F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 102/CSA del 06 Maggio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 115/CSA del 28 Maggio 2015 e su www.figc.it 5. RICORSODEL SSDRL PIACENZA CALCIO 1919AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.500,00 E DIFFIDA INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA DI PLAY-OFF DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, PIACENZA CALCIO 1919/FORTIS JUVENTUS DEL 25.4.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 86 del 27.4.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 102/CSA del 06 Maggio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 115/CSA del 28 Maggio 2015 e su www.figc.it 5. RICORSODEL SSDRL PIACENZA CALCIO 1919AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.500,00 E DIFFIDA INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA DI PLAY-OFF DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, PIACENZA CALCIO 1919/FORTIS JUVENTUS DEL 25.4.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 86 del 27.4.2015) Con preavviso e successivo reclamo tempestivamente e ritualmente introdotti, la Piacenza Calcio 1919 S.S.D.R.L. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 86 del 27.4.2015, con la quale veniva erogata nei confronti di essa reclamante l’ammenda di €. 2.500,00 con diffida, in conseguenza di espressioni discriminatorie per motivi di razza pronunciate dai propri sostenitori nei confronti di un calciatore avversario, nonché offensive e minacciose nei confronti della Terna arbitrale. Assume la soc. Piacenza che la refertazione sarebbe imprecisa e pertanto non potrebbe dar luogo ad alcuna sanzione, anche perché gli insulti razzisti, ascoltati soltanto dal Direttore di gara, non rivestirebbero la caratteristica di effettiva percezione, indispensabile presupposto della irrogata ammenda. Quanto alle espressioni offensive e minacciose rivolte agli Ufficiali di gara, il reclamo eccepisce che la distanza del pubblico dal campo avrebbe loro impedito di ascoltare, e quindi refertare, gli atti di scherno considerati dal Giudice Sportivo. In subordine, la reclamante invoca la riduzione dell’ammenda, ritenendola eccessiva. A parere della Corte il reclamo è totalmente infondato. Contrariamente all’assunto di parte, il rapporto arbitrale risulta particolarmente circostanziato, riferendo, tra l’altro, dei cori inneggianti al nazismo e degli insulti rivolti sia all’Associazione che alla intera Categoria Arbitrale; il documento, pertanto, realizza la caratteristica di piena prova in giudizio ex art. 35 C.G.S., anche perché, contrariamente all’assunto di parte, la refertazione considerata è resa dal Direttore di gara, non da uno dei due Assistenti come lamentato nell’impugnazione. A fronte del rapporto puntuale e particolareggiato, il reclamo non merita accoglimento, con assorbimento della relativa tassa. Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società SSDRL Piacenza Calcio di Piacenza. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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