F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 082 del 22 Maggio 2014 (291) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANLUCA FIORINI (Agente di calciatori) – (nota n. 5265/565 pf13-14 SP/blp del 24.3.2014).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 082 del 22 Maggio 2014 (291) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANLUCA FIORINI (Agente di calciatori) - (nota n. 5265/565 pf13-14 SP/blp del 24.3.2014). Il Sig. Roberto Zanzi, direttore generale della Società Bologna FC 1909 Spa, con lettera datata 11 febbraio 2014 esponeva alla destinataria Procura federale che a partire dal luglio 2012 aveva ricevuto sulla propria utenza telefonica da parte del Sig. Gianluca Fiorini, agente calciatori FIGC titolare della licenza n. 967, una serie di sms “dal contenuto – si leggeva nella lettera – prettamente lesivo e diffamatorio, riguardante persone, Società ed organismi operanti all’interno dell’ordinamento settoriale calcistico”. Lo scrivente precisava che siffatti messaggi dal 7 aprile 2013 erano stati salvati sul suo computer e riprodotti in un documento cartaceo che allegava alla lettera e dal 4 dicembre successivo anche sulla utenza cellulare; chiedeva che la Procura federale svolgesse gli accertamenti necessari per elevare il deferimento del Fiorini, in quanto il testo dei messaggi era fortemente ingiurioso oltre che privo di fondamento e verosimiglianza, tanto da costituire la palese violazione degli artt. 1 e 5 CGS; aggiungeva che non si era rivolto al giudice ordinario perché rispettoso del vincolo di giustizia a cui, come tesserato, era sottoposto. La Procura federale, aperto il procedimento ed esperite le indagini, esaminato il materiale probatorio, costituito dalla stampa del testo degli sms, sentiti in sede di audizione il Zanzi ed il Fiorini, con atto 24 marzo 2014 deferiva a questa CDN il Sig. Gianluca Fiorini nell’accertata qualità di agente calciatori FIGC con licenza n. 967, al quale contestava la violazione dell’art. 1 comma 1 CGS in relazione all’art. 19 commi 3 e 5 del Regolamento FIGC sugli agenti di calciatori, perché aveva inoltrato dal luglio 2012 fino almeno alla data della lettera dello Zanzi, sulla utenza telefonica di quest’ultimo, una ripetuta serie di sms, i cui contenuti erano quelli descritti dallo Zanzi e risultanti dalla stampa dei messaggi acquisiti agli atti del procedimento. All’inizio della riunione odierna il Sig. Gianluca Fiorini ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Gianluca Fiorini ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Gianluca Fiorini, sanzione della sospensione della licenza di mesi 4 (quattro) e giorni 15 (quindici) oltre al divieto di partecipare a qualsiasi attività federale, diminuita ai sensi dell’ art. 23 CGS a mesi 3 (tre) di sospensione della licenza, oltre al divieto di partecipare a qualsiasi attività federale;]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzione della sospensione della licenza per mesi 3 (tre) oltre al divieto di partecipare a qualsiasi attività federale nei confronti del Sig. Gianluca Fiorini. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.
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