COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 73 DEL 24.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.C.D. Treviso Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 66 del 2/4/2014 – Ammenda a carico della Società di € 500,00; 2 punti di penalizzazione in classifica – Campionato di Promozione

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 73 DEL 24.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.C.D. Treviso Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 66 del 2/4/2014 – Ammenda a carico della Società di € 500,00; 2 punti di penalizzazione in classifica – Campionato di Promozione La Società A.C.D. Treviso ha inoltrato ricorso avverso le delibere del Giudice Sportivo Regionale e pubblicate nel Comunicato n. 66 del 2/4/2014 con le quale infliggeva i provvedimenti disciplinari indicati a margine per i seguenti motivi : “emerge dal referto arbitrale che, alla fine della gara, un gruppo di sostenitori del Treviso, mentre la squadra avversaria guadagnava gli spogliatoi ordinatamente e senza reagire alle provocazioni, abbandonava il settore degli spalti assegnato, si ammassava sulla rete metallica di recinzione del rettangolo di gioco. Raccoglieva, quindi, sassi da terra e li lanciava contro i giocatori avversari, senza, per altro, colpirli. accompagnavano il gesto con espressioni offensive e minacciose, nel tentativo di provocarne la reazione. Si evidenzia che è acquisita al referto un'ordinanza del Questore di Vicenza che, dando atto della segnalazione della Questura di Treviso, con la quale si annunciava la partenza dalla città di un gruppo organizzato di Ultras--Categoria C, impartiva disposizioni per il servizio d'ordine e l'ispezione dei luoghi, onde evitare incidenti. Si rileva, anche, che la società Treviso é già stata sanzionata con la squalifica del suo campo e con l'ammenda, per fatti violenti della tifoseria. E’ stato Considerato che il comportamento dei tifosi del Treviso è recidivo e che la comminata sanzione non ha dato l'esito sperato é stato inoltre preso atto che i nuovi fatti sono accaduti in campo avverso.” La Commissione Disciplinare Territoriale letto il ricorso presentato dalla Società Treviso; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito il legale rappresentante della Società ricorrente; sentito, altresì, per le vie brevi, l’arbitro che ha precisato che rispetto alla totalità dei supporters del Treviso, che erano circa un centinaio, solo uno sparuto gruppo (meno di 10 persone) si sarebbe reso protagonista dell’episodio contestato. Inoltre il direttore di gara ha specificato che le forze dell’ordine presenti sul campo di gioco non sono intervenute, atteso che il lancio di sassi si è esaurito in brevissimo tempo. Ha precisato infine che la quasi totalità dei calciatori della Soc. Eurocalcio 2007 era già rientrata nello spogliatoio e nessuno era ad una distanza tale da poter essere, con ragionevole probabilità, essere colpito. La CDT preso atto del recidivo comportamento dei sostenitori dell’A.C.D. Calcio Treviso, dimostrato dalle sanzioni precedentemente inflitte nel corso dell’attuale stagione sportiva dagli Organi della disciplina sportiva; tenuto peraltro conto delle precisazioni del direttore di gara, con particolare riferimento al numero delle persone coinvolte e della reale pericolosità dei gesti P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera ‐ di accogliere parzialmente il ricorso presentato dalla Società Treviso; - di confermare la sanzione della ammenda di € 500,00 a carico della Società: - di ridurre a 1 punto la sanzione della penalizzazione da applicarsi nella classifica del Campionato di Promozione 2013/14. Essendo il ricorso parzialmente accolto, la tassa di reclamo non é dovuta.
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