F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 002/TFN del 11 Settembre 2014 (449) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LUCIO PELLEGRINI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Tollo 2008) E DELLA SOCIETA’ ASD TOLLO 2008 (nota n. 7828/830pf13-14/AM/ep del 27.6.2014).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 002/TFN del 11 Settembre 2014
(449) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LUCIO PELLEGRINI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Tollo 2008) E DELLA SOCIETA’ ASD TOLLO 2008 (nota n. 7828/830pf13-14/AM/ep del 27.6.2014).
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, con atto del 27 giugno 2014, la Procura Federale ha deferito il Signor Lucio Pellegrini, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della società ASD Tollo 2008, per la violazione -indicata specificamente in parte motiva- dell' art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione al punto C n.6 del Comunicato Ufficiale n.789 del 10 giugno 2013 della Lega Nazionale Dilettanti, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS; rilevato che Ie richiamate norme sanzionano, con I'ammenda di € 500,00 per ogni inadempimento, il comportamento contestato; rilevato che i deferiti hanno omesso iI deposito, entro iI termine dell’11 luglio 2013, ore 18,00, della stampa dell’organigramma della Società, di cui al punto C 6.B del citato C.U.; rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per I'accoglimento del deferimento con applicazione, al Signor Lucio Pellegrini, delia sanzione del'inibizione per giorni trenta e, alla Società, della sanzione dell'ammenda di € 500,00; rilevato che i deferiti hanno omesso di far pervenire memorie difensive, con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà; ritenute congrue Ie richieste della Procura Federale; ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS; P.Q.M.
Il TFN Sezione disciplinare accoglie il deferimento e infligge, al Sig. Lucio Pellegrini l'inibizione di giorni 30 (trenta) e alla Società ASD Tollo 2008 I'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).
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