• Stagione sportiva: 2014/2015
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 007/TFN del 30 Settembre 2014
(18) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIA DI CESARE (all’epoca dei fatti Vice Presidente della Società ACF Milan), Società ACF MILAN (nota n. 733/863 pf12-13/GR/mg del 7.8.2014).
(19) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIA DI CESARE (all’epoca dei fatti Vice Presidente della Società ACF Milan), Società ACF MILAN (nota n. 723/859 pf12-13/GR/mg del 7.8.2014).
(20) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIA DI CESARE (all’epoca dei fatti Vice Presidente della Società ACF Milan), Società ACF MILAN (nota n. 726/860 pf12-13/GR/mg del 7.8.2014).
(21) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIA DI CESARE (all’epoca dei fatti Vice Presidente della Società ACF Milan), Società ACF MILAN (nota n. 729/862 pf12-13/GR/mg del 7.8.2014).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 007/TFN del 30 Settembre 2014
(18) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIA DI CESARE (all’epoca dei fatti Vice Presidente della Società ACF Milan), Società ACF MILAN (nota n. 733/863 pf12-13/GR/mg del 7.8.2014).
(19) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIA DI CESARE (all’epoca dei fatti Vice Presidente della Società ACF Milan), Società ACF MILAN (nota n. 723/859 pf12-13/GR/mg del 7.8.2014).
(20) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIA DI CESARE (all’epoca dei fatti Vice Presidente della Società ACF Milan), Società ACF MILAN (nota n. 726/860 pf12-13/GR/mg del 7.8.2014).
(21) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIA DI CESARE (all’epoca dei fatti Vice Presidente della Società ACF Milan), Società ACF MILAN (nota n. 729/862 pf12-13/GR/mg del 7.8.2014).
La Procura federale, con note indicate in epigrafe, ha deferito dinanzi a questo Tribunale federale nazionale – sezione disciplinare, i soggetti ivi indicati, per rispondere, rispettivamente: - Antonia Di Cesare (Vice Presidente e Legale rappresentante della Società ACF Milan, della violazione dell'articolo 1, comma 1, CGS, in relazione all'art. 94-ter, comma 11, delle NOIF, e 8, comma 9, CGS per non avere provveduto nel termine di trenta giorni alla corresponsione di quanto dovuto alle calciatrici Michela Greco, Federica Laddaga, Ilaria Franchin e Francesca Sironi, sulla base di relative decisioni della C.A.E.; - la Società ACF Milan, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del CGS, per le violazioni ascritte alla Vice Presidente con delega di rappresentanza. Preliminarmente la Commissione dispone la riunione dei quattro procedimenti per ragioni di connessione soggettiva. Nel corso dell’odierna riunione, il rappresentante della Procura federale ha concluso chiedendo la conferma del deferimento e l'irrogazione delle sanzioni dell’inibizione per mesi 18 (diciotto) nei confronti della Sig.ra Antonia Di Cesare, della penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica da scontarsi in caso di iscrizione a Campionati organizzati dalla Figc, oltre all’ammenda di € 8.000,00 (€ ottomila/00) per la Società ACF Milan.
Per le parti deferite nessuno è comparso né ha fatto pervenire scritti difensivi. I motivi della decisione Questo Tribunale federale nazionale rileva che le circostanze oggetto delle contestazioni sopra indicate sono supportate dalla documentazione in atti, da cui emergono con incontestabile evidenza le violazioni contestate alla Di Cesare, in virtù del rapporto di immedesimazione organica, dei citati articoli del CGS. Da ciò consegue la responsabilità diretta della Società per le violazioni ascritte al proprio Legale rappresentante. In merito alle sanzioni, vista la normativa in riferimento e le richieste della Procura federale, accertate le responsabilità come emergenti dagli atti di deferimento e dalla documentazione allegata, si ritengono congrue quelle di seguito indicate.P.Q.M. Il Tribunale federale nazionale – sezione disciplinare accoglie i deferimenti e delibera di infliggere le seguenti sanzioni: - per Antonia Di Cesare: inibizione per mesi 18 (diciotto); - per la Società ACF Milan: penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica, da scontarsi in caso di iscrizione a Campionati organizzati dalla Figc, oltre all’ammenda di € 8.000,00 (€ ottomila/00).
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(18) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIA DI CESARE (all’epoca dei fatti Vice Presidente della Società ACF Milan), Società ACF MILAN (nota n. 733/863 pf12-13/GR/mg del 7.8.2014).
(19) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIA DI CESARE (all’epoca dei fatti Vice Presidente della Società ACF Milan), Società ACF MILAN (nota n. 723/859 pf12-13/GR/mg del 7.8.2014).
(20) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIA DI CESARE (all’epoca dei fatti Vice Presidente della Società ACF Milan), Società ACF MILAN (nota n. 726/860 pf12-13/GR/mg del 7.8.2014).
(21) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIA DI CESARE (all’epoca dei fatti Vice Presidente della Società ACF Milan), Società ACF MILAN (nota n. 729/862 pf12-13/GR/mg del 7.8.2014)."