F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 087 del 5 Giugno 2014 (337) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LAMBERTO MAGRINI (all’epoca dei fatti tecnico della Società ACD Bastia 1924) (nota n. 6279/433 pf13-14 AM/ma del 30.4.2014).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 087 del 5 Giugno 2014
(337) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LAMBERTO MAGRINI (all’epoca dei fatti tecnico della Società ACD Bastia 1924) (nota n. 6279/433 pf13-14 AM/ma del 30.4.2014).
Il deferimento
Con provvedimento del 30 aprile 2014, il Procuratore Federale deferiva a questa commissione:
1) il Sig. Lamberto Magrini, tecnico, all’epoca dei fatti, della ACD Bastia 1924, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per il comportamento tenuto al termine della gara di campionato di serie D 2013/2014 Foligno – Bastia disputata a Foligno il 24.11.2013, per avere egli palesemente accusato, pur non avendo alcuna prova, le due Società di aver “aggiustato” la partita, con la complicità del calciatore Marchetti.
Le memorie difensive
Nei termini assegnati nell’atto di comunicazione degli addebiti, il deferito, a mezzo del proprio legale, presentava una memoria difensiva con la quale contestava l’addebito mosso nei suoi confronti, poiché dai riscontri assunti e dal materiale probatorio depositato, non risulterebbe emergere che la propria condotta abbia assunto le forme dell’illecito contestato. Il difensore chiedeva, pertanto, che fosse accertata e dichiarata la completa assenza di responsabilità del Sig. Magrini e conseguentemente che fossero rigettate le richieste e le domande di addebito disciplinare e sportivo formulate dalla Procura Federale FIGC, o, in subordine che fosse applicata al deferito la sanzione nei minimi previsti dalla normativa e dai precedenti giurisprudenziali.
Il dibattimento
All’odierna riunione è comparso il deferito personalmente unitamente al proprio legale, il quale ha insistito nella richiesta di proscioglimento da ogni addebito contestato al proprio assistito; è comparso, altresì, il rappresentante della Procura Federale, il quale ha richiesto l’applicazione nei confronti del Signor Lamberto Magrini della sanzione della squalifica per mesi otto e dell’ammenda per euro 1.500,00 (millecinquecento,00).
Motivi
La Commissione, esaminati gli atti, rileva quanto segue:
Con nota trasmessa dal Dipartimento Interregionale LND in data 28.11.2013 ed integrata con nota successiva del 29.11.2013, pervenivano alla Procura le segnalazioni, rispettivamente, dalle Società Foligno Calcio srl e ACD Bastia 1924. Entrambe le esponenti, al fine di tutelare la loro immagine ed onorabilità, denunciavano il grave comportamento tenuto dal tecnico della ACD Bastia 1924, Sig. Lamberto Magrini. Questi a fine gara, a detta delle denuncianti, avrebbe insinuato alla presenza di più persone, che il risultato della gara di Campionato di serie D 2013/2014 Foligno – Bastia del 24.11.2013, era stato “aggiustato” a favore della Società Foligno Calcio dal Presidente dello stesso Bastia, Signor Paolo Bartolucci e da un dirigente del Foligno Calcio, Signor Roberto Damaschi, con la partecipazione anche del Capitano del Bastia 1924, Signor Alessandro Marchetti. A seguito delle indagini svolte dalla Procura Federale, nessuna delle accuse di illecito sportivo mosse dal deferito, trovava alcun riscontro probatorio. Al contrario, risulta acclarato che il deferito ha sollevato dei dubbi sulla regolarità della gara Foligno Calcio srl e ACD Bastia 1924, con il tesserato Alessandro Marchetti, e con il Presidente del ACD Bastia 1924 Sig. Paolo Bartolucci. Quanto detto veniva confermato anche dai tesserati escussi dalla Procura Federale nelle audizioni svolte nel corso delle indagini. Sia nella memoria difensiva, che nel corso della riunione odierna il deferito confermava di aver personalmente nutrito dei dubbi sulla regolarità della gara, e di conseguenza di aver avuto uno sfogo con il calciatore Alessandro Marchetti, al quale avrebbe rappresentato la propria inquietudine sui fatti sopra narrati. Alla luce delle suddette considerazioni, risulta comprovato oltre ogni ragionevole dubbio il comportamento antiregolamentare posto in essere dal Signor Lamberto Magrini con altrettanto evidente violazione dell’articolo 1 comma 1 del CGS. P.Q.M.
La Commissione disciplinare nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, infligge al Signor Lamberto Magrini la sanzione della squalifica per mesi 1 (uno).
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