COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 82 DEL 30.04.2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale della F.I.G.C. Nei confronti di : del Sig. Ait MHAND HAKIM – calciatore tesserato Pol. Stientese A.S.D. della Società Pol. STIENTESE A.S.D. La Procura Federale della F.I.G.C.
COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 82 DEL 30.04.2015
Delibere del Tribunale Federale Territoriale
Deferimento della Procura Federale della F.I.G.C. Nei confronti di : del Sig. Ait MHAND HAKIM – calciatore tesserato Pol. Stientese A.S.D. della Società Pol. STIENTESE A.S.D. La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 30/3/2015 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : il Sig. Ait MHAND HAKIM – Calciatore tesserato Pol. Stientese “per rispondere della violazione dei doveri di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1 del C.G.S. nonché degli articoli 11, comma 1 e 12, comma 5, stesso Codice per avere, dall’8 al 10 gennaio scorso, subito dopo l’attentato terroristico di Parigi alla rivista Charlie Hebdo, che ha causato la morte di 12 Persone, postato sul proprio profilo facebook una serie di messaggi aventi il seguente letterale tenore : <>. Poi neanche una foto con il sangue. Forse muoiono di paura .. ma dai su … vogliamo un po’ di sangue cazzo. E quelli che parlavano tanto x parlare tipo Salvini che vuole qualche voto in più. Democratici del cazzo dove eravate quando Israele ha ammazzato in 25 gg più di 600 bambini. Siete voi che avete creato la prima guerra mondiale x soldi. La seconda guerra mondiale x soldi. E adesso in Iraq, Libia, Egitto, Serbia, mafiosi del cazzo. Ma , esprimendo in questo modo assenso e compiacimento per l’atto terroristico e rammarico per il numero di vittime, ponendo così in essere comportamenti discriminatori e inneggianti alla violenza”. La Società Pol. Stientese A.S.D. “per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4,comma 2 del C.G.S., nonché dell’art. 11,comma 4 e articolo 12,comma 5 del C.G.S. concernenti la responsabilità per comportamenti discriminatori e inneggianti alla violenza, in virtù di quanto ascritto al suo tesserato”. Il Tribunale Federale Territoriale, preliminarmente, ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza del 28/4/2015. AI dibattimento del 28/4/2015 sono risultati presenti : il Sig. Ait MHAND HAKIM calciatore tesserato Pol. Stientese A.S.D. la Società Pol. Stientese A.S.D. rappresentata dal Sig. Zanella Eugenio (Presidente) e assistita dall’Avv. Enrico FERRARESE del Foro di Rovigo l’Avv. Gianmaria CAMICI e il Dott. Salvatore SCIUTO in rappresentanza della Procura Federale della F.I.G.C. Il Rappresentante della Procura, Dott. CAMICI, ha illustrato il contenuto e le ragioni del deferimento, evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo e conclude proponendo i seguenti provvedimenti disciplinari : a carico del Sig. Ait MHAND HAKIM : calciatore tesserato Pol. Stientese A.S.D. : squalifica per due anni a carico della Società Pol. Stientese A.S.D. : ammenda di € 600,00.- Il calciatore deferito a sua difesa ha affermato : “il collegamento tra il sottoscritto e la Società che appartengo” è stato fatto unicamente da un pubblicista della voce di Rovigo, probabilmente avvalendosi del fatto che risulta mio “amico in face book” ed era perciò a conoscenza della mia attività sportiva. Peraltro risultano miei “amici” in face book altre persone che normalmente scrivono per i quotidiani locali che raccontano episodi sportivi riguardanti anche la mia squadra”. Ha preso poi la parola l’Avvocato Ferrarese difensore della Società Pol. Stientese, Il quale riportandosi alla memoria difensiva presentata e depositata in atti, ha precisato che il provvedimento assunto dalla società di sospendere il proprio calciatore ha avuto natura cautelativa e di opportunità attesa le conseguenze che il fatto di far giocare il calciatore avrebbero potuto avere a livello “sociale” e di ordine pubblico, in attesa che i fatti venissero chiariti dagli organi competenti. Pregiudizialmente il Tribunale Federale Territoriale, sebbene ritenga di stigmatizzare e qualificare come riprovevole la condotta assunta dal sig. Ait Mhand Hakim per gravità ed offensività delle dichiarazioni dallo stesso rese a mezzo social network, ritene che nel caso di specie sussista difetto di giurisdizione. Invero, prendendo le mosse dal dettato normativo in cui si definisce il rapporto tra giustizia sportiva e giurisdizione ordinaria, civile ed amministrativa contenuta nel d.l. n. 220 del 19 agosto 2003, recante “Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva”, convertito dalla l. n. 280 del 2003, si osserva che: Sono devolute alla giustizia sportiva, fatta eccezione per i profili di rilevanza per l'ordinamento giuridico generale, le controversie afferenti: a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive; b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive. E’ stato precisato dalla Corte di Cass. S.U. 23 marzo 2004 n. 5775 che la previsione sub b), che qui maggiormente interessa, riguarda questioni che nascono da comportamenti rilevanti sul piano disciplinare, derivanti dalla violazione, da parte degli associati, di norme anch’esse interne all’ordinamento sportivo. Anche la giurisprudenza amministrativa (ex multis, Cons. Stato, Sez.VI, 17 aprile 2009 n.2333; Cons. Stato, 25 novembre 2008, n. 5782) ha ribadito il principio per cui la giustizia sportiva costituisce lo strumento di tutela per le ipotesi in cui si discute dell'applicazione delle regole sportive, mentre la giurisdizione statale è chiamata a risolvere le controversie che presentino una rilevanza per l'ordinamento generale, concernendo la violazione di diritti soggettivi o interessi legittimi. Delineato il perimetro normativo e giurisprudenziale, si evidenzia come anche la norma comportamentale di giustizia domestica endofederale: art. 1bis - primo comma del Codice di Giustizia Sportiva, contempla, tra i doveri e gli obblighi generali, quello di: "comportarsi secondo principi di lealtà, correttezza e probitá in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva". Alla luce di quanto testé accennato, pare che la condotta assunta dal sig. Ait Mhand Hakimdi si sia consumata in un ambito spazio-temporale totalmente avulso da quello sportivo, essendo priva di ogni "rapporto di causalità necessaria" riconducibile all'alveo dell'attività sportiva dilettantistica. Questo tribunale ritiene che il sindacato posto a presidio dell'applicazione delle regole sportive e delle valutazioni di carattere tecnico non debba tracimare su valutazioni inerenti la sfera privata di ogni singolo individuo, in quanto aventi rilevanza esclusivamente per l'ordinamento generale. Il collegamento con l'ambito sportivo delle dichiarazioni rese dal sig. Ait Mhand Hakimdi è stato forzato dalla sola eclatanza mediatica che ha equiparato l'autore delle dichiarazioni illecite con il calciatore della Stientese A.S.D., non tenendo in debito conto, però, che le stesse dichiarazioni non erano state fatte all'interno di un impianto sportivo né a nome e per conto della società, ma a titolo strettamente personale ed al di fuori di ogni attività sportiva. Diversamente opinando l'azione disciplinare, sarebbe eccessivamente discrezionale, perseguendo condotte illegali piuttosto che altre in virtù di valutazioni che esulando dall'alveo sportivo, incidono, invece, nella sfera privata di ogni sportivo. P.Q.M. Il tribunale Federale Territoriale, definitivamente pronunziando, dichiara il difetto di giurisdizione del Tribunale Federale Territoriale in relazione al deferimento avanzato dalla Procura Federale, sia per quanto attiene la condotta assunta dal sig. Ait Mhand Hakimdi che, di conseguenza, per quanto riguarda la responsabilità oggettiva asseritamente ascritta alla Polisportiva Stientese A.S.D.
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