA SPORTING CLUB ora FC PONSACCO 1920 SSD A RL (nota n. 3072/2 pf 12 13 SS/mg del 17.12.2013). Il deferimento Con provvedimento del 17 dicembre 2013, il Vice Procuratore federale ha deferito: il Sig. Angelo Trevisan, all’epoca dei fatti, responsabile del Settore Giovanile della Società Udinese Calcio Spa; il Sig. Filippo Tripi, all’epoca dei fatti, consigliere e dirigente della Società US Silea; il Sig. Michele Cattarin, all’epoca dei fatti, presidente della Società US Silea; il Sig. Alessandro Righini, all’epoca dei fatti, presidente dell'ASD Riotorto; il Sig. Agostino Ottaviani, all’epoca dei fatti contestati, presidente della Società ASD Golfo di Follonica; la Società Udinese Calcio Spa; la Società ASD Riotorto; la Società ASD Golfo di Follonica; la Società APD Colle di Luni; la Società ASD Pisa Sporting Club (ora FC Ponsacco 1920 SSD a r.l. a seguito della fusione con la Ponsacco 1920 SSD). per rispondere, rispettivamente: - il Sig. Angelo Trevisan, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, CGS, in relazione a quanto previsto dal Comunicato n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico FIGC, stagioni sportive 2010/2011 e 2011/2012 [in particolare ai punti 2.4 (attività di base) lettera P e 3.6 (raduni selettivi - c.d. provini - per giovani calciatori)], per avere autorizzato lo svolgimento di due raduni per giovani calciatori, organizzati dalla Società US Silea e tenutisi nei periodi 13-18 giugno 2011 e 11-16 giugno 2012 in Silea (TV), senza ottenere la preventiva autorizzazione da parte del Comitato Regionale FIGC Veneto competente, d'intesa con il Settore Giovanile e Scolastico, nonché permettendo la partecipazione di giovani calciatori minori degli anni 12 di età e senza informare la Società Udinese Calcio Spa; - il Sig. Filippo Tripi, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, CGS, in relazione a quanto previsto dal Comunicato n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico FIGC, stagioni sportive 2010/2011 e 2011/2012 [in particolare ai punti 2.4 (attività di base) lettera P e 3.6 (raduni selettivi - c.d. provini - per giovani calciatori)], per avere fattivamente organizzato per conto della Società US Silea due raduni per giovani calciatori, tenutisi in Silea (TV) nei periodi 13-18 giugno 2011 (6 anni - 13 anni) e 11-16 giugno 2012 (6 anni - 15 anni), senza ottenere la preventiva autorizzazione da parte del Comitato Regionale FIGC Veneto competente, d'intesa con il Settore Giovanile e Scolastico, nonché permettendo la partecipazione di giovani calciatori minori degli anni 12 di età; - il Sig. Michele Cattarin, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, CGS, in relazione a quanto previsto dal Comunicato n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico FIGC, stagioni sportive 2010/2011 e 2011/2012 [in particolare ai punti 2.4 (attività di base) lettera P e 3.6 (raduni selettivi - c.d. provini - per giovani calciatori)], per avere autorizzato il Dirigente Sig. Filippo Tripi a organizzare due raduni per giovani calciatori, tenutisi in Silea (TV) nei periodi 13-18 giugno 2011 (6 anni - 13 anni) e 11-16 giugno 2012 (6 anni - 15 anni), senza ottenere la preventiva autorizzazione da parte del Comitato Regionale FIGC Veneto competente, d'intesa con il Settore Giovanile e Scolastico, nonché permettendo la partecipazione di giovani calciatori minori degli anni 12 di età; - il Sig. Alessandro Righini, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, CGS, , in relazione a quanto previsto dal Comunicato n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico FIGC, stagioni sportive 2010/2011 e 2011/2012 [in particolare ai punti 2.4 (attività di base) lettera P e 3.6 (raduni selettivi - c.d. provini - per giovani calciatori)], per avere collaborato con il tecnico Sig. Maurizio Mandato all'organizzazione di uno stage per giovani calciatori di età compresa tra i 7 e i 16 anni, tenutosi in località Scarlino (GR) nel periodo 24-30 giugno 2012, senza ottenere la preventiva autorizzazione da parte del Comitato Regionale Toscana FIGC competente, d'intesa con il Settore Giovanile e Scolastico, nonché permettendo che allo stage partecipassero giovani calciatori della Società dal medesimo presieduta, tutti sprovvisti del necessario nulla-osta autorizzativo; - il Sig. Agostino Ottaviani, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, CGS, , in relazione a quanto previsto dal Comunicato n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico FIGC, stagioni sportive 2010/2011 e 2011/2012 [in particolare ai punti 2.4 (attività di base) lettera P e 3.6 (raduni selettivi - c.d. provini - per giovani calciatori)], per avere collaborato con il tecnico Sig. Maurizio Mandato all'organizzazione di uno stage per giovani calciatori di età compresa tra i 7 e i 16 anni, tenutosi in località Scarlino (GR) nel periodo 24-30 giugno 2012, senza ottenere la preventiva autorizzazione da parte del Comitato Regionale FIGC Toscana competente, d'intesa con il Settore Giovanile e Scolastico, nonché permettendo che allo stage partecipassero giovani calciatori della Società dal medesimo presieduta, tutti sprovvisti del necessario nulla-osta autorizzativo; - la Società Udinese Calcio 1896 Spa, per responsabilità oggettiva ex art 4, comma 2,CGS, in relazione alla condotta tenuta dal proprio responsabile del Settore Giovanile, Sig.Angelo Trevisan; - la Società US Silea, per responsabilità diretta e oggettiva ex art. 4, commi 1 e 2, CGS, in relazione alle condotte tenute, rispettivamente, dal proprio presidente, Sig. Michele Cattarin e dal proprio dirigente, Sig. Filippo Tripi; - la Società ASD Riotorto, per responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, CGS, in relazione alla condotta tenuta dal proprio presidente, Sig. Alessandro Righini;- la Società ASD Golfo di Follonica, per responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, CGS, in relazione alla condotta tenuta dal proprio Presidente, Sig. Agostino Ottaviani; - la Società ASD Pisa Sporting Club, ora FC Ponsacco SSD 1920 a r.l., per responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2, CGS, in relazione alla condotta tenuta dal proprio tecnico Sig. Marcello Guidi; - la Società APD Colle di Luni, per responsabilità oggettiva ex art 4, comma 2, CGS, in relazione alla condotta tenuta dal proprio tecnico Sig. Maurizio Mandato. Il dibattimento Nei termini assegnati nell'atto di convocazione, hanno fatto pervenire proprie memorie difensive i deferiti Trevisan, Cattarin, Righini, Società Udinese Calcio 1896 Spa, ASD Pisa Sporting Club (ora FC Ponsacco SSD 1920 a r.l.) e ASD Riotorto, tutti contestando gli addebiti rispettivamente loro ascritti nell’atto di deferimento. All’inizio della riunione odierna, a mezzo procuratori speciali il Sig. Trevisan, la Società Udinese Calcio 1896 Spa, il Sig. Cattarin e la Società US Silea hanno formalizzato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS, con il consenso del rappresentante della Procura federale. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Trevisan, la Società Udinese Calcio 1896 Spa, il Sig. Cattarin e la Società US Silea, tramite i propri legali, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Trevisan, sanzione dell’inibizione per mesi 2 (due), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 40 (quaranta); pena base per la Società Udinese Calcio Spa, sanzione dell’ammenda di € 900,00 (€ novecento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 600,00 (€ seicento/00); pena base per il Sig. Cattarin, sanzione dell’inibizione per mesi 3 (tre), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 2 (due); pena base per la Società US Silea, sanzione dell’ammenda di € 600,00 (€ seicento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 400,00 (€ quattrocento/00);]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”. Il procedimento é proseguito per le altre parti deferite. All’odierna riunione é comparso il rappresentante della Procura federale che ha concluso per l’affermazione di responsabilità e l’irrogazione delle seguenti sanzioni: - mesi 4 (quattro) di inibizione al Sig. Filippo Tripi; - mesi 4 (quattro) mesi di inibizione al Sig. Alessandro Righini; - mesi 3 (tre) mesi di inibizione al Sig. Agostino Ottaviani; - € 200,00 (€ duecento/00) di ammenda alla Società ASD Riotorto; - € 200,00 (€ duecento/00) di ammenda alla Società ASD Golfo di Follonica; - € 200,00 (€ duecento/00) di ammenda alla Società ASD Pisa Sporting Club (ora FC Ponsacco SSD1920 a r.l.); - € 150,00 (€ centocinquanta/00) di ammenda alla Società APD Colle di Luni. Nessuno é comparso per le parti deferite. I motivi della decisione La Commissione disciplinare nazionale, esaminati gli atti e sentite le parti comparse, osserva quanto segue. Risulta provato in atti che l’organizzazione dei raduni per giovani calciatori richiamati, per ciascuno degli incolpati, nell’atto di deferimento sia avvenuta in violazione di quanto prescritto dal C.U. n. 1, par. 3.6, Settore Giovanile e Scolastico FIGC, s.s. 2010/2011 e 2011/2012(raduni selettivi - c.d. provini), in assenza delle dovute autorizzazioni e consentendo la partecipazione di giovani calciatori di età inferiore ai 12 anni. Sul punto, vanno richiamate l’intera attività di indagine condotta dal nucleo di Polizia Tributaria di Grosseto e versata in atti, nonché le ulteriori risultanze degli accertamenti della Procura Federale. A mero titolo esemplificativo, depongono per la fondatezza degli addebiti sia l’ammissione di responsabilità da parte del Presidente dell’ASD Riotorto (e per esso della Società sportiva dilettantistica presieduta) che nella memoria difensiva ha affermato pacificamente che la Società “non si premurò di svolgere gli adempimenti prescritti dai regolamenti federali”, sia l’ulteriore riconoscimento di responsabilità da parte del Sig. Tripi, il quale, in sede di audizione personale, ha ammesso di essersi “personalmente dimenticato di chiedere l’autorizzazione al CR Veneto”. Va inoltre considerato che all’esito dei raduni oggetto di contestazione, così come risultava indicato nelle brochure informative divulgate ai fini promozionali, i giovani calciatori che maggiormente si fossero distinti “per capacità tecniche” sarebbero stati invitati a Udine per uno stage (presso la Società Udinese Calcio Spa). Cosicché le finalità selettive sottese a tali iniziative risultano documentalmente provate. Va dunque affermata la responsabilità dei deferiti in ordine alle violazioni loro rispettivamente ascritte. Sotto il profilo sanzionatorio, va tuttavia rilevato come la partecipazione degli odierni incolpati alla commissione dei fatti contestati debba considerarsi di lieve entità, in quanto determinata – per quanto emerge dagli atti – da una colpevole superficialità, sicché risultano eque le sanzioni di cui al dispositivo. Il dispositivo Per questi motivi, la Commissione disciplinare nazionale delibera di infliggere le seguenti sanzioni: - mesi 1 (uno) di inibizione al Sig. Filippo Tripi; - mesi 1 (uno) di inibizione al Sig. Alessandro Righini; - mesi 1 (uno) di inibizione al Sig. Agostino Ottaviani; - € 200,00 (€ duecento/00) di ammenda alla Società ASD Riotorto; - € 200,00 (€ duecento/00) di ammenda alla Società ASD Golfo di Follonica; - € 200,00 (€ duecento/00) di ammenda alla Società ASD Pisa Sporting Club; - € 150,00 (€ centocinquanta) di ammenda alla Società APD Colle di Luni. In accoglimento della istanza di patteggiamento depositata alla odierna riunione, ai sensi dell’art. 23 CGS, secondo comma, applica le seguenti sanzioni: - giorni 40 (quaranta) di inibizione al Sig. Angelo Trevisan; - mesi 2 (due) di inibizione al Sig. Michele Cattarin; - € 600,00 (€ seicento/00) di ammenda alla Società Udinese Calcio Spa; - € 400,00 (€ quattrocento/00) di ammenda alla Società US Silea.
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