• Stagione sportiva: 2014/2015
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 044/CFA del 14 Aprile 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 063/CFA del 28 Maggio 2015 e su www.figc.it
1. RICORSO DEL BOLOGNA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA, DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, INFLITTA ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 85, LETT. A), PARAGRAFO VII), N.O.I.F. IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 3 C.G.S., ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE (NOTA N. 5129/25 PF14-15 SP/BLP DEL 20.1.2015) – (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 30/TFN del 17.2.2015)
2. RICORSO DEL SIG. ALBANO GUARALDI AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 85, LETT. A), PARAGRAFO VII, N.O.I.F. IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 3 C.G.S. (NOTA N. 5129/25 PF 14-15SP/BLP DEL 20.1.2015) (Delibera del Tribunale Nazionale Federale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 30/TFN del 17.2.2015)
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 044/CFA del 14 Aprile 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 063/CFA del 28 Maggio 2015 e su www.figc.it
1. RICORSO DEL BOLOGNA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA, DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, INFLITTA ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 85, LETT. A), PARAGRAFO VII), N.O.I.F. IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 3 C.G.S., ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE (NOTA N. 5129/25 PF14-15 SP/BLP DEL 20.1.2015) - (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 30/TFN del 17.2.2015)
2. RICORSO DEL SIG. ALBANO GUARALDI AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 85, LETT. A), PARAGRAFO VII, N.O.I.F. IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 3 C.G.S. (NOTA N. 5129/25 PF 14-15SP/BLP DEL 20.1.2015) (Delibera del Tribunale Nazionale Federale - Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 30/TFN del 17.2.2015)
Con decisione resa pubblica con Com. Uff. n. 30 del 17.2.2015 il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, ritenendo fondato il deferimento del Sig. Albano Guaraldi e del Bologna F.C. 1909 operato dalla Procura Federale, irrogava al Sig. Guaraldi la sanzione della inibizione per mesi tre e al Bologna F.C. la sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica. Avverso la decisione del giudice di prime cure, hanno interposto reclamo sia il Sig. Guaraldi che il Bologna F.C. chiedendo il proscioglimento degli incolpati e, in subordine, quanto al Bologna F.C., la irrogazione della sanzione dell’ammenda. Alla riunione odierna è comparso il difensore dei reclamanti, il quale ha ulteriormente illustrato le proprie argomentazioni difensive, richiamandosi alle conclusioni già rassegnate. E’ intervenuto il rappresentante della Procura Federale che ha argomentatamente insistito per l’integrale rigetto dei reclami in esame. La Corte Federale d’Appello Nazionale, preliminarmente disposta la riunione, per le evidenti ragioni di connessione, dei due reclami presentati avverso la medesima decisione del giudice di prime cure, letti gli atti di gravame, sentiti il difensore dei reclamanti e il rappresentante della Procura Federale ed esaminati gli atti ufficiali, ritiene di dover accogliere, in riforma della decisione del T.F.N., la domanda di proscioglimento avanzata con i reclami in esame. Occorre, sia pure in maniera sintetica, ripercorrere i passaggi che hanno quindi condotto alla decisione in questa sede reclamata. L’intera vicenda origina dal deferimento degli odierni reclamanti al T.F.N., operato dalla Procura Federale con atto del 21.8.2014, per violazione delle disposizioni N.O.I.F. inerenti il pagamento delle ritenute IRPEF relative agli emolumenti dovuti dal Bologna F.C. ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2014. Il Tribunale Federale Nazionale, con decisione pubblicata con Com. Uff. n. 12/TFN del 14 ottobre 2014, ha quindi dichiarato “improcedibile il deferimento” e rimesso gli atti alla Procura Federale. A detto dispositivo il Tribunale è pervenuto in ragione della condivisione delle deduzioni difensive dei deferiti che avevano lamentato la mancata osservanza, da parte della Procura Federale, degli adempimenti prescritti dagli artt. 32 ter, 32 quinquies e 32 sexies C.G.S. In altri termini, ritenuta l’applicabilità al deferimento operato in data 21.8.2014 delle nuove disposizioni del C.G.S., poiché entrate in vigore il 2.8.2014, il primo Giudice ha ritenuto fondate le deduzioni dei deferiti in ordine alla mancata osservanza da parte della Procura degli adempimenti prescritti dalle citate disposizioni, in motivazione esplicitando che in ragione del riscontrato vizio, “occorre provvedere alla remissione in termini dei deferiti onde gli stessi potranno correttamente avvalersi del diritto di difesa così come espressamente previsto e regolato dalle norme del nuovo Codice di Giustizia Sportiva”. La Procura Federale, esperiti i passaggi previsti dal nuovo C.G.S., ha quindi nuovamente deferito il Bologna e il sig. Guaraldi davanti al Tribunale Federale Nazionale con atto del 20.1.2015. I deferiti hanno, a questo punto, eccepito innanzi al citato Tribunale l’intervenuta estinzione del giudizio disciplinare ai sensi dell’art. 34 bis C.G.S.. Il primo Giudice, con la decisione ora reclamata, ha ritenuto infondata l’eccezione di intervenuta estinzione del giudizio disciplinare, ha affermato che il primo deferimento ha cessato i suoi effetti con la dichiarazione di improcedibilità dello stesso e che la Procura ha proposto il secondo deferimento nel rispetto dei termini di prescrizione dell’illecito disciplinare. Fatte queste premesse, il primo giudice, ritenendo nel merito sussistente la responsabilità disciplinare dei deferiti, ha loro irrogato le sanzioni di cui si è innanzi detto. Di qui, infine, i due reclami rispettivamente proposti dal sig. Guaraldi e dal Bologna F.C. con cui è innanzitutto dedotta, in maniera invero molto articolata, la violazione del termine per la pronuncia della decisione di primo grado ex art. 34 bis citato e, limitatamente al reclamo del Bologna F.C., in via subordinata, anche contestata - nel merito - la sanzione irrogata. Ciò premesso, la Corte ricorda preliminarmente che ai sensi dell’invocato art. 34 bis C.G.S., rubricato “Termini di estinzione del giudizio disciplinare e termini di durata degli altri giudizi”, “Il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dalla data di esercizio dell’azione disciplinare…Se i termini non sono osservati per ciascuno dei gradi di merito, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d’ufficio, se l'incolpato non si oppone…L'estinzione del giudizio disciplinare estingue l'azione e tutti gli atti del procedimento, inclusa ogni eventuale decisione di merito, diventano inefficaci. L'azione estinta non può essere riproposta…” Può convenirsi con il primo giudice laddove statuisce che il termine di 90 giorni previsto dal citato art. 34 bis “non può che decorrere dal momento in cui il deferimento viene concretamente proposto”, essendo indubbio - ad avviso di questa Corte - che detto termine, proprio perché gravato dalla “sanzione” della estinzione del giudizio disciplinare ove non rispettato, non può che riguardare che la sola fase del giudizio di primo grado. Sarebbe dunque errato riferire il detto termine al procedimento disciplinare nella sua interezza, essendo di contro letteralmente e logicamente riferito alla fase tecnica del giudizio di primo grado. E’ tuttavia evidente che le inequivoche e innegabili esigenze di certezza dei tempi di definizione dei procedimenti disciplinari e, al contempo, di sollecita definizione degli stessi (esigenze che, unitamente a quelle di effettiva tutela del diritto di difesa e di completezza del contraddittorio, sono alla base delle novelle recate al C.G.S.), perdono di significato ove non sia individuato con certezza il dies a quo per il decorso del ricordato termine di 90 giorni. Non sussistono dubbi che detto termine iniziale, che la disposizione stessa riferisce alla “data di esercizio dell’azione disciplinare”, sia da individuare nella data in cui la Procura Federale deferisce con proprio formale atto al Tribunale il soggetto incolpato. A ciò consegue che erroneamente il Tribunale Federale Nazionale ha, con la decisione qui reclamata, ritenuto di poter procedere avendo a riferimento non già l’originario deferimento in data 21.8.2014, ma il successivo deferimento in data 20.1.2015. E’ agevole, infatti, rilevare che solo assumendo la data del secondo riferimento, quale dies a quo per il computo dei 90 giorni (termine entro il quale – pena l’estinzione del procedimento disciplinare – deve intervenire la decisione di prime cure), la decisione del Tribunale che irroga le sanzioni di cui trattasi risulta “tempestiva”. La Corte, tuttavia, è dell’avviso che il termine, allo stato, e quindi con riguardo alla normativa vigente, decorre dall’esercizio dell’azione disciplinare (cioè, ripetesi, dal deferimento), che sia (detto esercizio) validamente o meno operato. La circostanza per cui il deferimento in data 21.8.2014 fosse (peraltro verosimilmente in ragione della circostanza per cui le norme con lo stesso violate fossero – all’epoca - di recentissima introduzione) illegittimo, per come del resto conclamato dal Tribunale, non leva che con quel deferimento è stata comunque esercitata l’azione disciplinare. Diversamente opinando, nel senso cioè di consentire alla Procura Federale di ripetutamente formulare deferimenti fino alla formulazione di un deferimento legittimo ovvero validamente operato, condurrebbe alla inaccettabile conclusione di non avere certezza in ordine ai tempi di definizione dei procedimenti disciplinari, con grave vulnus alle ragioni della “difesa” dei soggetti deferiti, per di più in casi in cui, come nella specie, il deferimento si è rivelato fallace con riguardo alle garanzie procedimentali da riservare agli stessi incolpati. L’esposta conclusione non muta in ragione del rilievo per cui il secondo deferimento è intervenuto non essendo prescritto l’illecito disciplinare, atteso che mentre il termine di prescrizione dell’illecito rileva ai fini dell’esercizio dell’azione disciplinare, il termine per la decisione di prime cure è ancorato (in una logica decadenziale) al momento in cui detto esercizio è stato concretamente posto in essere. Il che, nel caso di specie, è avvenuto il 21 agosto2014. In questo senso è errata la tesi del Tribunale per avere con la decisione reclamata ritenuto che non fosse decorso il termine per la decisione di prime cure, invero in questo senso riproducendo l’erroneità della tesi già sostenuta con la prima decisione con cui il primo deferimento era dichiarato improcedibile. Ad avviso della Corte, infatti, la “improcedibilità” del deferimento, peraltro riveniente dall’accertamento della sua illegittimità per violazione di puntuali disposizioni del C.G.S., è in contraddizione logica con la rimessione in termini della Procura Federale, per quanto motivata con la così riconosciuta possibilità per i deferiti di avvalersi compiutamente del diritto di difesa già in quella fase. Giova rilevare, in fatto, come sia il primo che il secondo deferimento rechino il medesimo numero di protocollo, a conferma della non scindibilità dei deferimenti stessi e, del resto, gli illeciti contestati sono ovviamente gli stessi. Sulla scorta, quindi, delle svolte considerazioni, i reclami in esame, avuto riguardo alle peculiarità del caso di specie, vanno pertanto accolti. Per questi motivi la C.F.A., riuniti i ricorsi nn. 1) e 2) come sopra rispettivamente proposti dal Bologna F.C. S.p.A. di Bologna e dal Sig. Albano Guaraldi, li accoglie e, per l’effetto, dichiara estinti i procedimenti annullando le sanzioni inflitte. Dispone restituirsi le tasse reclamo.
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1. RICORSO DEL BOLOGNA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA, DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, INFLITTA ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 85, LETT. A), PARAGRAFO VII), N.O.I.F. IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 3 C.G.S., ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE (NOTA N. 5129/25 PF14-15 SP/BLP DEL 20.1.2015) – (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 30/TFN del 17.2.2015)
2. RICORSO DEL SIG. ALBANO GUARALDI AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 85, LETT. A), PARAGRAFO VII, N.O.I.F. IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 3 C.G.S. (NOTA N. 5129/25 PF 14-15SP/BLP DEL 20.1.2015) (Delibera del Tribunale Nazionale Federale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 30/TFN del 17.2.2015)"