F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2014/2015 – Motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 034/CFA del 12 Marzo 2015 e su www.figc.it 1) RICORSO DELLA A.S.D. ATLANTE GROSSETO AVVERSO LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE DE CARVALHO DIEGO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. NURSIA C 5 A FAR DATA DAL 17.2.2015 SEGUITO RICHIESTA DI GIUDIZIO DELLA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sez. Tess. – Com. Uff. n. 4/TFN del 17.2.2015)
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2014/2015 – Motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 034/CFA del 12 Marzo 2015 e su www.figc.it
1) RICORSO DELLA A.S.D. ATLANTE GROSSETO AVVERSO LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE DE CARVALHO DIEGO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. NURSIA C 5 A FAR DATA DAL 17.2.2015 SEGUITO RICHIESTA DI GIUDIZIO DELLA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sez. Tess. – Com. Uff. n. 4/TFN del 17.2.2015)
Con atto spedito il 20.2.2015, la Società Atlante Grosseto ha preannunciato, richiedendo i relativi atti, la proposizione di ricorso avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale Sezione Tesseramenti, di cui in epigrafe. La vicenda trae origine dal reclamo proposto alla Corte Sportiva d’appello Nazionale dalla società Atlante Grosseto avverso il risultato della gara del 29.11.2014 tra essa ricorrente e la società A.S.D. Nursia C5 a causa della partecipazione tra le fila della squadra ospitata del calciatore Diego De Carvalho in presunta posizione irregolare e della successiva trasmissione degli atti da parte di detto Giudice alla Sezione Tesseramenti del Tribunale Federale Nazionale, ai sensi dell’art. 30, comma 18, lett. b) C.G.S., per la definizione della questione pregiudiziale relativa alla regolarità della posizione di tesseramento del calciatore De Carvalho. L’impugnata decisione ha “annullato con efficacia ex nunc il tesseramento del calciatore Diego De Carvalho, datato 13.9.2014, con effetto dalla data della presente decisione”(cfr CU n. 4/TFN del 16.2.2015). A seguito della trasmissione, da parte della Segreteria di questa Corte, in data 2.3.2015, degli atti richiesti, la Società ha fatto pervenire atto di rinuncia all’azione in data 9.3.2015. Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile e ciò sulla scorta delle seguenti osservazioni. In disparte l’inefficacia dell’atto di rinuncia ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., nella parte in cui esclude espressamente la facoltà di non dar seguito al reclamo per contenzioso avente ad oggetto la posizione irregolare dei calciatori, come nel caso di specie, la Corte rileva che l’iniziativa processuale è stata intrapresa dalla società ASD Atlante Grosseto, ovvero da un soggetto non legittimato a proporlo; ed invero, l’art. 33 del C.G.S. prevede, al comma 1, che “Sono legittimati a proporre reclamo, nei casi previsti dal presente Codice, le società e i soggetti che abbiano interesse diretto al reclamo”, per poi precisare, al comma 2, che “Per i reclami in ordine allo svolgimento di gare sono titolari di interesse diretto soltanto le società e i loro tesserati che vi hanno partecipato”. 2 L’ASD Atlante Grosseto non è stata parte del procedimento dinanzi al Tribunale Federale Nazionale Sezione Tesseramenti, atteso che tale giudizio, che è stato instaurato, come sopra accennato, dalla III Sezione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale ai sensi dell’art. 30, comma 18, lett. b) C.G.S., riguarda esclusivamente le parti interessate/contraenti alla posizione di tesseramento del calciatore Diego De Carvalho, la cui definizione si pone, nella valutazione operata dalla Corte Sportiva, come preliminare alla questione alla stessa deferita. Nel caso di specie, pertanto, il contraddittorio nel procedimento dinanzi al Tribunale Federale Nazionale Sezione Tesseramenti si è correttamente instaurato tra la A.S.D. Nursia C5 (società titolare del tesseramento), e il calciatore Diego De Carvalho, uniche parti interessate alla vicenda del tesseramento di quest’ultimo, senza che possa assumere rilevanza giuridica la circostanza che, al procedimento dinanzi alla Tribunale Federale Nazionale Sezione Tesseramenti, abbia dato occasionale origine il reclamo svolto dinanzi alla Corte Sportiva d’appello Nazionale dall’odierna reclamante A.S.D. Atlante Grosseto. La Corte rileva, inoltre, che il procedimento dinanzi al Tribunale Federale Nazionale Sezione Tesseramenti si svolge, ai sensi dell’art. 30, comma 17 C.G.S., nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 33 C.G.S. in quanto compatibili, così che sono legittimati a prendere parte a detto procedimento solo le società ed i soggetti che abbiano un interesse diretto al contenzioso, interesse diretto di cui l’A.S.D Atlante Grosseto, nella specifica questione relativa al tesseramento del calciatore Diego De Carvalho, non è invece titolare. Ne consegue la inammissibilità del reclamo dell’A.S.D. Atlante Grosseto che non riveste la qualità di parte del procedimento conclusosi con la decisione del Tribunale Federale Nazionale Sezione Tesseramenti qui impugnata, come richiesto dall’art. 37, comma 1, lett. a) C.G.S., per dare legittimo ingresso al procedimento dinanzi a questa Corte. Per questi motivi la C.F.A. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Atlante Grosseto di Grosseto. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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