F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 022/CFA del 22 Gennaio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 054/CFA del 12 Maggio 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO DELL’A.S.D. PATERNO’ 1908 AVVERSO LE SANZIONI: – INIBIZIONE PER MESI 6 ALLA SIG.RA AMATO STEFANIA; – PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA E AMMENDA DI € 650,00 ALLA SOCIETÀ A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4, COMMA 1 C.G.S. PER L’OPERATO ASCRITTO AL SUO PRESIDENTE, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 8, COMMA 15 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER, COMMA 11 N.O.I.F. – NOTA N. 6466/766 PF13/14/MS/VDB DELL’8.5.2014 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso C.R. Sicilia – Com. Uff. n. 124/TFT del 14.10.2014)

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 022/CFA del 22 Gennaio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 054/CFA del 12 Maggio 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO DELL’A.S.D. PATERNO’ 1908 AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE PER MESI 6 ALLA SIG.RA AMATO STEFANIA; - PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA E AMMENDA DI € 650,00 ALLA SOCIETÀ A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4, COMMA 1 C.G.S. PER L’OPERATO ASCRITTO AL SUO PRESIDENTE, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 8, COMMA 15 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER, COMMA 11 N.O.I.F. – NOTA N. 6466/766 PF13/14/MS/VDB DELL’8.5.2014 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso C.R. Sicilia – Com. Uff. n. 124/TFT del 14.10.2014) Con atto dell’8.5.2014, prot. 6466/766 pf 13-14 /MS/vdb, il Procuratore Federale ha deferito dinanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale (CDT) presso il Comitato Regionale Sicilia: a) la Signora Amato Stefania, n.q. di Presidente del Comprensorio Normanno all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. e dell’art. 8 comma 15 C.G.S. in relazione all’art. 94 ter comma 11 N.O.I.F., per non avere ottemperato alla decisione della Commissione Accordi Economici preso la L.N.D. prot. n. 62 del 18.12.2013, emessa all’esito del reclamo proposto dal calciatore Mondello Alberto; b) la Pol. D. Comprensorio Normanno per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 C.G.S. per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio Presidente. Il Tribunale Federale Territoriale (già Commissione Disciplinare Territoriale), con decisione pubblicata su Com. Uff. n. 124/TFT del 14.10.2014, rilevato che con nota del 10.2.2014 il sig. Alberto Mondello, calciatore già tesserato per il Comprensorio Normanno, aveva segnalato che alla suddetta data la Società non aveva ottemperato alla decisione della C.A.E. del 18.12.2013 n. 62/CAE/2013-14prot., con cui quest’ultima era stata condannata a corrispondergli l’importo di € 3.000,00, rilevato che la decisione in parola era stata notificata alla società in data 2.1.2014, ha ritenuto provato l’inadempimento della società la quale, alla data del 10.2.2014, non aveva ancora corrisposto quanto dovuto al sig. Alberto Mondello. Per tali motivi, visto l’articolo 8 commi 9 e 10 C.G.S., ha disposto applicarsi: a) alla sig. Stefania Amato la sanzione della inibizione per mesi 6; b) alla A.S.D. Paternò 1908 (già Pol. D. Comprensorio Normanno) la sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica ed € 650,00 di ammenda. Avverso tale decisione, la A.S.D. Paternò 1908, nelle more succeduta alla Pol. D. Comprensorio Normanno, ha preannunciato reclamo con comunicazione del 17.10.2014 a firma del Sig. Licciardello Carmelo nella qualità di segretario con delega di firma della società, chiedendo la trasmissione della copia degli atti ufficiali. La Segreteria della Corte Federale d’appello ha quindi trasmesso i suddetti atti alla società reclamante con comunicazione del 12.11.2014. In data 29.11.2014, la società Paternò ha fatto pervenire i motivi del proprio reclamo con atto (datato 18.11.2014) a firma del Sig. Amato Giuseppe qualificatosi vice-presidente con delega alla firma della società. Con tale atto la società Paternò introduce argomentazioni volte sostanzialmente a giustificare il proprio inadempimento che, di fatto, rimane incontestato; il mancato tempestivo pagamento in favore del calciatore Mondello dell’importo disposto dalla decisione della CAE sarebbe infatti imputabile ad un preteso disguido nella comunicazione del codice IBAN del conto corrente che avrebbe dovuto essere utilizzato dalla società per il trasferimento della somma di denaro. Pertanto, la società reclamante chiede di valutare favorevolmente il proprio contegno in buona fede e, quindi, di “potere convenire con il Procuratore Federale per l’applicazione della sanzione della squalifica di tre mesi del Presidente Amato Stefania, dimezzando la pena inflitta per avere saldato la vertenza ed € 500,00 (cinquecento/euro) commutando il punto di penalizzazione in sanzione pecuniaria, in aggiunta ai 650,00 come da Com. Uff. in oggetto, tale richiesta come ai sensi dell’art. 32 sexies C.G.S.” (cfr. atto di reclamo). La Corte ritiene che il reclamo sia in primo luogo improcedibile. Risulta infatti che i motivi di reclamo siano stati spediti dalla società Paternò in data 29.11.2014 e quindi ben 17 giorni dopo il ricevimento della copia degli atti del procedimento trasmessi alla società dalla Segreteria della Corte Federale d’appello in data 12.11.2014. Ai sensi dell’art. 37.1 C.G.S., nel caso di richiesta dei documenti ufficiali, l’appellante deve inviare i motivi di reclamo entro il settimo giorno successivo a quello in cui ha ricevuto copia degli stessi. Ai sensi dell’art. 38.6 C.G.S. tutti i termini previsti dal Codice sono perentori. L’avere disatteso il termine perentorio rende quindi in primo luogo improcedibile il reclamo. Tale pregiudiziale motivo di improcedibilità esime naturalmente il giudicante dall’ulteriore esame del gravame. Tuttavia, la Corte, sempre in via preliminare, ritiene di dovere sottolineare come il reclamo si presenti comunque inammissibile anche per un altro ordine di ragioni; in effetti l’iniziativa della società Paternò, benché formalmente introdotta davanti alla Corte Federale, quale giudice di secondo grado sui ricorsi presentati avverso le decisioni dei Tribunali Federali a livello territoriale (art. 31.1 lett. b C.G.S.), nella sostanza, non risolvendosi nella richiesta di riforma della decisione del primo Giudice bensì in una istanza ex art. 32 sexies C.G.S. per l’applicazione della sanzione su richiesta e senza incolpazione, si palesa irricevibile da parte di questa Corte difettando in capo alla Corte Federale d’appello la possibilità di ricevere l’istanza e la competenza a provvedervi. Per questi motivi la C.F.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Paternò 1908 di Paternò (Catania) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it