F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 081 del 21 Maggio 2014 (323) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DAVIDE GIUSEPPE PELUSI (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società Foggia Calcio Srl), Società FOGGIA CALCIO Srl – (nota n. 5711/695 pf13-14 SP/blp del 7.3.2014).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 081 del 21 Maggio 2014
(323) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DAVIDE GIUSEPPE PELUSI (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società Foggia Calcio Srl), Società FOGGIA CALCIO Srl - (nota n. 5711/695 pf13-14 SP/blp del 7.3.2014).
Il Deferimento
La Procura federale della FIGC, con nota prot. 5711/695pf13-14/SP/blp del 7 aprile 2014, ha deferito dinanzi a questa Commissione disciplinare nazionale, Pelusi Davide Giuseppe (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante pro-tempore della Società Foggia Calcio Srl) e la Società Foggia Calcio Srl, per rispondere, rispettivamente: - Pelusi Davide Giuseppe, della violazione di cui all'articolo 80 delle NOIF in relazione agli articoli 1, comma 1, del CGS e 19 dello statuto della F.I.G.C., per aver ostacolato l'attività di verifica della Co.Vi.So.C. in sede di visita ispettiva occorsa nella stagione sportiva 2011/2012; - la Società Foggia Calcio Srl, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS vigente, in relazione alla condotta ascritta al proprio Legale rappresentante protempore. All’inizio della riunione odierna il Sig. Davide Giuseppe Pelusi e la Società Foggia Calcio Srl, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Davide Giuseppe Pelusi e la Società Foggia Calcio Srl, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Davide Giuseppe Pelusi, sanzione dell’inibizione di giorni 30 (trenta), diminuita ai sensi dell’ art. 23 CGS a giorni 20 (venti); pena base per la Società Foggia Calcio Srl, sanzione dell’ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00), diminuita ai sensi dell’ art. 23 CGS a € 2.000,00 (€ duemila/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
- inibizione di giorni 20 (venti) per il Sig. Davide Giuseppe Pelusi;
- ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00) per la Società Foggia Calcio Srl.
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.
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