DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 398 Comunicato Ufficiale N. 398 del 22.01.2015 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 4.1.1 CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 UNDER 21 GARE DEL 04/01/2015:A.S.D. Thiene Zanè Calcio a 5 – A.S,D. Eurogiorgione C5
DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 398
Comunicato Ufficiale N. 398 del 22.01.2015 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
4.1.1 CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 UNDER 21 GARE DEL 04/01/2015:A.S.D. Thiene Zanè Calcio a 5 – A.S,D. Eurogiorgione C5 Reclamo proposto dalla Società A.S.D. Thiene Zanè C/5. La società Thiene Zanè ha proposto reclamo avverso l’esito della gara in oggetto adducendo la posizione irregolare di due calciatori impiegati dalla società avversaria, senza per altro aver cura di indicare i motivi della presunta irregolarità. In assenza di quanto sopra, la decisione pertanto viene assunta sulla base delle risultanze emerse presso il competente ufficio tesseramenti. I calciatori in questione sono Bensalim Hassan nato a Casablanca(Marocco) 23/04/1991 e Tilal Ajjoub nato anche esso a Casablanca (Marocco) il 15/09/1992, i quali, risultano essere stati tesserati presso la Società Eurogiorgione il primo dal 28/02/2013 e il secondo dal 02/10/2013. Inoltre, essendo stati tesserati per la FIGC prima del compimento del diciottesimo anno di età e non essendo mai stati tesserati precedentemente presso altra Federazione estera, risulta soddisfatto lo specifico requisito prescritto dal C.U. N° 1 del 2014 per la parte relativa ai limiti di partecipazione dei calciatori nelle gare dei campionati Under 21. Di conseguenza hanno preso parte a pieno titolo alla gara in oggetto. P.Q.M. Di conseguenza, a scioglimento della riserva di cui al C.U. N. 339 del 07.01.2014 si respinge il ricorso in quanto inammissibile e si omologa il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell’incontro Thiene Zanè – Eurogiorgione 4 – 6 - La tassa di reclamo viene addebitata.
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