F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 050TFN del 15 Aprile 2015 (142) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO NAPOLITANO (Presidente della Soc. ASD Domina Neapolis Academy) e della Società ASD DOMINA NEAPOLIS ACADEMY – (nota n. 7532/525pf14-15/SS/fda del 18.3.2015).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 050TFN del 15 Aprile 2015 (142) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO NAPOLITANO (Presidente della Soc. ASD Domina Neapolis Academy) e della Società ASD DOMINA NEAPOLIS ACADEMY - (nota n. 7532/525pf14-15/SS/fda del 18.3.2015). La Segreteria della LND – Dipartimento Calcio Femminile con email datata 18 febbraio 2015 portava a conoscenza della Procura Federale una segnalazione del Segretario di tale Dipartimento in merito alla pubblicazione sulla pagina facebook della referente per il calcio femminile della AIC di un commento relativo al Presidente della FLND sig. Felice Belloli e della risposta data a tale commento da parte del sig. Francesco Antonio Napolitano, Presidente della Società ASD Domina Neapolis Accademy, nella quale si 6 Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. disciplinare - SS 2014-2015 ravvisavano espressioni offensive in danno del predetto sig. Belloli, suscettibili di lederne la reputazione. Il commento si riferiva alla notizia del rifiuto del Presidente Belloli ad un’offerta della Rai per la trasmissione su Rai Sport di partite di calcio femminile, la cui risposta era stata del seguente tenore: “e questo sarebbe la persona umile che desidera una collaborazione dei presidenti per il rilancio e lo sviluppo del calcio femminile ??? Ma piglioncul…..chiedo scusa per il francesismo”. La Procura Federale, sulla base di tale segnalazione e del cartaceo allegato, in data 18 marzo 2015 deferiva a questa sezione disciplinare del Tribunale Federale Nazionale il sig. Francesco Napolitano, nella qualità di Presidente della Società ASD Domina Neapolis Accademy e la stessa Società ASD Domina Neapolis Accademy, per violazione quanto al primo degli artt. 1 bis, comma 1 e 5 comma 1 CGS, quanto alla seconda a titolo di responsabilità diretta ai sensi degli artt. 4 comma 1 e 5 comma 2 CGS stante l’incolpazione del proprio Presidente. Alla riunione odierna, la Procura Federale, in una all’accoglimento del deferimento, ha chiesto l’applicazione delle seguenti sanzioni: inibizione di mesi 3 (tre) a carico del sig. Francesco Antonio Napolitano; ammenda di € 500,00 (euro cinquecento) per la Società ASD Domina Neapolis Accademy. È comparso il sig. Napolitano di persona, il quale ha confermato l’espressione che gli è stata attribuita, che ha inteso inserire nell’ambito di una situazione di malessere che era maturata nel rapporto con la Presidenza della LND Femminile; ha chiesto che fosse acquisita agli atti la documentazione afferente tale situazione; ha precisato che il face book è personale e non appartiene alla Società; si è rimesso all’equità di questo Tribunale. La Procura Federale non si è opposta all’acquisizione di detta documentazione. Il Tribunale Federale Nazionale sezione disciplinare osserva quanto. Non è contestabile che l’espressione “pigliancul” contenuta nel messaggio facebook e scritta dal sig. Napolitano costituisca lesione della reputazione del Presidente sig. Felice Belloli e che siffatta espressione non risulta che sia stata smentita né tanto meno rettificata da chi l’ha scritta, sicchè la violazione contestata al sig. Napolitano è in effetti pienamente esistente, senza che può nel contempo dubitarsi che l’espressione suddetta, perché presente su facebook, sia da considerarsi comunque pubblica a tutti gli effetti. La documentazione prodotta dal deferito non attiene al caso dedotto nel presente procedimento ed è pertanto inconferente. Il deferimento va pertanto accolto, con applicazioni di sanzioni ridotte rispetto al chiesto, perché ritenute maggiormente commisurate alle violazioni contestate. P.Q.M. Infligge al sig. Francesco Napolitano l’inibizione di mesi 2 (due) ed alla Società ASD Domina Neapolis Accademy l’ammenda di € 300,00 (trecento/00).
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