F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 107/CSA del 19 Maggio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 116/CSA del 28 Maggio 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO DELL’A.S.D. PESCARA AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA SEMIFINALI ANDATA PLAY OFF SCUDETTO ACQUA E SAPONE/PESCARA DEL 15.5.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 730 del 18.5.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 107/CSA del 19 Maggio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 116/CSA del 28 Maggio 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO DELL’A.S.D. PESCARA AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA SEMIFINALI ANDATA PLAY OFF SCUDETTO ACQUA E SAPONE/PESCARA DEL 15.5.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 730 del 18.5.2015) Con preannuncio-richiesta atti in data 18.5.2015 e successivo Reclamo in via d’urgenza, l’A.S.D. Pescara Calcio A5 ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Divisione Calcio a Cinque, pubblicata sul Com. Uff. n. 730 del 18.5.2015, con la quale, in relazione alla gara Acquasapone/Pescara del 15.5.2015, è stata comminata ai calciatori della reclamante Marco Ercolessi, Javier Adolfo Salas e Rogerio Rocha Da Silva la squalifica per una giornata di gara in conseguenza di comportamento offensivo e minaccioso nei confronti di calciatori avversari. A motivo dell’impugnazione, la società Pescara esclude la partecipazione dei soggetti sanzionati agli episodi contestati ed al fine di comprovare tale assunto sollecita l’acquisizione della prova televisiva, chiedendo, di conseguenza, l’accertamento dell’erronea identificazione delle persone coinvolte nell’episodio incriminato e, per l’effetto, l’annullamento delle sanzioni. Osserva preliminarmente la Corte che il reclamo in via d’urgenza viene escluso dall’art. 36bis.8 C.G.S. “nel caso di squalifica per una gara”, ma tale facoltà viene ripristinata dalla stessa norma laddove soggiunge: “salvo che si tratti di procedimenti nei quali è ammissibile l’uso di immagini televisive come fonte di prova”. La reclamante, ritenendo utilizzabile nella fattispecie la riprodotta previsione regolamentare, ha quindi adottato la procedura d’urgenza, chiedendo in via istruttoria di “concedere l’ingresso della prova televisiva”. Tale richiesta, tuttavia, non può che venir disattesa in base alla previsione dell’art. 35.1.4 C.G.S. in virtù del quale“l’esame di filmati didocumentata provenienza”possono essere richiesti in relazione a gare della L.N.D. “limitatamente ai fatti di condotta violenta o concernenti l’uso di espressione blasfema”, da escludersi nella fattispecie in quanto la sanzione è stata irrogata “per comportamento offensivo e minaccioso”. Il reclamo, articolato unicamente sull’erroneità dei rapporti in atti, va pertanto respinto dal momento che gli stessi, in virtù dell’art. 35.1 sempre C.G.S. e della più che consolidata giurisprudenza in materia, fanno piena prova delle circostanze di fatto refertate e, quindi, dei comportamenti antiregolamentari tenuti nel corso della gara per cui è processo dai giocatori sanzionati. Ad avviso della Corte appare opportuno ulteriormente osservare che tanto i rapporti dei tre Arbitri, quanto la segnalazione del Collaboratore della Procura Federale, riferiscono in maniera particolareggiata e pressochè identica le condotte osservate dai calciatori squalificati, integranti quei 2 comportamenti offensivi e minacciosi considerati dal Giudice Sportivo che li ha meglio valutati rispetto alla definizione “provocatori” utilizzata dai rapporti in discorso. Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Pescara di Pescara e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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