F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 019/CFA del 06 Gennaio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 033/CFA del 11 Marzo 2015 e su www.figc.it 3. RICORSO U.C. SAMPDORIA AVVERSO LE SANZIONI: – INIBIZIONE DI MESI 3 ED AMMENDA DI € 10.000,00 AL SIG. MASSIMO FERRERO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ; – AMMENDA DI € 35.000,00 ALLA SOCIETÀ A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E CONCORRENTE EX ART. 4, COMMA 1, E 5 COMMA 2, E 11 COMMA 4, C.G.S., PER LA CONDOTTA ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 BIS, COMMA 1, ART. 5 COMMA 1, ART. 11 COMMA 1 C.G.S. (NOTA N. 3115/140 PF13-14 SP/SS/BLP DEL 10.11.2014) (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 24/TFN – Sez. Disc. del 15.12.2014)

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 019/CFA del 06 Gennaio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 033/CFA del 11 Marzo 2015 e su www.figc.it 3. RICORSO U.C. SAMPDORIA AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE DI MESI 3 ED AMMENDA DI € 10.000,00 AL SIG. MASSIMO FERRERO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ; - AMMENDA DI € 35.000,00 ALLA SOCIETÀ A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E CONCORRENTE EX ART. 4, COMMA 1, E 5 COMMA 2, E 11 COMMA 4, C.G.S., PER LA CONDOTTA ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 BIS, COMMA 1, ART. 5 COMMA 1, ART. 11 COMMA 1 C.G.S. (NOTA N. 3115/140 PF13-14 SP/SS/BLP DEL 10.11.2014) (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 24/TFN – Sez. Disc. del 15.12.2014) Il Tribunale Federale Nazionale, con decisione pubblicata mediante Com. Uff. n. 24/TFN, si è pronunciato sul deferimento elevato dal Procuratore Federale nei confronti del sig. Massimo Ferrero e della società U.C. Sampdoria S.p.A (di seguito anche Sampdoria), per la violazione, quanto al primo, degli articoli 1 bis, comma 1, 5, comma 1, 11, comma 1, C.G.S. e, quanto alla predetta società, di quella di cui al combinato disposto degli articoli degli artt. 4, comma 1, e 5, comma 2, e 11, comma 4, C.G.S.. Segnatamente, l’imputazione contestata al sig. Ferrero, nella qualità di Presidente della U.C. Sampdoria S.p.A., veniva così rubricata dall’organo dell’accusa “..per aver violato i doveri di lealtà, correttezza e probità esprimendo pubblicamente, con le dichiarazioni rese dinanzi a telecamere di un network nazionale, durante la trasmissione Stadio Sprint….e riportate dai quotidiani nazionali di cui ai punti A), B) e C) della parte motiva, che ivi devono intendersi integralmente riportate e trascritte, dichiarazioni lesive e offensive nei confronti del sig. ErickThohir, Presidente della Società FC Internazionale Milano Spa riportate dai quotidiani nazionali, e comunque tenendo comportamenti discriminatori verso lo stesso in ragione dell’origine etnica dello stesso”. Le dichiarazioni in addebito, mutuate dagli organi di stampa, così venivano ricostruite, quanto ai brani più significativi, nell’atto di deferimento: a) Corriere dello Sport del 27.10.2014, pag.17 “E’ ingiusto che Moratti sia stato trattato così e sono molto dispiaciuto per lui. Io glielo avevo detto: caccia quel filippino...” e inoltre “Thohir è venuto dall’Indonesia per insultare un emblema del calcio. A Thohir voglio bene, ma non mi deve toccare Moratti”. b) La Repubblica del 27.10.2014, pag. 38: “Penso che Moratti sia un grande uomo, ho avuto modo di conoscerlo al telefono, ogni tanto lo sento e mi sembra ingiusto che sia stato trattato così, perché ha dato tanto al calcio italiano. Io glielo avevo detto: caccia via quel filippino” e ancora “E’ venuto dall’Indonesia per insultare un emblema del calcio io a Thohir voglio bene, ma non mi deve toccare Moratti. Doveva difenderlo. Al posto di Moratti gli avrei dato due pizzicotti”; c) Gazzetta dello sport del 27.10.2014, pag.17: “E’ ingiusto che Moratti sia stato trattato così, sono molto dispiaciuto per lui. Io glielo avevo detto: caccia quel filippino, che l’hai preso a fa’? e inoltre “E’ venuto dall’Indonesia per insultare un emblema del calcio. A Thohir voglio bene, ma non mi deve toccare Moratti”. Nel costrutto accusatorio dagli addebiti mossi al suddetto dirigente conseguiva, in ragione del rapporto di immedesimazione organica con la società di appartenenza, la responsabilità diretta e concorrente della società della Sampdoria, cui veniva contestata, come sopra anticipato, la violazione di cui al combinato disposto degli artt. 4, comma 1, e 5, comma 2, e 11, comma 4, C.G.S.. All’esito del dibattimento, il giudice di prime cure ha applicato al sig. Massimo Ferrero la sanzione di mesi tre di inibizione ed euro 10.000,00 (diecimila/00) di ammenda ed alla Sampdoria la sanzione di € 35.000,00 di ammenda. Avverso la suindicata decisione del Tribunale Federale Nazionale i soggetti deferiti hanno interposto reclamo, all’uopo deducendo l’erroneità e l’ingiustizia del provvedimento di prime cure sulla scorta dei motivi di appello di seguito sintetizzati e che saranno in prosieguo passati in rassegna: 1. il Giudice di prime cure avrebbe sovrapposto la propria interpretazione soggettiva del contenuto delle dichiarazioni del Ferrero a quelle provenienti dall’interessato e ricavabili da elementi oggettivi; 2. il Tribunale non avrebbe visionato il filmato e, dunque, non avrebbe avuto una diretta percezione dell’intera dichiarazione resa dal presidente Ferrero. In ragione di siffatta lacuna i giudici di primo grado avrebbero dato per presupposto che il Ferrero conoscesse la vera nazione di provenienza del Thohir. Di contro dalla visione integrale del filmato emergerebbe che il Ferrero riteneva effettivamente che il sig. Thohir provenisse dalle Filippine; 3. il reale significato dell’espressione in contestazione emergerebbe dalle precisazioni rese dallo stesso Ferrero alla stampa nella sera del 26.10.2014 ed il giorno dopo nella lettera di scuse inviata al sig. Thohir; 4. l’intenzione del ricorrente era quella di difendere la persona e l’operato dell’ex presidente dell’Inter Moratti senza però esprimere alcun giudizio offensivo nei confronti del sig. Thohir. 5. l’aggettivazione “filippino”, una volta correttamente contestualizzata, esprimerebbe semplicemente la provenienza straniera del sig. Thohir: 6. ad ogni buon conto, le sanzioni applicate non sarebbero proporzionate alla gravità dei fatti in addebito. All’udienza del 16.1.2015 la difesa dei deferiti ha concluso per l’annullamento e la revoca delle sanzioni irrogate dal Tribunale Federale Nazionale. Da parte sua, la Procura Federale ha chiesto la conferma della statuizione di condanna. La Corte di Appello Federale, a seguito dell’udienza pubblica e della successiva Camera di Consiglio, ha reso la seguente decisione. La Corte, letto l’atto di gravame, sentiti i difensori delle parti ed esaminati gli atti ufficiali, ritiene che il ricorso sia parzialmente fondato e che, pertanto, vada accolto nei limiti di seguito evidenziati. Vale, anzitutto, premettere che alcun dubbio residua sull’esatta dinamica dei fatti che, nella loro materialità, possono essere ritenuti pacifici ed incontestati. Questa Corte non può, infatti, che condividere la puntuale ricostruzione della vicenda operata dal giudice di prime cure mediante la fedele riproposizione delle dichiarazioni rese dal Sig. Ferrero durante la trasmissione televisiva “Stadio Sprint” così come successivamente riportate da tre quotidiani nazionali mediante l’uso di virgolettati ampi e specifici. D’altro canto, sia il prevenuto sia la Sampdoria non hanno posto a fondamento della promossa impugnativa una specifica contestazione delle divisate risultanze procedimentali, da cui, pertanto, occorre prendere abbrivio onde sottoporre a verifica la corretta qualificazione in termini di illecito della condotta in addebito. Vale soggiungere, sempre in riferimento alla ricostruzione dei fatti in addebito, che non può essere condivisa la tesi attorea secondo cui nel giudizio di prime cure, per effetto della omessa valorizzazione del filmato recante la registrazione delle dichiarazioni, sarebbe stata effettuata una lettura solo parziale delle dichiarazioni rese dal Ferrero. Ed, invero, siffatta censura trova una recisa smentita nello stesso corpo della decisione impugnata in cui viene espressamente citato, tra le fonti di prova, il supporto informatico recante la registrazione delle dichiarazioni qui in rilievo, ben nota dunque ai Giudici di primo grado che l’hanno opportunamente scrutinata e posta a fondamento della propria decisione. D’altro canto, l’ascolto delle dichiarazioni in argomento non consente di smentire la ricostruzione dei fatti per come percepita dai giudici di prime cure (oltre che da tutte le testate giornalistiche sopraindicate). Ed, invero, alla puntualizzazione del cronista della rai che, pur avendo chiaramente percepito, sorridendo, il senso della “battuta” fatta dal Ferrero (..caccia quel filippino, che l’hai preso a fa’?..), aveva comunque fatto notare l’origine indonesiana del presidente Thohir, il deferito non ha mostrato alcuna sorpresa proseguendo nel suo intervento ed indicando nello scarso rispetto per Moratti, icona del movimento calcistico italiano, le ragioni del suo personale risentimento verso il sig. Thohir. Ciò nondimeno, un attento ascolto delle dichiarazioni rilasciate – effettuato nel più ampio contesto suggerito nell’atto di reclamo – consente di meglio inquadrare la vicenda in argomento e, per l’effetto, di ridimensionare la valenza offensiva delle dichiarazioni de quibus. Ed, invero, occorre muovere dal fatto che il presidente Ferrero, nel corso dell’intera trasmissione televisiva, è stato ripetutamente coinvolto dal conduttore nel commento di eventi legati alla giornata calcistica ovvero sui suoi protagonisti attraverso scambi di battute sempre connotate da un taglio ironico, aventi come base e scopo evidente quello di suscitare il sorriso dell’interlocutore. E ciò è quanto avvenuto anche nell’episodio qui in rilievo, avendo ancora una volta il presidente Ferrero inserito, in via del tutto estemporanea, all’interno di un più ampio discorso (sull’ex presidente Moratti) retto da un proprio filo logico, sprazzi ironici con l’evidente intento di colorare mediante inopportune caricature il protagonista (negativo) del suo racconto. Ne discende che se, da un lato, l’analisi obiettiva dell’espressione utilizzata non lascia residuare dubbi sulla portata offensiva e sulla potenzialità discriminatoria dei riferimenti in essa contenuti, allo stesso tempo occorre dimensionare tale condotta all’interno del divisato contesto dichiarativo che riflette scopi e motivazioni ben diversi da quelli che ordinariamente si rinvengono in un’offesa discriminatoria. Tanto non elide la natura illecita della condotta alla stregua dei parametri giuridici evidenziati nell’atto di deferimento e convalidati dai Giudici di prime cure. Deve preliminarmente evidenziarsi, a tal riguardo, che l’aggettivazione “filippino”, di per se stessa, non può, di certo, ritenersi offensiva ove pronunciata secondo il suo valore semantico, e cioè per indicare un uomo nativo o abitante delle Filippine, ma può, in concreto, diventare un insulto ove, per il modo in cui è pronunciata, venga strumentalmente utilizzata per rimarcare, ed in termini dispregiativi, una condizione economico – sociale inferiore, quella di “domestici”, ritenuta (in modo evidentemente inappropriato) identificativa di una comunità di persone. Inoltre, nell’economia complessiva dell’appunto mosso dal Ferrero al presidente Thoir il ricorso all’aggettivazione “filippino” è servito, giustappunto, ad intercettare – com’è fatto palese dai coevi riferimenti ad azioni (“caccia quel..” ovvero “che l’hai preso a fa?”) che con immediatezza ed in via diretta riflettono un rapporto di subalternità – il significato discriminatorio dell’accezione in commento, purtroppo diffuso nel lessico comune e volto a rimarcare l’appartenenza del soggetto ad un’ampia comunità di lavoratori stranieri identificati (come provenienti ora dalle Filippine ora dallo Sri Lanka ora dall’Indonesia o dall’India e così via) in ragione dei lavori umili in cui talvolta vengono impiegati, e giustappunto sovente genericamente etichettati “filippini”. Pur tuttavia, e ferma restando l’astratta riconducibilità della condotta accertata alla fattispecie incriminatrici evocate nell’atto di deferimento e nella decisione di prime cure, deve contemporaneamente ribadirsi che la valenza offensiva di siffatte dichiarazioni risulta nettamente attenuata ove si tenga conto del divisato contesto di riferimento, com’è fatto palese dalla stessa prima reazione, nell’immediatezza dei fatti, del conduttore televisivo che, sorridendo all’infelice sortita del presidente Ferrero, ha comunque colto, da subito, il senso di ironia che ha ispirato l’intera intervista. Quanto appena evidenziato assume poi viepiù rilievo ove lo scrutinio di questa Corte involga l’elemento psicologico dell’illecito in contestazione. Ai fini in questione, ed in aggiunta a quanto già sopra rilevato, deve, infatti, evidenziarsi che il Ferrero, spontaneamente ed in modo efficace, si è prodigato per attenuare l’impatto negativo delle proprie dichiarazioni, correggendone il tiro ed inviando al sigThohir una lettera di scuse. Ed, invero, il Ferrero la stessa sera del 26 ottobre ha precisato alla stampa il senso delle sue dichiarazioni sottolineando che non era sua intenzione mancare di rispetto al sig. Thohir ed alla gente delle Filippine. Inoltre, l’indomani ha inviato una lettera personale si scuse al presidente dell’Inter ribadendo il suo rammarico per le frasi pronunciate. Siffatta lodevole iniziativa, configurabile come un post factum sintomatico di ravvedimento operoso, esprime con evidenza intuitiva l’intervenuta resipiscenza del deferito, sintomo eloquente anche del fatto che le dichiarazioni lesive qui in rilievo costituiscono espressione di un’incontrollata violazione dei limiti di continenza verbale e non di una chiara e ferma volontà di ledere l’onore e l’immagine del Thohir in ragione delle sue origini etniche. Il descritto stato soggettivo testimonia, di per sé, una netta dissociazione dalle inopportune frasi precedentemente pronunciate e conferma la rilevata necessità di ridimensionare la portata offensiva della condotta incriminata, che, pertanto, deve essere considerata non già manifestazione di un intimo e radicato convincimento, bensì un episodio isolato, eccezionalmente verificatosi in un contesto del tutto particolare ed indotto dalla inclinazione emotiva del dichiarante ad offrire una versione sempre divertente delle proprie riflessioni sul tema, di volta in volta, in discussione. Tanto induce, sul piano del trattamento sanzionatorio, a condividere le doglianze attoree articolate in riferimento all’entità delle sanzioni applicate che, a giudizio di questa Corte, non può ritenersi proporzionata ai fatti in addebito. Ed, invero, già i giudici di prime cure sembrano aver dato rilievo al descritto comportamento del Ferrero, applicando, in luogo delle misure richieste dall’organo dell’accusa, la sanzione di mesi tre di inibizione ed € 10.000,00 di ammenda ed alla Sampdoria la sanzione di € 35.000,00 di ammenda. Ritiene questa Corte che una serena valutazione dei fatti in addebito, per come sopra ricostruiti, non può che condurre ad un’ulteriore mitigazione della reazione punitiva. La contenuta valenza offensiva della condotta, apprezzata nell’ambito di una necessaria valutazione di insieme, così come il fattivo intervento riparatorio, operato dal Ferrero in modo ampio e deciso, oltre che nell’ immediatezza dei fatti, impongono, in ossequio al principio di proporzionalità, di calibrare le sanzioni in modo più aderente all’effettivo disvalore dei fatti accertati. In definitiva, la Corte ritiene, in parziale accoglimento del ricorso, equo rideterminare le sanzioni applicate che, in considerazione di tutto quanto fin qui evidenziato, possono essere così contenute: - la sanzione dell’inibizione inflitta al sig. Massimo Ferrero va limitata al pre-sofferto con ammenda di € 10.000,00; - la sanzione dell’ammenda inflitta all’U.C. Sampdoria va fissata € 20.000,00. Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il ricorso va accolto nei soli limiti suindicati e, per l’effetto, s’impone la restituzione della tassa reclamo. Per questi motivi la C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società U.C. Sampdoria di Genova, riduce la sanzione dell’inibizione inflitta al sig. Massimo Ferrero al presofferto unitamente all’ammenda di € 10.000,00. Riduce altresì l’ammenda inflitta alla società U.C. Sampdoria all’ammenda di € 20.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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