F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 087 del 5 Giugno 2014 (342) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCA SANTI (Calciatore tesserato per la Società ASD Pro Piacenza 1919), PAOLO PORCARI (Segretario con delega di rappresentanza della Società ASD Pro Piacenza 1919), Società ASD PRO PIACENZA 1919 (nota n. 6496/873 pf13-14 AM/ac del 9.5.2014).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 087 del 5 Giugno 2014 (342) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCA SANTI (Calciatore tesserato per la Società ASD Pro Piacenza 1919), PAOLO PORCARI (Segretario con delega di rappresentanza della Società ASD Pro Piacenza 1919), Società ASD PRO PIACENZA 1919 (nota n. 6496/873 pf13-14 AM/ac del 9.5.2014). Il deferimento Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale Lega Nazionale Dilettanti, con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 161 del 16 maggio 2013, infliggeva al calciatore Luca Santi, all’epoca tesserato per la Società Atletico BP Pro Piacenza, la squalifica per una gara per recidività in ammonizioni (seconda infrazione). Tale squalifica non veniva scontata, sicché il calciatore nella successiva stagione sportiva 2013/2014 era impiegato in posizione irregolare dalla Società ASD Pro Piacenza 1919, che lo aveva tesserato, in tutte le gare del Campionato di Serie D Girone B. Il fatto veniva denunciato alla Procura federale, la quale, aperto il procedimento ed effettuate le necessarie verifiche, accertava che in effetti il Santi, senza aver scontato la squalifica risalente alla stagione sportiva 2012/2013, era stato inserito in ogni distinta - gara di Campionato della Società ASD Pro Piacenza 1919 della successiva stagione sportiva 2013/2014 e risultava utilizzato in campo. Sicché la Procura Federale con atto del 9 maggio 2014 deferiva a questa C.D.N. il calciatore Luca Santi per violazione degli artt. 1 comma 1 e 22 commi 6 ed 8 C.G.S. ed il sig. Paolo Porcari, quale segretario con delega di rappresentanza della Società ASD Pro Piacenza 1919, per la violazione delle medesime norme contestate al calciatore, per aver egli sottoscritto le distinte dei calciatori della Società partecipanti alle gare contestate, dichiarando che tutti e quindi anche il Santi erano in posizione regolare. Veniva altresì deferita la Società ASD Pro Piacenza 1919 per la responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma 2 C.G.S. Le memorie difensive I deferiti hanno fatto pervenire a questa C.D.N. una memoria difensiva, redatta da difensore munito di delega, a mezzo della quale hanno ammesso il fatto posto a base del deferimento; hanno tuttavia contestato il numero delle gare di effettivo impiego in campo del calciatore (11 a fronte delle 34 citate nel deferimento); hanno dedotto che in tali 11 gare la squadra aveva subìto 4 delle 6 sconfitte maturate in stagione; hanno affermato la buona fede della Società, che non si era accorta della squalifica del calciatore, che era maturata a fine della stagione precedente, perché, altrimenti, non lo avrebbero utilizzato lungo l’intera stagione; hanno eccepito la mala fede della società antagonista, che, al solo scopo di trarre il maggior vantaggio possibile, aveva denunciato la posizione irregolare del calciatore a stagione inoltrata e non all’inizio di essa, come avrebbe potuto fare, essendone a conoscenza; hanno concluso affinché fosse loro comminata la sola sanzione dell’ammenda, come era avvenuto in casi analoghi, citati in memoria. Il dibattimento Alla riunione odierna è comparsa la Procura Federale, la quale, illustrato il deferimento, ne ha chiesto l’accoglimento, in uno alle seguenti sanzioni: per il calciatore Luca Santi la squalifica di 8 (otto) giornate di campionato; per il dirigente Paolo Porcari la inibizione di mesi 9 (nove); per la Società ASD Pro Piacenza 1919 la penalizzazione di punti 11 (undici) in classifica, nonché l’ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00). Sono altresì comparsi i deferiti, rappresentati dal loro difensore, il quale si é riportato alla memoria difensiva, che ha illustrato, insistendo per l’accoglimento delle conclusioni ivi precisate, ovvero, in subordine, con riferimento alla posizione della Società, nella contraria ipotesi, per la irrogazione della sanzione della penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica da scontarsi nella stagione 2014/15. Motivi La C.D.N. osserva quanto segue. Il duplice fatto della squalifica del calciatore e della sua partecipazione a gare ufficiali senza che detta squalifica fosse stata scontata risulta incontroverso. Sicché è compito di questa Commissione determinare le sanzioni da infliggere ai deferiti, applicando anche al caso di che trattasi, secondo un orientamento ormai consolidato, il principio dell’equità e disattendendo quello del cd. automatismo, finalizzato ad irrogare un punto di penalizzazione in classifica per ogni gara irregolare. Pertanto, considerato il numero di gare nel corso delle quali il calciatore Luca Santi è stato direttamente impiegato in campo, accertato che siffatte gare sono state in numero di undici di Campionato, è in questi ambiti che possono essere quantificate le sanzioni, riducendole rispetto al chiesto. P.Q.M. accoglie il deferimento e, per l’effetto, infligge al calciatore Luca Santi la squalifica per 6 (sei) gare di campionato; al dirigente Paolo Porcari la inibizione per 6 (sei) mesi; alla Società ASD Pro Piacenza 1919 la penalizzazione di punti 8 (otto) in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza della stagione sportiva 2014/2015 e l’ammenda di € 3.000,00 (€ tremila//00).
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