F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 084/CSA del 20 Marzo 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 114/CSA del 28 Maggio 2015 e su www.figc.it 7. RICORSO ASCOLI PICCHIO F.C. 1898 SpACON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA EX ART. 36 BIS, COMMA 7 C.G.S., AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE PELAGATTI CARLO SEGUITO GARA GUBBIO/ASCOLI PICCHIO DEL 14.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 163/DIV del 16.3.2015)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 084/CSA del 20 Marzo 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 114/CSA del 28 Maggio 2015 e su www.figc.it
7. RICORSO ASCOLI PICCHIO F.C. 1898 SpACON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA EX ART. 36 BIS, COMMA 7 C.G.S., AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE PELAGATTI CARLO SEGUITO GARA GUBBIO/ASCOLI PICCHIO DEL 14.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 163/DIV del 16.3.2015)
L’Ascoli Picchio F.C. 1898, come rappresentata e difesa, ha proposto dichiarazione di reclamo con procedimento d’urgenza avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega italiana calcio professionistico, pubblicata sul Com. Uff. n. 163 del 16.3.2015, con la quale, con riferimento alla gara Gubbio/Ascoli del 14.3.2015, è stata inflitta al sig. Carlo Pelagatti, calciatore tesserato della stessa reclamante, la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara. Nel provvedimento impugnato dalla società Ascoli Picchio, con riferimento, appunto, alla squalifica di cui trattasi, si legge: «per atto di violenza verso un avversario con il pallone non a distanza di gioco». Con motivi di reclamo pervenuti prima dell’apertura del dibattimento la società Ascoli offre una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dal direttore di gara. In particolare, secondo la società reclamante, il calciatore che ha poi subito il fallo, «riusciva a raggiungere il pallone prima del bianconero, spostandolo leggermente in avanti con il piede sinistro, senza tuttavia perderne la disponibilità. Pelagatti giungeva quindi con un attimo di ritardo sul pallone ed andava a colpire la caviglia sinistra dell’avversario in modo scomposto, proprio a causa dello sbilanciamento provocato dal precedente contrasto con l’avversario». In altri termini, a dire della reclamante «l’intervento del calciatore Pelagatti è stato quindi un gesto scomposto, ma causato dalla perdita di equilibrio generata dal precedente contrasto con altro avversario; non violento tanto che il calciatore avversario rientrava in campo senza conseguenze, come riferito dallo stesso arbitro nel referto; non intenzionale poiché la volontà del calciatore era evidentemente quella di colpire il pallone e non l’avversario al momento del contatto». Ritiene, in definitiva, la società reclamante che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo sia eccessiva per mancanza dei connotati di violenza ed intenzionalità, chiedendo, pertanto, la riduzione della sanzione da due giornate ad una giornata di gara di squalifica. Il reclamo non può trovare accoglimento. Dalle risultanze del referto ufficiale di gara, accompagnato dalla nota efficacia privilegiata, si rinviene una ricostruzione puntuale e sufficientemente dettagliata del comportamento oggetto di sanzione. Si legge nel predetto rapporto di gara: «A gioco in svolgimento e con pallone non più a distanza di gioco, entrava sulla caviglia con piede a martello nei confronti del n. 10 del Gubbio. Quest’ultimo usciva dal terreno di gioco per le cure del caso rientrando successivamente senza conseguenze». Non vi è dubbio che la condotta del calciatore Pelagatti, seppur non connotata dalle caratteristiche dell’intervento intenzionalmente violento (e, dunque, riferibile alla fattispecie 9 disciplinata dall’art. 19, comma 4, lett. b, C.G.S.) si sostanzia in una condotta gravemente antisportiva, punita, ai sensi della disposizione di cui all’art. 19, comma 4, lett. a), C.G.S., con la sanzione minima di 2 giornate di squalifica. Infatti, il calciatore dell’Ascoli Picchio F.C. 1898 è intervenuto in un contrasto in modo pericoloso e violento, colpendo un calciatore avversario e provocando allo stesso dolore o comunque conseguenze, seppur momentanee, tanto è vero che lo stesso è dovuto uscire dal terreno di gioco per le cure del caso. Irrilevante, sotto tale profilo, ai fini dell’applicazione della sanzione nella misura minima edittale come determinata dal Giudice Sportivo, la circostanza che il calciatore avversario non abbia riportato specifiche conseguenze dannose, riuscendo a riprendere il gioco. Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Società Ascoli Picchio F.C. 1898 di Ascoli Piceno e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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