COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 91 del 30/04/2014 Delibera della Commissione Disciplinare 6.1 – RICORSO DELLA SOCIETA’ ATLETICO ALBANO AVVERSO LE SQUALIFICHE INFLITTE AI CALCIATORI SOLDO LUIGI E LOSASSO DOMENICO COME RIPORTATE SUL CU N.81 DEL 26.03.2014.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 91 del 30/04/2014 Delibera della Commissione Disciplinare 6.1 - RICORSO DELLA SOCIETA’ ATLETICO ALBANO AVVERSO LE SQUALIFICHE INFLITTE AI CALCIATORI SOLDO LUIGI E LOSASSO DOMENICO COME RIPORTATE SUL CU N.81 DEL 26.03.2014. Esaminato il reclamo ritualmente proposto dalla Società ATLETICO ALBANO avverso le squalifiche dei calciatori SOLDO LUIGI e LOSASSO DOMENICO, come riportate nel C.U. n.81 del 26.03.2014; Letti gli atti ufficiali di gara; Rilevato che la Società reclamante non abbia fatto richiesta di essere ascoltata; Procedutosi all’audizione del D.G.; Premesso che l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei giudici sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'arbitro in sede di audizione) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità", e non possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi; Accertato come le motivazioni dalla Società reclamante addotte non abbiano, invero, trovato riscontro, non solo negli atti ufficiali di gara, ma neppure nelle dichiarazioni dal D.G. in sede di audizione rese, dal cui esame incrociato è stato possibile ottenere conferma riguardo la inequivocabile responsabilità dei calciatori in riferimento alle condotte agli stessi ascritte, che è lecito qualificare violente e come tali adeguatamente sanzionate in primo grado; Ritenuto, aldilà delle interpretazioni dal ricorrente sodalizio assunte in ordine agli episodi dal D.G. descritti, come dalla lettura degli atti ufficiali e dalla deposizione dello stesso, il quale ha dettagliatamente descritto la dinamica dei fatti e, senza beneficio del dubbio, sia emersa la responsabilità dei calciatori SOLDO LUIGI e LOSASSO DOMENICO in relazione ai comportamenti dai medesimi tenuti; Osservato alla stregua delle considerazioni che precedono come, tuttavia, il curriculum disciplinare dei calciatori SOLDO LUIGI e LOSASSO DOMENICO, privo di precedenti specifici con conseguente esclusione di ogni ipotesi di recidiva, possa essere apprezzata come attenuante e abilitare, quindi, questa Commissione ad una parziale riforma della decisione dal G.S. adottata, con accessorio temperamento delle sanzioni dallo stesso irrogate; P.Q.M. in parziale accoglimento del proposto reclamo e a parziale modifica delle decisioni del G.S. adottate e riportate in C.U. n.81 del 26.03.2014: • riduce la squalifica al calciatore SOLDO LUIGI inflitta sino a tutto il 30 settembre 2015; • riduce la squalifica al calciatore LOSASSO DOMENICO inflitta sino a tutto il 30 settembre 2014; • dispone la restituzione della tassa reclamo se versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it