COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www. figctaa.it – Comunicato Ufficiale N° 111 del 26.06.2014 Delibera della Commissione Disciplinare 21) RECLAMO U.S. VALLAGARINA DD. 04.06.2014 AVVERSO LE SANZIONI COMMINATE DAL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATE SU C.U. DEL 03.06.2014 N. 104
COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www. figctaa.it -
Comunicato Ufficiale N° 111 del 26.06.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
21) RECLAMO U.S. VALLAGARINA DD. 04.06.2014 AVVERSO LE SANZIONI COMMINATE DAL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATE SU C.U. DEL 03.06.2014 N. 104
La società ha proposto reclamo dd. 04.06.2014 avverso le sanzioni comminate dal Giudice sportivo pubblicate su C.U. del 03.06.2014 n. 104.
La commissione, esaminato il rapportino di invio del ricorso della società, ed alla luce del comunicato ufficiale LND n. 114 del 17.12.2013 ritiene evinti i termini di presentazione in quanto il ricorso stesso risulta essere stato proposto oltre le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del comunicato ufficiale. PQM
La Commissione, dichiara inammissibile il ricorso della U.S. VALLAGARINA dd. 04.06.2014. Ordina l’incameramento della tassa di reclamo
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