F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 102/CSA del 06 Maggio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 115/CSA del 28 Maggio 2015 e su www.figc.it 2. RICORSO DELLAS.F. AVERSA NORMANNA SRL AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA AVERSA NORMANNA/BARLETTA CALCIO DELL’11.4.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 188/DIV del 14.4.2015)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 102/CSA del 06 Maggio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 115/CSA del 28 Maggio 2015 e su www.figc.it
2. RICORSO DELLAS.F. AVERSA NORMANNA SRL AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA AVERSA NORMANNA/BARLETTA CALCIO DELL’11.4.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 188/DIV del 14.4.2015)
La S.F. Aversa Normanna S.r.l., con motivato e tempestivo reclamo, preceduto dal preavviso regolamentare, ha impugnato la sanzione dell’ammenda di €. 3.000.00 inflittale dal competente Giudice Sportivo, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 188/DIV del 14.04.2015, perché, in occasione della gara casalinga con la soc. Barletta, un proprio isolato sostenitore aveva rivolto espressioni di discriminazione razziale ad un calciatore di colore della squadra avversaria. A motivo dell’impugnazione la reclamante deduce quattro motivi di gravame che, ad eccezione dell’ultimo, vanno tutti disattesi. Con una prima doglianza la ricorrente invoca l’adozione di modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire comportamenti antisportivi: tale condotta, peraltro solo affermata e non documentata, non può costituire circostanza attenuante, individuando, viceversa, soltanto il compimento di un indubitabile dovere sportivo. Con un secondo motivo la stessa reclamante deduce di aver identificato il tifoso responsabile della violazione sanzionata, certificando tale affermazione con nota sottoscritta dal delegato alla sicurezza della Società. Tale documento, in quanto proveniente dalla stessa parte che lo invoca a proprio vantaggio, non può costituire prova in suo favore, tenuto altresì conto che l’identificazione del responsabile manca della sua individuazione concreta, come, del resto, confermato in sede di discussione dal difensore della reclamante. Con un terzo motivo l’Aversa Normanna eccepisce il regolare svolgimento della gara, ma tale argomentazione appare inidonea ad integrare circostanza attenuante perché l’eventuale irregolarità della partita avrebbe determinato ben altre e diverse sanzioni. 3 Merita, viceversa, accoglimento l’ultimo motivo d’impugnazione, con il quale l’Aversa Normanna, richiamando numerosi precedenti, eccepisce l’inadeguatezza per eccesso della sanzione, considerando, in particolare, che la concreta fattispecie antiregolamentare era stata realizzata da un solo sostenitore, mentre in altre occasioni sanzioni concernenti gruppi di tifosi avevano determinato ammende più lievi. Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.F. Aversa Normanna Srl di Aversa (Caserta) riduce la sanzione dell’ammenda ad € 1.500,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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