COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 11 del 10/09/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale 6.2 – RICORSO DELLA SOCIETA’ FERRANDINA CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA INFLITTA DAL GIUDICE SPORTIVO AL CALCIATORE MIRAGLIA UMBERTO.
COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 11 del 10/09/2014
Delibere della Corte Sportiva di
Appello Territoriale
6.2 - RICORSO DELLA SOCIETA’ FERRANDINA CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA INFLITTA DAL GIUDICE SPORTIVO AL CALCIATORE MIRAGLIA UMBERTO.
La CORTE SPORTIVA di APPELLO TERRITORIALE composta dagli Avv.ti Michele Messina – Presidente – Paolo Giordano e Giuseppe Giordano – Componenti - nella seduta del 06.09.2014, ha deliberato quanto segue.
Esaminato il reclamo ritualmente proposto dalla Società A.S.D. FERRANDINA CALCIO avverso la Decisione del Giudice Sportivo relativo alla squalifica del calciatore MIRAGLIA UMBERTO pubblicata sul C.U. n.61 del 22.01.2014;
Letti gli atti ufficiali di gara;
Ascoltata la Società reclamante che ne aveva fatto rituale richiesta;
Procedutosi alla audizione del DG;
Premesso come la Commissione Disciplinare Territoriale al tempo insediata e operante, con provvedimento pubblicato su C.U. n° 71 del 21/02/2014, in forza delle seguenti motivazioni: “considerato come la Difesa dalla A.S.D. FERRANDINA CALCIO prodotta, gli acquisiti elementi documentali e probatori e le dichiarazioni dal DG in sede di comparizione complessivamente rese, appaiano fra di loro insanabilmente configgenti con riferimento soprattutto ai fatti e alle responsabilità riconducibili alla condotta dal calciatore Miraglia Umberto tenuta; ritenuto come l’incrocio tra le articolazioni difensive del ricorrente Sodalizio e la deposizione del DG non consentano a questa C.D.T., alla luce anche della ulteriore documentazione acquisita agli atti del procedimento disciplinare, di poter procedere ad una ponderata valutazione degli accadimenti per cui è reclamo; ritenuto alla stregua di tanto, come i fatti portati al vaglio di questa Commissione, priva di autonomo potere investigativo, necessitino, in dipendenza di quanto dal DG in sede di audizione affermato e in riferimento anche alla posizione del calciatore Miraglia Umberto, di ulteriori approfondimenti da parte della competente Procura Federale, ai fini anche dell’accertamento di ipotetiche violazioni di norme del C.G.S. da parte dei tesserati nella vicenda coinvolti” avesse disposto la sospensione del procedimento pendente nei confronti del calciatore MIRAGLIA UMBERTO, disponendo che i relativi atti venissero trasmessi alla competente Procura Federale e avesse mandato alla Segreteria del C.R.B. per gli adempimenti di sua competenza, riservando all’esito ogni decisione, anche in riferimento alla tassa reclamo;
Osservato come la ripetuta Procura Federale interessata della vicenda con nota del Presidente C.R.B. del 25/02/2014, Prot. n° 1693 abbia assolto il conferito incarico mercé lo scrupoloso svolgimento dei richiesti accertamenti compendiati nella relazione del 14/07/2014 a questa Corte inviata il 18/07/2014;
Premesso che l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei Giudici Sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'arbitro in sede di audizione) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità", e non possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi;
Ritenuto, per vero, come neppure dall’analisi del carteggio dalla Procura Federale prodotto a sostegno della propria attività investigativa, sia stato possibile far emergere un quadro probatorio rigidamente confermativo delle responsabilità al calciatore MIRAGLIA UMBERTO ascritte riguardo la condotta violenta, ingiuriosa, offensiva e minacciosa da questi tenuta in danno del D.G. e di un A.A.;
Considerato come le laceranti contraddizioni tra le articolazioni difensive della Società reclamante, gli atti ufficiali di gara e i loro supplementi e la relazione del Commissario di campo, già emerse in sede di audizione e così nella prima fase del procedimento disciplinare, non sembrino aver trovato convincente risoluzione neanche nell’alveo dell’indagine dalla Procura Federale con zelo assolta, in difetto di univoci e convergenti elementi atti comprovare dinamica e natura del comportamento che il tesserato MIRAGLIA UMBERTO avrebbe tenuto con specifico riferimento alle circostanze di tempo e di luogo in referto evocati;
Osservato a tal proposito come la stessa Procura Federale, che invero non è riuscita a superare le divaricazioni che i contenuti di referto e loro supplementi da un lato e relazione del Commissario di campo dall’altro, hanno fatto registrare, a conclusione della propria relazione e più precisamente a pagina 5 si soffermi, tra l’altro, sulla “netta contraddizione in ordine ai fatti che hanno visto coinvolto il calciatore Miraglia Umberto della Soc. Ferrandina emersa tra i rapporti dell’Arbitro, dell’Assistente arbitrale n° 02 e il supplemento di rapporto del Commissario di campo, successivo al primo dove non era stato refertato nulla” e ancora sull’”atipico comportamento assunto dal Commissario di campo che prima non ha riportato nulla di quanto successo, non ritenendolo rilavante ai fini di una refertazione e convinto che fosse di “esclusiva competenza arbitrale” e poi ha inoltrato un supplemento fin troppo analitico e per di più in contrasto con gli scritti arbitrali” quindi sull’”assenza di un Osservatore arbitrale o di qualsiasi altra Figura nell’abito della Federazione che potesse avere un ruolo importante ai fini della refertazione, in modo da appurare concretamente, di fronte ai contrasti emersi, l’effettivo svolgersi dei fatti imputati al tesserato Miraglia” e da ultimo sulle “condotte successive dell’Arbitro Mianulli e dell’assistente Manolio, i quali non hanno ritenuto opportuno recarsi in Ospedale per gli accertamenti del caso e non hanno chiesto alcuna autorizzazione per perseguire penalmente il loro aggressore”.
Ritenuto alla stregua di quanto precede come la ricostruzione dei fatti in relazione ai quali è stata comminata la squalifica del calciatore MIRAGLIA UMBERTO resistita dal reclamo in oggetto, nonostante l’alacre impegno dalla Procura Federale dispiegato, non abbia consentito il raggiungimento di alcuna certezza riguardo le modalità della dedotta aggressione maturata in un contesto di immotivate scorrettezze e comunque sfociate in comportamento che appare appropriato qualificare genericamente violento, ingiurioso e minaccioso;
Considerato in definitiva e indipendentemente anche dal valore probatorio che si voglia attribuire alla relazione del Commissario di campo, comunque assorbita dall’indagine espletata dalla Procura Federale e in quanto tale unitariamente valutabile ai fini strettamente procedurali, come unica circostanza concordante emersa dal sinottico confronto degli atti in corso di procedimento acquisiti possa dirsi il contatto fisico avvenuto tra il calciatore MIRAGLIA UMBERTO e i due Ufficiali di gara la cui natura e intensità (schiaffi?, spinta?) pur non essendo stato possibile appurare con adeguato grado di certezza, è però sicuramente classificabile quale intenzionale e quindi potenzialmente violenta e lesiva dell’altrui incolumità e come tale in ogni caso sanzionabile;
Osservato come ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 C.G.S. possano essere utilizzati ai fini della prova gli atti di indagine della Procura Federale e come dall’analisi di questi, pur in assenza di elementi rigidamente tipizzati, sia comunque emersa la responsabilità del calciatore MIRAGLIA UMBERTO riguardo la condotta da questi tenuta nei confronti degli Ufficiali di gara;
Accertato, in definitiva, come le motivazioni dalla Società reclamante addotte, possano dirsi aver trovato un qualche riscontro in ragione del sopra denunciato contrasto tra i contenuti degli atti acquisiti in corso di procedimento utile ad abilitare questa Corte Sportiva di Appello Territoriale ad una parziale riforma della decisione dal G.S. adottata, con accessorio temperamento della sanzione dallo stesso irrogate;
P.Q.M.
in parziale accoglimento del proposto reclamo e a parziale modifica delle decisioni del G.S. adottate e riportate in C.U. n.61 del 22.01.2014 così delibera:
riduce la squalifica al calciatore Dirigente MIRAGLIA UMBERTO inflitta sino a tutto il 31 Dicembre 2015;
dispone la restituzione della tassa reclamo se versata.
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