F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.2 del 13.12.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 125 del 19.12.2014 VERTENZA: all. Vincenzo CERULLO / A.S.D. FLORIGIUM (67/23) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Domenico CARRETTA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.2 del 13.12.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 125 del 19.12.2014 VERTENZA: all. Vincenzo CERULLO / A.S.D. FLORIGIUM (67/23) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Domenico CARRETTA Con ricorso del 16 novembre 2012 l'avvocato dell'allenatore dilettante signor Vincenzo Cerullo, che peraltro ha regolarmente sottoscritto il documento, ha adito questo Collegio Arbitrale affermando che il proprio assistito aveva prestato la propria attività di allenatore della prima squadra della società A.C. Forio, che in seguito ha mutato la propria denominazione in A.S.D. Florigium pur mantenendo la medesima matricola federale, partecipante al campionato regionale campano di promozione nella stagione sportiva 2011/2012. Nel ricorso l'allenatore precisa che, con regolare scrittura privata del 1° ottobre 2011, la suindicata Società si era impegnata a corrispondere al signor Vincenzo Cerullo un premio di tesseramento, di € 5.600,00 (cinquemilaseicento/00) da erogare in otto rate mensili di € 700,00 (settecento/00) ciascuna a partire dall'ottobre 2011 per terminare nel maggio 2012 "al di fuori del rimborso delle spese dell'indennità chilometrica, pare ad 1/5 del costo della benzina moltiplicato per il numero di chilometri da Napoli, res.za dell'allenatore e la sede degli allenamenti".Il signor Cerullo precisa altresì di essere stato verbalmente esonerato in data 20 novembre 2011 e di essere stato "invitato a non recarsi pin al campo sportivo sede degli allenamenti". Con il reclamo in esame, il legale del signor Vincenzo Cerullo chiede a questo Collegio di far obbligo alla società A.S.D. Florigium di corrispondere al suo assistito l'importo di € 5.600,00 (cinquemilaseicento/00) non avendo la società provveduto ad onorare neanche una rata di quanto previsto dall'accordo. Nel ricorso si richiedono, sul predetto importo, anche "gli interessi di mora ed il rimborso indennità chilometrica". Al ricorso oltre alla copia dell'accordo economico sottoscritto viene allegata anche la copia di una lettera dell'allenatore del 18 gennaio 2012 inviata al Presidente della A.C. Forio, nella persona del Presidente Avv. Nicola Nicolella e, anche se non in indirizzo, ricevuta anche dal Comitato Regionale Campania in data 30 gennaio 2012, con la quale nel riaffermare di aver sottoscritto in data 10 ottobre 2011 una regolare "richiesta di tesseramento quale tecnicoincaricato per la prima squadra A.C. Forio" evidenzia: • che all'evento agonistico Barano Forio ha trovato sul campo un altro allenatore; • che in data 17/01/2012 "si e presentato di persona presso il C.R. Campania - L.N.D. - F.I.G.C. chiedendo espressamente di poter prendere visione della documentazione relativa ai rapporti con 1'A.C. Forio."; • di aver "rilevato con somma sorpresa che l'A.C. Forio ha depositato, in data 10/10/2011un accordo economico con firma palesemente apocrifa di chi scrive e controfirmata nella parte che riguarda la società dal Sig. Sasso (A riguardo il sottoscritto si assume ogni responsabilità non solo a livello sportivo ma anche, eventualmente, per altri capi di intervento ed attivazione)"; • che "l'accordo economico innanzi richiamato espone una non veritiera dichiarazione del sottoscritto che si sarebbe impegnato alla propria attività tecnica a favore dell'A.C. Forio per la stagione sportiva in corso, a titolo gratuito."; • che esisteva "una lettera di mie dimissioni mai scritta e da me mai fermata e di nuovo con firma palesemente apocrifa e sempre controfirmata dal Sig. Sasso." Il Segretario del Collegio, con raccomandate dell'8 gennaio 2013, ricevuta dalla società A.S.D. Florigium il 15 gennaio successivo e dall'allenatore il 18 gennaio 2013, ha invitato la società a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse. Il Comitato Regionale Campania, su richiesta della Segreteria del Collegio del 28 gennaio 2013, ha trasmesso copia di un accordo tra le parti in argomento, in cui il signor Cerullo accetta l'incarico di allenare la prima squadra dell'allora A.C. Forio "a titolo gratuito" non venendo peraltro mai menzionato il rimborso per le spese dell'indennità chilometrica. L'accordo di che trattasi e stato depositato presso il predetto Comitato Regionale in data 20 ottobre 2011. La società, chiamata in causa sia dal ricorso sia dalla raccomandata della Segreteria di questo Collegio dell' 8 gennaio 2013 non ha ritenuto di intervenire ne di replicare a quanto asserito nei predetti documenti. A fronte delle affermazioni del Sig. Cerullo e considerata la gravità delle stesse, il Collegio, per poter acquisire gli elementi utili per deliberare sulla vertenza in argomento, in data 28 novembre 2013 ha deciso di trasmettere, per il tramite del proprio Segretario, tutu gli atti del ricorso alla Procura Federale perche accertasse eventuali violazioni che dovessero essere intervenute nella vicenda in particolare per quanto riguarda i principi di lealtà e probità previste dall'art.1 del Codice di Giustizia Sportiva. La Procura Federale con lettera del 3 aprile 2014, Prot. 5588/301 ha disposto la trasmissione a questo Collegio della relazione redatta da un proprio collaboratore in merito all'incarico ricevuto di effettuare una accertamento in ordine alla regolarità della sottoscrizione degli accordi economici. Dall'esame della relazione in questione si evince che il collaboratore ha acquisito la relativa documentazione ed ha effettuato l'audizione di molteplici componenti della Società A.S.D. Florigium giungendo alla conclusione che l'unico accordo economico regolarmente depositato (presumibilmente dalla società) e quello a titolo gratuito e pertanto "all'esito dell'indagine, la prospettazione del Cerullo Vincenzo non ha trovato riscontri oggettivi". Il Collegio Arbitrale esaminata la documentazione pervenuta, tenuto conto di quanto affermato nella relazione del collaboratore della Procura Federale e che l’accordo economico oneroso e stato prodotto esclusivamente dall'allenatore ritiene il ricorso non meritevole di accoglimento e PQM Il Collegio rigetta il ricorso. La presente delibera e inappellabile Il Segretario del Collegio Arbitrale comunicherà la presente decisione alla Procura Federale così come richiesto da quest'ultima nella lettera di trasmissione della relazione del collaboratore del 3 aprile 2014 e possa altresì accertare 1'eventuale violazione dell'art.1 bis del CGS.
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