COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 141 DEL 29.04.2014 Delibera del Giudice Sportivo PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.23 a carico di: 1) signor Vincenzo SPROVIERI, Presidente della Società ASD CREMISSA (all’epoca della sottoscrizione dell’accordo del premio di tesseramento del Tecnico), per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 42 del Regolamento della LND ed all’art 94, comma 1, delle NOIF, per avere predisposto e sottoscritto l’accordo del premio di tesseramento annuale, per la s.s. 2012-2013, con l’allenatore della 1^ squadra, signor Vincenzo ALOISIO, per l’importo di € 8.000,00, in contrasto con il limite massimo di € 7.000,00, fissato tassativamente, per la stessa stagione sportiva, dagli accordi intercorsi tra la LND e I’AIAC, come meglio indicato nella parte motiva; 2) società ASD CREMISSA, per rispondere, a titolo diretto, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., della violazione ascritta al proprio Presidente, signor Vincenzo SPROVIERI, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 1, del C.G.S.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 141 DEL 29.04.2014 Delibera del Giudice Sportivo PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.23 a carico di: 1) signor Vincenzo SPROVIERI, Presidente della Società ASD CREMISSA (all’epoca della sottoscrizione dell’accordo del premio di tesseramento del Tecnico), per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 42 del Regolamento della LND ed all’art 94, comma 1, delle NOIF, per avere predisposto e sottoscritto l’accordo del premio di tesseramento annuale, per la s.s. 2012-2013, con l’allenatore della 1^ squadra, signor Vincenzo ALOISIO, per l’importo di € 8.000,00, in contrasto con il limite massimo di € 7.000,00, fissato tassativamente, per la stessa stagione sportiva, dagli accordi intercorsi tra la LND e I’AIAC, come meglio indicato nella parte motiva; 2) società ASD CREMISSA, per rispondere, a titolo diretto, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., della violazione ascritta al proprio Presidente, signor Vincenzo SPROVIERI, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. IL DEFERIMENTO Con provvedimento del 13.3.2014 n.5035/583pf13 – 14/GT/dl, il Vice Procuratore Federale: - Letti gli atti che hanno dato origine al presente procedimento n. 583/13-14, da cui si evince che: l’Allenatore di Base, signor Vincenzo ALOISIO, Tecnico della Squadra dell’ASD CREMISSA, partecipante al campionato di Promozione, girone A, della Calabria, nella stagione Sportiva 2012- 2013, con il ricorso del 16.04.2013 si rivolgeva al Collegio Arbitrale della LND, perché facesse obbligo alla stessa Società di pagargli la somma di € 8.000,00 più interessi di mora, a saldo dell’accordo economico sottoscritto tra le parti, depositato presso il Comitato Regionale Calabria, che prevedeva un premio di tesseramento di € 8.000,00, suddiviso in 8 rate mensili, dal settembre 2012 all’aprile del 2013; - con la stessa richiesta faceva presente che, con la nota del 10.11.2012, indirizzata al C. R. Calabria ed all’ASD CREMISSA, aveva riferito di essere stato esonerato verbalmente e che la Società gli aveva proposto di affìancare un nuovo tecnico alla guida della squadra, ma aveva risposto di volere restare a disposizione della Società soltanto nelle mansioni di Allenatore della 1^ squadra; - il Collegio Arbitrale invitava con raccomandata A/R, ricevuta il 14.10.2013, I’ASD CREMISSA a fornire le eventuali controdeduzioni, ma la stessa Società nulla contro deduceva; - il Collegio Arbitrale, dopo avere esaminato la documentazione pervenutagli e considerato che, alla luce degli accordi intercorsi tra la LND e l’Associazione Italiana Allenatori di Calcio, l’importo massimo previsto per la stagione sportiva 2012-2013 per il Campionato di Promozione, da corrispondere al Tecnico, era di € 7.000,00, riteneva di accogliere parzialmente il ricorso e, pertanto, deliberava di fare obbligo all’ASD CREMISSA di corrispondere detto importo all’Allenatore Vincenzo ALOISIO, a saldo del premio di tesseramento per la s.s. 2012-2013, oltre € 98,19 di interessi, per un totale di € 7.098,19 ed inoltre, decideva di trasmettere gli atti alla ProcuraIL DEFERIMENTO Con provvedimento del 13.3.2014 n.5035/583pf13 – 14/GT/dl, il Vice Procuratore Federale: - Letti gli atti che hanno dato origine al presente procedimento n. 583/13-14, da cui si evince che: l’Allenatore di Base, signor Vincenzo ALOISIO, Tecnico della Squadra dell’ASD CREMISSA, partecipante al campionato di Promozione, girone A, della Calabria, nella stagione Sportiva 2012- 2013, con il ricorso del 16.04.2013 si rivolgeva al Collegio Arbitrale della LND, perché facesse obbligo alla stessa Società di pagargli la somma di € 8.000,00 più interessi di mora, a saldo dell’accordo economico sottoscritto tra le parti, depositato presso il Comitato Regionale Calabria, che prevedeva un premio di tesseramento di € 8.000,00, suddiviso in 8 rate mensili, dal settembre 2012 all’aprile del 2013; - con la stessa richiesta faceva presente che, con la nota del 10.11.2012, indirizzata al C. R. Calabria ed all’ASD CREMISSA, aveva riferito di essere stato esonerato verbalmente e che la Società gli aveva proposto di affìancare un nuovo tecnico alla guida della squadra, ma aveva risposto di volere restare a disposizione della Società soltanto nelle mansioni di Allenatore della 1^ squadra; - il Collegio Arbitrale invitava con raccomandata A/R, ricevuta il 14.10.2013, I’ASD CREMISSA a fornire le eventuali controdeduzioni, ma la stessa Società nulla contro deduceva; - il Collegio Arbitrale, dopo avere esaminato la documentazione pervenutagli e considerato che, alla luce degli accordi intercorsi tra la LND e l’Associazione Italiana Allenatori di Calcio, l’importo massimo previsto per la stagione sportiva 2012-2013 per il Campionato di Promozione, da corrispondere al Tecnico, era di € 7.000,00, riteneva di accogliere parzialmente il ricorso e, pertanto, deliberava di fare obbligo all’ASD CREMISSA di corrispondere detto importo all’Allenatore Vincenzo ALOISIO, a saldo del premio di tesseramento per la s.s. 2012-2013, oltre € 98,19 di interessi, per un totale di € 7.098,19 ed inoltre, decideva di trasmettere gli atti alla ProcuraFederale, per avere le parti in causa stabilito nell’accordo tipo un premio di tesseramento superiore al massimo previsto dalle Norme Federali; - Considerato che, in attuazione dell’art. 42, comma 1, del Regolamento della LND, gli accordi intercorsi, per la s. s. 2012-2013, tra la LND e l’AIAC, prevedevano la corresponsione agli allenatori delle squadre partecipanti al Campionato di Promozione di un premio di tesseramento annuale con limite massimo di € 7.000,00, riportato in apposita tabella, anziché di € 8.000,00, come invece era stato pattuito e trascritto sul modulo dell’accordo tipo, stipulato in data 17.10.2013 e sottoscritto dal tecnico Vincenzo ALOISIO e dal Presidente e Legale Rappresentante dell’ASD CREMISSA, signor Vincenzo SPROVIERI, pattuizione che, quindi, risultava in contrasto, ai sensi dell’art. 94, comma 1, delle NOIF, con le Norme Federali; - Ritenuto che il comportamento posto in essere dal Presidente dell’ASD CREMISSA, signor Vincenzo SPROVIERI, consistito nell’avere predisposto l’accordo relativo al premio di tesseramento annuale, per la s.s. 2012-2013, dell’allenatore della propria 1^ squadra, signor Vincenzo ALOISIO, indicando sul relativo modulo, da lui sottoscritto unitamente allo stesso Tecnico, l’importo di € 8.000,00, in contrasto con il limite massimo di € 7.000,00, stabilito, per la stessa s.s. 2012-2013, dagli accordi ìntercorsi tra la LND e l’AIAC, ai sensi dell’art. 42, comma 1, del Regolamento della LND, integri a suo carico la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 94, comma 1, delle NOIF, facendo derivare, a titolo diretto, la responsabilità della propria Società CREMISSA, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S.; - Considerato che, con atto separato, si procede a carico dell’Allenatore di Base Vincenzo ALOISIO, innanzi alla Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della FIGC, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del Regolamento del Settore Tecnico, per la medesima violazione ascritta al Presidente Sprovieri; - Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale, Col. Domenico INFANTE; - Visto, l’arI. 32, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva; DEFERIVA alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria il signor Vincenzo SPROVIERI, Presidente della Società ASD CREMISSA (all’epoca della sottoscrizione dell’accordo del premio di tesseramento del Tecnico) e la società ASD CREMISSA, per i capi di imputazione riportati in epigrafe. IL DIBATTIMENTO Nella riunione del 28 aprile 2014 sono comparsi davanti a questa Commissione Disciplinare Territoriale il sostituto Procuratore Federale avv.Gianfranco Marcello nonché l’Avv.Marco Bosco nella sua qualità di procuratore speciale del signor Vincenzo Sprovieri. Nessuno è comparso per la società ASD Cremissa. L’avv. Marco Bosco in nome e per conto del sig.Vincenzo Sprovieri ha avanzato istanza per l’applicazione delle sanzioni ex art.23 C.G.S. così determinate: sanzione base tre mesi di inibizione ridotta a due mesi di inibizione. Il Sostituto Procuratore Federale ha espresso il proprio consenso. Quanto alla società ASD CREMISSA, incolpata per responsabilità diretta della violazione ascritta al proprio Presidente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 1, del CGS, il Sostituto Procuratore Federale ha così concluso: ammenda di € 450,00. I MOTIVI DELLA DECISIONE Dall’esame degli atti non è dato ravvisare alcuna ipotesi di proscioglimento degli incolpati. La sanzione indicata dalle parti a carico del signor Vincenzo SPROVIERI, per effetto della diminuente di rito, deve ritenersi correttamente determinata e congrua in rapporto all’entità del fatto. Conseguentemente va accolta la richiesta di applicazione nella misura concordata. Quanto alla società ASD CREMISSA, deve affermarsi la responsabilità in via diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per la violazione ascritta al proprio Presidente. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto delle richieste del Procuratore Federale, del patteggiamento e riconosciuta la responsabilità degli incolpati, irroga : - al sig.Vincenzo SPROVIERI, Presidente della Società ASD CREMISSA all'epoca dei fatti, la inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell’art.14 C.G.S. per mesi DUE e quindi fino al 29 GIUGNO 2014; - alla società ASD CREMISSA l’ammenda € 450,00 (quattrocentocinquanta/00).
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