• Stagione sportiva: 2014/2015
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 004/CFA del 31 Ottobre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 021/CFA del 19 Gennaio 2015 e su www.figc.it
4. RICORSO SIG. NICOLA INNOCENTIN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI MESI 2 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. – (NOTA N. 527/111 PF13-14 SS/BLP DEL 25.7.2014) (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare – Com. Uff. n. 12/TFN del 14.10.2014)
5. RICORSO BOLOGNA F.C. 1909 SPA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 C.G.S. IN RELAZIONE ALLE CONDOTTE ASCRITTE AI PROPRI TESSERATI SEGUITO DEFERIMENTO DEL
PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 527/111 PF13-14 SS/BLP DEL 25.7.2014 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare – Com. Uff. n. 12/TFN del 14.10.2014)
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 004/CFA del 31 Ottobre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 021/CFA del 19 Gennaio 2015 e su www.figc.it
4. RICORSO SIG. NICOLA INNOCENTIN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI MESI 2 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. – (NOTA N. 527/111 PF13-14 SS/BLP DEL 25.7.2014) (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare – Com. Uff. n. 12/TFN del 14.10.2014)
5. RICORSO BOLOGNA F.C. 1909 SPA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 C.G.S. IN RELAZIONE ALLE CONDOTTE ASCRITTE AI PROPRI TESSERATI SEGUITO DEFERIMENTO DEL
PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 527/111 PF13-14 SS/BLP DEL 25.7.2014 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare – Com. Uff. n. 12/TFN del 14.10.2014)
A seguito delle condotte indagini, la Procura Federale ha deferito i sigg.ri Bagni e Innocentin in quanto “nella loro qualità di soggetti che, ai sensi dell’art. 1, comma 5 C.G.S., all’epoca dei fatti svolgevano attività di carattere tecnico per la soc. Bologna Calcio e/o comunque rilevante per l’ordinamento federale, per la violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S. per avere il BAGNI Salvatore, con la collaborazione del sig. INNOCENTIN Nicola nell’esercizio delle funzioni
loro delegate dalla soc. Bologna…posto in essere una condotta in contrasto con le obbligazioni contrattuali assunte con il Bologna, in particolare avendo nelle trattative relative alla definizione degli accordi con l’allenatore Bisoli e nelle trattative per l’eventuale acquisizione del calciatore Gabriel Heinze, richiesto indebitamente ed in violazione delle norme federali e dei principi di lealtà, correttezza e probità, somme in denaro e/o altre utilità”. Il deferimento investiva, a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 del C.G.S, la società Bologna F.C. 1909 S.p.A.. Con decisione resa pubblica con Com. Uff. n. 12 del 14 ottobre 2014, la Sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale, a seguito del citato deferimento, ha inflitto al sig. Nicola Innocentin la sanzione della inibizione per mesi due e alla società Bologna F.C, la sanzione dell’ammenda di euro 10.000,00 a titolo di responsabilità oggettiva. Alla riunione odierna sono comparsi il rappresentante della Procura Federale e i difensori dei reclamanti, i quali hanno ulteriormente illustrato le proprie argomentazioni difensive, richiamandosi alle conclusioni già rassegnate. Motivi della decisione La Corte Federale di Appello, letti gli atti di gravame, sentiti il rappresentante della Procura Federale e i difensori dei reclamanti ed esaminati gli atti ufficiali, riuniti in ragione della evidente connessione i due reclami, ritiene infondato e dunque da respingere il reclamo proposto dal sig. Nicola Innocentin e così pure infondata e da respingere la domanda principale della reclamante soc. Bologna F.C. intesa all’annullamento della sanzione dell’ammenda irrogata, meritando piuttosto di essere accolta la subordinata richiesta di riduzione della stessa, che la Corte ritiene equo fissare in € 7.000,00. La difesa del sig. Innocentin muove un preliminare ed invero articolato rilievo in ordine alla lamentata carenza di giurisdizione e in ogni caso di competenza degli organi di giustizia federali in merito ai capi di incolpazione allo stesso riferiti. Va preliminarmente osservato che alla eventuale declaratoria del difetto di giurisdizione e/o competenza degli organi di giustizia federali non potrebbe riconnettersi la invocata assoluzione dell’odierno reclamante, pur richiesta quale effetto della invocata declaratoria di difetto di giurisdizione o di competenza. Una declaratoria di tal fatta, ad ogni evidenza, impedirebbe all’organo di giustizia federale qualsivoglia pronuncia nel “merito” della questione. In termini pur sintetici, deve essere osservato che l’oggetto del contendere è sicuramente rappresentato da “sanzioni disciplinari”: tale è la inibizione comminata all’Innocentin e tale è pure l’ammenda irrogata, a titolo di responsabilità oggettiva, al Bologna F.C. E, in maniera del pari sintetica, va osservato come con riguardo alle dette sanzioni possa dirsi sussistere una sorta di giurisdizione esclusiva del giudice sportivo, impregiudicate le sole questioni risarcitorie se del caso connesse ad eventuali lesioni derivanti dalla illegittimità del provvedimento sanzionatorio (cfr. Corte costituzionale 11 febbraio 2011 n. 49). Esiste, dunque, una oggettiva riserva all’ordinamento sportivo della disciplina delle questioni aventi ad oggetto i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e la irrigazione delle relative sanzioni disciplinari sportive, quali quelle di cui all’odierno esame. Vanno dunque condivise le conclusioni sul punto raggiunte dal primo giudice, anche con riferimento all’assunto per cui ben possono essere sottoposti alla giustizia sportiva soggetti non tesserati che comunque svolgono un’attività rilevante per l’ordinamento federale. Testualmente, infatti, ai sensi del comma 5 dell’art. 1 del C.G.S. nella formulazione ratione temporis applicabile alla vicenda di cui è questione “Sono tenuti alla osservanza delle norme contenute nel presente Codice e delle norme statutarie e federali anche…coloro che svolgono qualsiasi attività all’interno o nell’interesse di una società o comunque rilevante per l’ordinamento federale”. Con formulazione più articolata ma che non innova nella sostanza, l’art. 1 bis del vigente C.G.S. assoggetta all’osservanza delle norme e degli atti federali nonché al rispetto dei principi di lealtà, correttezza e probità “in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”, oltre ai tesserati, “ogni altro soggetto che svolge attività…comunque rilevante per l’ordinamento federale”. Ciò premesso, vanno del pari condivise le conclusioni raggiunte dal Tribunale federale nazionale quanto alla logicità e congruità della sanzione della inibizione per mesi due irrogata all’Innocentin. E’ sufficiente, nella presente sede, ricordare, per come peraltro già sottolineato dal primo giudice, che risultano incontestate alcune circostanze ed alcuni fatti che, in ragione della loro oggettività, fondano e rendono legittima l’avversata sanzione. Ci si riferisce in primis all’incontro avuto dall’odierno reclamante con gli altri soggetti a diverso titolo interessati alla vicenda (Stagni, Bisoli e Bagni) e al ruolo della società Bros di cui è amministratore il reclamante, con particolare riferimento alle fatture da detta società emesse. Il ruolo dell’Innocentin, peraltro, si colora ulteriormente con riferimento anche alle trattative intercorsi per il tesseramento del calciatore Heinze. Comunque, ben può rinviarsi per il dettaglio alla ricostruzione dei fatti quale operata dal primo giudice. In altri termini, ad avviso della Corte il percorso logico – argomentativo seguito dal Tribunale federale nazionale risulta immune dai vizi denunciati. Fermo quanto appena rilevato, si tratti di addebiti sicuramente rilevanti sul piano disciplinare (e dunque interessante la giustizia
sportiva) atteso che il reclamante svolgeva attività tecnica, certamente rilevante per l’ordinamento federale, quale titolare di un contratto con il Bologna F.C., in disparte la pur già rilevata circostanza dell’essere socio unico ed amministratore della ricordata società, utilizzata nella vicenda Bisoli. Quanto al “tema” del ruolo secondario del reclamante rispetto a quello del sig. Bagni, figura certamente di più netto rilievo, deve pure rilevarsi, atteso il forte e comprovato rapporto tra Bagni e Innocentin, come pesi indubbiamente la circostanza che ha visto il sig. Bagni “patteggiare” con la Procura Federale la sanzione della inibizione per tre mesi e 10 giorni. In definitiva, ribadito quanto sopra considerato, il reclamo del sig. Innocentin va respinto siccome infondato. Quanto al reclamo del Bologna F.C., che ha risposto a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4 co. 2 C.G.S., la Corte, fermo appunto il principio per cui la società calcistica risponde a titolo di responsabilità oggettiva dell’operato, in questo caso, di più soggetti (Bagni, che ha peraltro patteggiato la sanzione, e Innocentin) cui la stessa era legata da vincoli contrattuali, i quali hanno appunto posto in essere attività rilevanti per l’ordinamento federale, ritiene congruo ed equo fissare la dovuta ammenda in € 7.000,00 (in luogo dei 10.000,00 di cui alla decisione avversata), in ragione sia della circostanza per cui i fatti di cui trattasi non erano certamente svolti nell’interesse principale della società sia del fatto che il tutto origina, per quanto non in maniera tempestiva, da una segnalazione del presidente della stessa società. Circostanze, invero, avute presenti dal Tribunale federale e tuttavia, ad avviso della Corte, non adeguatamente valutate atteso che il ricordato principio della responsabilità oggettiva necessita di temperamenti, sia pure rigorosamente interpretati, avuto riguardo ad un esame non formalistico ma sostanziale dell’effettivo legame tra il fatto avvenuto e le specifiche responsabilità della società. Per questi motivi la C.F.A., preliminarmente riuniti i ricorsi nn. 4) e 5) come sopra rispettivamente proposti dal Sig. Nicola Innocentin e dalla società Bologna F.C. 1909 S.p.A. di Bologna: - respinge relativamente alla posizione del sig. Innocentin Nicola; - accoglie in parte in ordine alla posizione della società Bologna F.C. S.p.A. riducendo la sanzione all’ammenda di € 7.000,00. Dispone incamerarsi la tassa versata dal Sig. Innocentin Nicola e restituirsi quella relativa alla posizione della società Bologna F.C. 1909 S.p.A.
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4. RICORSO SIG. NICOLA INNOCENTIN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI MESI 2 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. – (NOTA N. 527/111 PF13-14 SS/BLP DEL 25.7.2014) (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare – Com. Uff. n. 12/TFN del 14.10.2014)
5. RICORSO BOLOGNA F.C. 1909 SPA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 C.G.S. IN RELAZIONE ALLE CONDOTTE ASCRITTE AI PROPRI TESSERATI SEGUITO DEFERIMENTO DEL
PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 527/111 PF13-14 SS/BLP DEL 25.7.2014 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare – Com. Uff. n. 12/TFN del 14.10.2014)"