F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 087 del 5 Giugno 2014 (290) – APPELLO DELLA SOCIETÁ ASD MINTURNO (C/5 – SERIE D) AVVERSO LA DELIBERA DELLA C.D.T. PRESSO C.R. LAZIO – C.U. N. 189 DEL 14.3.2014 (nota n. 2960/35 pf13-14/GT/dl dell’11.12.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 087 del 5 Giugno 2014 (290) – APPELLO DELLA SOCIETÁ ASD MINTURNO (C/5 – SERIE D) AVVERSO LA DELIBERA DELLA C.D.T. PRESSO C.R. LAZIO – C.U. N. 189 DEL 14.3.2014 (nota n. 2960/35 pf13-14/GT/dl dell’11.12.2013). Con reclamo dell’11.4.2014, il Sig. Di Ciaccio Daniele e la ASD Minturno Calcio a 5 hanno impugnato la delibera, pubblicata su CU n. 189/CDT del 14.4.2014, con la quale la Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio ha inflitto al primo la inibizione per anni 4 (quattro) ed alla seconda, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, co. 1, CGS per fatti ascrivibili al proprio legale rappresentante, l’ammenda di € 1.000,00 (euro mille/00) per avere il soggetto deferito violato l’art. 1, co. 1, CGS avendo posto in essere atti di violenza, anche sotto forma di tentativo, nei confronti dell’Arbitro, Sig. Andrea Simonelli, della gara ASD Polisportiva Calcio Sezze – ASD Minturno Calcio a 5 del 18.5.2013. Espongono i reclamanti che la decisione sarebbe illegittima ed ingiusta non essendo stata raggiunta la prova della commissione dei fatti, per di più, sostanzialmente travisati dalla Commissione Disciplinare di primo grado. Sotto altro punto di vista, eccepiscono che si sarebbe verificata una violazione del diritto di difesa atteso che “le comunicazioni inviate all’indagato ed alla sua società affinché potessero farsi ascoltare in forza dell’art. 30, co. 8, CGS sono giunte agli stessi dopo l’espletamento della riunione della Commissione Disciplinare Territoriale fissata per il 6.3.2014, privandoli sostanzialmente di un grado di giudizio e rendendo la propria posizione difensiva meno a P.Q.M. Annulla la decisione impugnata con rinvio alla Commissione Disciplinare Territoriale per l’esame del merito. Nulla per la tassa non versata.
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