COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 65 del 04/02/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale 6.3 -RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ SPORTING MATERA AVVERSO LA AMMENDA DEL G.S.PUBBLICATA SUL CU N.53 DEL 08.01.2015.
COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 65 del 04/02/2015
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
6.3 -RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ SPORTING MATERA AVVERSO LA AMMENDA DEL G.S.PUBBLICATA SUL CU N.53 DEL 08.01.2015.
La CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE composta dagli Avv.ti Michele Messina – Presidente – Giuseppe Giordano e Antonello Mango - componenti nella seduta del 02/02/2015, ha deliberato quanto segue.
Letto il reclamo proposto dalla Società SPORTING MATERA avverso le decisioni del G.S. pubblicata su C.U. n.53 del 08.01.2015;
Letti gli atti Ufficiali di gara;
Ascoltata la Società reclamante che ne ha fatto regolare richiesta;
Ascoltato il DG;
Premesso che l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei giudici sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'arbitro in sede di audizione) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità;
Rilevato come il D.G., in sede di audizione, abbia puntualmente confermato quanto in supplemento di referto già dettagliatamente rappresentato, negando ogni diversa ricostruzione degli eventi rispetto a quella dagli atti ufficiali di gara emergenti;
Accertato, in definitiva, come le motivazioni addotte dal ricorrente Sodalizio non abbiano, invero, trovato riscontro nell’incrocio tra il contenuto del rapporto di gara e la deposizione del D.G.;
P.Q.M.
• Rigetta il proposto reclamo e, per l’effetto, conferma integralmente le decisioni dal G.S. assunte;
• dispone incamerarsi la tassa reclamo se versata
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