COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 61 del 24/04/2014 Delibera della Commissione Disciplinare . Reclamo proposto dalla Polisportiva Ponzano avverso la delibera con la quale il G.S.T. ha disposto la ripetizione della gara Ponzano – Cortenuova valida per il campionato di II Ctg. Che, disputata in data 13 aprile c.a., è stata sospesa al 35° del II tempo. (C.U. n. 59 del 17.4.2014).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 61 del 24/04/2014 Delibera della Commissione Disciplinare . Reclamo proposto dalla Polisportiva Ponzano avverso la delibera con la quale il G.S.T. ha disposto la ripetizione della gara Ponzano – Cortenuova valida per il campionato di II Ctg. Che, disputata in data 13 aprile c.a., è stata sospesa al 35° del II tempo. (C.U. n. 59 del 17.4.2014). Il G. S. Territoriale della Toscana, esaminato il reclamo proposto dall’A.S.D. Cortenuova, lo ha dichiarato inammissibile perché presentato oltre i termini abbreviati previsti dal C.U. n. 98/A emesso dalla F.I.G.C. in data 16 dicembre 2013. Quindi, considerato che ogni gara deve concludersi con un risultato utile agli effetti della classifica, ha affrontato il merito della vicenda rilevando che la sospensione è stata decretata dall’Arbitro senza che ne ricorressero i presupposti, per cui ha disposto la ripetizione della stessa. Il suddetto provvedimento veniva tempestivamente impugnato, innanzi questa Commissione, dalla Polisportiva Ponzano la quale, dopo aver fornito la propria versione su quanto accaduto in campo attribuendone la responsabilità alla Società Cortenuova, ha concluso il reclamo chiedendo il ripristino del risultato acquisito sul campo (1 – 0 a proprio favore). Della doglianza è stata edotta la Società controparte. La C. D., esaminato il reclamo, ha chiesto all’Arbitro un supplemento di rapporto al quale ha fatto seguire una richiesta, effettuata per le vie brevi, di ulteriori chiarimenti chiedendone conferma scritta. L’istruttoria così compiuta consente al Giudicante di assumere la seguente decisione. L’ art. 35 del C.G.S. ripone il punto focale delle decisioni degli Organi della Disciplina Sportiva, nei rapporti di gara, e relativi supplementi, i quali hanno carattere di prova privilegiata ad eccezione del caso in cui da quanto in essi indicato emergano documentati elementi atti a minarne la veridicità, circostanza che nel caso di specie non si è verificata. Infatti il D.G. nel redigere il rapporto di gara, riferisce che circa dieci persone “.. rendevano la situazione ancora più incomprensibile e incontrollabile” dopo aver annotato che un unico sostenitore isolato penetrava sul terreno di gioco giungendo a colpire un calciatore della Società Ponzano il quale reagiva spingendo l’aggressore. Riferisce quindi del nascere di “..capannelli di discussione animate tra giocatori, sostenitori (non attribuiti all’una o all’altra parte, n,d.r.) e massaggiatori” che non riusciva ad interrompere. Nel rapporto non indica il verificarsi di alcun altro atto di violenza se non quello commesso dal sostenitore del Cortenuova in danno del calciatore del Ponzano, già sopra descritto ed oggetto di specifico, autonomo, provvedimento sanzionatorio da parte del G.S.T. a carico della Società Cortenuova. Con il supplemento reso a questa C.D. il D.G. ribadisce il tentativo di introduzione sul terreno di gioco di “circa altri 10 sostenitori (che) cercavano di introdursi sul terreno di gioco…” Soggiunge ancora che “…da questo episodio nascevano tutta una serie di risse e capannelli tra giocatori, sostenitori e componenti delle panchina”. Neanche in questo caso, con specifico riferimento ai sostenitori l’Arbitro era in grado di stabilire a quale delle due parti in campo appartenessero. Ad ulteriore motivazione della decisione di sospendere la gara il D.G. precisa che durante la gara erano accaduti, tra i calciatori, ciò che definisce episodi di intolleranza che lo avevano costretto, al momento della sospensione, a comminare “due cartellini rossi e sei gialli…” Da rilevare che, richiesto di una maggior precisazione a proposito dei sostenitori introdottisi sul terreno di gara, dopo aver telefonicamente indicato al Presidente della Commissione che glie lo chiedeva identificava detti sostenitori come appartenenti “ ad entrambi” gli schieramenti, per testualmente affermare in sede di conferma scritta che “ I 10 tifosi da me elencati nel supplemento del rapporto di gara non sono stati da me identificati in base allo loro società. E quindi presuppongo fossero di entrambe le società”. Il supplemento si conclude, dopo aver indicato che sul terreno di gioco si verificava una confusione indescrivibile, con l’affermazione “ Ho dovuto prendere tale decisione solo per salvaguardare l’incolumità dei giocatori, vista la completa assoluta mancanza di misure di sicurezza”. Esaminati tutti gli atti ufficiali la C.D. deve concordare con il G.S.T. nel definire il comportamento dell’Arbitro non, almeno in questa sede, lacunoso, quanto contraddittorio, precipitoso ed ingiustificato come emerge dalla comparazione del primo supplemento con la dichiarazione resa per telefono ed infine dalla successiva precisazione redatta per iscritto. Si ricorda infatti che l’arbitro non è stato oggetto di alcuna violenza così come non lo è stato alcuno dei calciatori risultando dalle affermazioni dello stesso Arbitro che ciò che viene definita rissa ha avuto esclusivamente sfogo verbale non risultando colpito alcun calciatore, tantomeno il D.G., all’infuori dell’unico episodio che ha visto vittima un calciatore del Ponzano, episodio regolarmente sanzionato dal G.S.T.. Le decisioni che in materia sono state assunte dagli Organi della G.S. di qualsiasi ordine sono costanti nel giustificare la sospensione di un gara solo allorché si verifichi sul campo una concreta reale situazione di pericolo sia nei confronti degli ufficiali di gara che dei calciatori. Nel caso di specie si sono verificate solo discussioni verbali, prive di qualsiasi conseguenza fisica tant’e che nel il D.G. né la reclamante le hanno infatti rilevate, ancorché siano state definite dal D.G. “risse” (che, si ricorda si concretizzano in scambi di ingiurie e di percosse). Risse che comunque egli non ha saputo far cessare. La gara, comunque, è stata sospesa per cui non potendo, sulla base degli atti ufficiali, attribuire la responsabilità di quanto accaduto in via esclusiva ad una delle due Società e non avendo il D.G. posto in essere quanto in suo potere per ovviare ai comportamenti dei calciatori si condiviede la decisione del G.S.T. disponendo la ripetizione della gara. Siffatta decisione trova peraltro conferma nel disposto dell’art. 64, comma 3, delle N.O.I.F. P.Q.M. la C.D.T. Toscana, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo. Dispone l’incameramento della tassa.
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