F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 087 del 5 Giugno 2014 (335) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: STEFANO D’ANGELO (Arbitro effettivo della Sezione AIA di Ascoli Piceno) (nota n. 6067/183 pf13-14 AM/ma del 22.4.2014).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 087 del 5 Giugno 2014 (335) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: STEFANO D’ANGELO (Arbitro effettivo della Sezione AIA di Ascoli Piceno) (nota n. 6067/183 pf13-14 AM/ma del 22.4.2014). Il deferimento Con provvedimento del 22 aprile 2014, il Procuratore Federale deferiva a questa commissione: 1) il Sig. Stefano D’Angelo, tesserato AIA – Arbitro effettivo della Sez. AIA di Ascoli Piceno, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, nel corso della gara Pisa – Pontedera del 6.10.2013 (Lega Pro – Prima Div.ne –Gir. B), pronunciato nei confronti di due signore, addette al servizio sanitario, un’espressione volgare ed offensiva, denotando un comportamento non rispettoso dei principi di rettitudine e probità statuiti dalla richiamata nota. Le memorie difensive Nei termini assegnati nell’atto di comunicazione degli addebiti, il deferito non presentava alcuna memoria difensiva. Il dibattimento All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha richiesto l’applicazione, nei confronti del Signor Stefano D’Angelo, dell’inibizione per mesi due. E’altresì comparso il deferito il quale non ha contestato i fatti così come addebitatigli ma ha escluso qualsiasi intento offensivo, rimettendosi alla decisione della Commissione. Motivi La Commissione, esaminati gli atti, rileva quanto segue: Con nota del 6/10/2013, presentata dal Sig. Carlo Battini, Amministratore Unico della Società A.C. Pisa 1909, e con segnalazione del Collaboratore della Procura Federale in seguito alla gara Pisa – Pontedera del 6/10/2013 (Lega Pro – Prima Divisione – Gir. B), veniva denunciato il comportamento irriguardoso tenuto dall’Arbitro della predetta gara, Signor Stefano D’Angelo, nei confronti dell’Allenatore in seconda del Pisa, Signor Maurizio Tachi, e di due donne che svolgevano le funzioni sanitarie a bordo campo. Dalla nota del 17.10.2013 trasmessa del segretario della Lega Pro, e come riportato anche da alcuni articoli pubblicati sui siti web www.ilpisasiamonoi.it, www.tuttopisa.i, www.pisanews.it, www.calcionews24.it, www.ecodelmontepadule.it, www.pisatoday, è emerso che al 90’ della gara di cui sopra, l’arbitro D’Angelo rivolgendosi al Calciatore Giovanni Di Noia (Soc. U.S. Città di Pontedera) infortunatosi, avrebbe così detto “non azzardarti a rialzarti, altrimenti ti ammonisco” ed all’arrivo dei sanitari, di cui due erano donne, avrebbe aggiunto, presumibilmente alla loro presenza, “resta a terra ora ti massaggiano queste due belle fighe”. A seguito delle indagini svolte e della confessione rilasciata dal deferito e riconfermata anche nel corso dell’odierna riunione, emergeva che in effetti il Signor D’Angelo nel corso della suddetta gara proferiva le frasi suddette. Tali frasi non possono ritenersi confacenti al ruolo ricoperto dal suddetto direttore di gara, ed al contesto in cui venivano esternate. Alla luce di quanto sopra detto, risulta comprovato ogni oltre ragionevole dubbio l’illecito disciplinare posto in essere dal Signor Stefano D’Angelo, con altrettanto evidente violazione della norma prevista dall’articolo 1 comma 1 del CGS. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, applica, nei confronti del Signor Stefano D’Angelo, la sanzione dell’inibizione per giorni 15 (quindici).
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