COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 86 DEL 11.06.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.S.D. Team S. Lucia Golosine Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 60 del 28/5/2014 – Squalifica giocatore Ledri Tommaso fino al 31/12/2014 – Torneo “Giacomi” – Categoria Allievi

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 86 DEL 11.06.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.S.D. Team S. Lucia Golosine Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 60 del 28/5/2014 – Squalifica giocatore Ledri Tommaso fino al 31/12/2014 – Torneo “Giacomi” – Categoria Allievi La Società A.S.D. Team S.Lucia Golosine ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Verona e pubblicata nel Comunicato n. 60 del 28/5/2014 con la quale infliggeva la sanzione della squalifica fino al 31/12/2014 a carico del giocatore Ledri Tommaso : “perché minacciava e offendeva ripetutamente, anche con frasi discriminatorie, il direttore di gara. La durata della sanzione, in forza del principio dell’effettività della stessa, tien conto della sospensione estiva dell’attività”. La Commissione Disciplinare Territoriale letto il ricorso presentato dalla Società Team S.Lucia Golosine; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito l’arbitro per le vie brevi; considerato che i fatti addebitati al calciatore sono pacifici e incontestati; considerato, altresì, che in atti vi é una lettera del calciatore Ledri che si scusa con il direttore di gara, ma che non risulta, a seguito di verifica effettuata dalla C.D.T., mai pervenuta all’interessato, né alla Sezione A.I.A. di Verona, né al Comitato Regionale Arbitrale; ritenuto, inoltre, che né la Società, né il calciatore hanno valutato l’opportunità di chiedere audizione per rappresentare la loro revisione critica dell’operato dell’arbitro; ritenuto che, in conclusione, non vi sia stato alcun segno concreto e sostanziale di presa di coscienza della gravità del fatto commesso, sia da parte del calciatore che della Società; ritenuta adeguata ai fatti contestati la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo di primo grado P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società Team S.Lucia Golosine; - di confermare la sanzione della squalifica sino al 31/12/2014 a carico del calciatore Ledri Tommaso; - di disporre l’addebito del la tassa reclamo non versata.
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