F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 006/TFN del 25 Settembre 2014 (391) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE FICO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Reggiana Calcio a 5) E DELLA SOCIETA’ ASD REGGIANA CALCIO A 5 (nota n. 7567/824pf13-14/AM/ep del 18.6.2014).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 006/TFN del 25 Settembre 2014 (391) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE FICO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Reggiana Calcio a 5) E DELLA SOCIETA’ ASD REGGIANA CALCIO A 5 (nota n. 7567/824pf13-14/AM/ep del 18.6.2014). Il deferimento Con provvedimento del 18 giugno 2014, il Procuratore Federale deferiva: 1) Il Signor Giuseppe Fico, Presidente e legale rappresentante della Società ASD Reggiana Calcio a Cinque, per rispondere della violazione dell’art. 10, comma 3bis del C.G.S. in relazione al punto A n. 6 secondo capoverso del Comunicato Ufficiale n. 789 del 10 giugno 2013 della Divisione Calcio a Cinque, per l’inosservanza del termine stabilito (11 luglio 2013, ore 18.00) per il deposito della proroga al 31 luglio 2014 della fidejussione giacente di cui al punto A n. 6 secondo capoverso del CU. 2) La Società ASD Reggiana Calcio a Cinque, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del C.G.S., per la condotta ascritta al proprio Presidente e legale rappresentante. Le memorie difensive Nei termini assegnati nell’atto di comunicazione degli addebiti, i deferiti non presentavano alcuna memoria difensiva. Il dibattimento All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha richiesto l’applicazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Giuseppe Fico l’inibizione per giorni 30; nei confronti della Società A.S.D. Reggiana Calcio a Cinque l’ammenda di euro 1.000. La decisione Il Tribunale Federale Nazionale Sez. Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue: In data 18 febbraio 2014, la Procura Federale riceveva segnalazione di irregolarità rilevate dalla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio dilettantistiche (Co.Vi.So.D) alla A.S.D. Reggiana Calcio a Cinque, la quale non provvedeva, entro il termine dell’11 luglio 2013 ore 18.00, al deposito della proroga al 31 luglio 2014 della fidejussione giacente di cui al C.U. n. 789 del 10 giugno 2013 – Campionato nazionale Serie A2 – punto A n. 6 secondo capoverso. Si ricorda, a tal proposito, che il medesimo C.U. prevede che “l’inosservanza del suddetto termine dell’11 luglio 2013 ore 18.00, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai punti (…) 6), (…) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, a seguito dell’invio degli atti da parte della Co.Vi.So.D su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la ammenda di euro 1000,00 per ciascun inadempimento”. Alla luce di quanto sopra detto, risulta comprovato ogni oltre ragionevole dubbio, il comportamento antiregolamentare posto in essere dal Signor Giuseppe Fico, con altrettanto evidente violazione delle norme indicate in epigrafe, di conseguenza risulta acclarata la responsabilità diretta della Società ASD Reggiana Calcio a Cinque, ai sensi del’art. 4 comma 1 del C.G.S., per i fatti ascritti al Signor Giuseppe Fico, suo Presidente e legale rappresentante. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale Sez. Disciplinare, in accoglimento del deferimento proposto, infligge le seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Giuseppe Fico l’inibizione per giorni 30 (trenta); nei confronti della Società ASD Reggiana Calcio a Cinque l’ammenda di € 1.000,00 (mille/00).
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