F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 016/CSA del 05 Novembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 049/CSA del 16 Gennaio 2015 e su www.figc.it 6. RICORSO CELANO F.C. MARSICA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. CALABRESE MASSIMO INFLITTA SEGUITO GARA CELANO F.C. MARSICA SRL/RECANATESE DEL 19.10.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 38 del 22.10.2014)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 016/CSA del 05 Novembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 049/CSA del 16 Gennaio 2015 e su www.figc.it 6. RICORSO CELANO F.C. MARSICA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. CALABRESE MASSIMO INFLITTA SEGUITO GARA CELANO F.C. MARSICA SRL/RECANATESE DEL 19.10.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 38 del 22.10.2014) La F.C. Celano Marsica S.r.l., come rappresentata, ha proposto reclamo avverso la decisione adottata dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale e pubblicata sul Com. Uff. n. 38 del 22.10.2014, con la quale, con riferimento alla gara Celano F.C. Marsica s.r.l./Recanatese del 19.10.2014, è stata inflitta la sanzione della squalifica per quattro gare effettive a carico del calciatore Mario Calabrese. La sanzione di cui trattasi è correlata al comportamento tenuto dallo stesso all’atto del suo allontanamento (per espulsione) dal terreno di giuoco. In particolare, il predetto calciatore è stato espulso perché, con il pallone già lontano e senza alcuna possibilità di giocare lo stesso, entrava a piedi uniti sulla tibia di un avversario, provocandogli dolore. In più, uscendo dal terreno di gara proferiva frasi irriguardose verso il direttore di gara e (anche) minacciose nei confronti dell’avversario ancora dolorante a terra. Avverso la suddetta decisione propone, come detto, reclamo la società Celano F.C. Marsica, lamentando l’eccessiva severità della sanzione inflitta al calciatore Mario Calabrese. Di tale episodio la società reclamante non disconosce il fallo, ammettendo, infatti, che lo stesso vi è stato, ma si chiede come «ha potuto l’arbitro affermare che il pallone era lontano quando, in realtà, si è trattato di un fallo di gioco a tutti gli effetti?». Conclude, dunque, la Celano F.C. Marsica s.r.l. chiedendo la revoca della sanzione o, in subordine, una cospicua riduzione delle giornate di squalifica. La decisione di primo grado non merita censure. I fatti appaiono pacifici. Al 29° del secondo tempo della gara di cui trattasi il calciatore Mario Calabrese veniva espulso «perché con il pallone già lontano e senza alcuna possibilità di giocarlo entrava a piedi uniti sulla tibia di un avversario il quale dolorante rimaneva a terra per circa 1 minuto e mezzo. Nell’uscire dal terreno di gioco gridava ed esclamava prima verso di me “brutta merda ci sei cascato” e poi verso il calciatore ancora dolorante a terra “merdaccia rialzati che ti aspetto fuori merda”». Atteso l’episodio, occorre, anzitutto, riferirsi alla norma di cui all’art. 19, comma 4, C.G.S., che così dispone: «Ai calciatori responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per due giornate in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara. b) per tre giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti […]». Orbene, il referto del direttore di gara, se da un lato riferisce di un intervento a piedi uniti, peraltro a pallone lontano, che provoca dolore all’avversario, dall’altro ha cura di precisare che lo stesso rimaneva a terra per circa 1 minuto e mezzo, per poi riprendere la gara. Quindi, se dal riferito dolore se ne deve desumere la violenza della condotta, il fatto che pacificamente l’avversario abbia ripreso il gioco, senza conseguenze e senza l’intervento dei paramedici, potrebbe indicare che, il dolore, se vi è stato, ha avuto natura evidentemente temporanea, rimettendo, così, in discussione la qualificazione della condotta di cui trattasi. Tuttavia, questa Corte ritiene che anche laddove fosse possibile giungere, all’esito della predetta valutazione, ad una qualificazione della condotta quale non violenta, bensì solo gravemente antisportiva, cionondimeno non sarebbe consentita alcuna riduzione della sanzione inflitta in prime cure, atteso che all’intervento falloso, quantomeno sicuramente pericoloso, occorre sommare la condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti del direttore di gara e quella antisportiva e minacciosa nei confronti dello stesso calciatore avversario. La sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara appare, dunque, congrua rispetto alla condotta, nel suo complesso considerata, tenuta dal calciatore Mario Calabrese e, merita, pertanto, piena conferma. Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Celano Marsica di Celano (l’Aquila). Dispone restituirsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it