• Stagione sportiva: 2014/2015
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 048/CFA del 25 Aprile 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 064/CFA del 28 Maggio 2015 e su www.figc.it
2. RICORSO Sig. LAURENZA NICOLA AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 10 COMMA 3 C.G.S., IN RELAZIONE AL TITOLO I, PARAGRAFO III), LETTERA A) PUNTO 2) DEL C.U. N. 143/A DEL 6 MAGGIO 2014 E DELLA DELIBERA F.I.G.C. N. 497/CF DEL 27 MAGGIO 2014 – NOTA N. 6258/242 PF14-15 SP/GB DEL 19.2.2015(Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 39/TFN del 19.3.2015).
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 048/CFA del 25 Aprile 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 064/CFA del 28 Maggio 2015 e su www.figc.it
2. RICORSO Sig. LAURENZA NICOLA AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 10 COMMA 3 C.G.S., IN RELAZIONE AL TITOLO I, PARAGRAFO III), LETTERA A) PUNTO 2) DEL C.U. N. 143/A DEL 6 MAGGIO 2014 E DELLA DELIBERA F.I.G.C. N. 497/CF DEL 27 MAGGIO 2014 - NOTA N. 6258/242 PF14-15 SP/GB DEL 19.2.2015(Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 39/TFN del 19.3.2015).
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 39/TFN del 19.3.2015, ha inflitto la sanzione dell’inibizione di mesi 6 al signor Laurenza Nicola Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante pro-tempore della società A.S. Varese 1910 S.p.A.. Tale decisione è stata assunta seguito deferimento del Procuratore Federale per la violazione di cui al Titolo I, paragrafo III), lettera A) punto 2) del Com. Uff. n. 143° del 6.5.2014 e della delibera F.I.G.C. n. 497/CF del 27.5.2014 recante proroga del termine dal 16.9.2014 al 16.10.2014, in relazione all’art. 10, comma 3, C.G.S. per non aver depositato presso Co.Vi.Soc entro il termine del 16.10.2014, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di maggio e giugno 2014. Avverso tale provvedimento il signor Laurenza Nicola ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Federale d’Appello con atto del 23.3.2015, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 10.4.2015, inoltrava formale rinuncia all’azione. Per questi motivi la C.F.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal sig. Laurenza Nicola, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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2. RICORSO Sig. LAURENZA NICOLA AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 10 COMMA 3 C.G.S., IN RELAZIONE AL TITOLO I, PARAGRAFO III), LETTERA A) PUNTO 2) DEL C.U. N. 143/A DEL 6 MAGGIO 2014 E DELLA DELIBERA F.I.G.C. N. 497/CF DEL 27 MAGGIO 2014 – NOTA N. 6258/242 PF14-15 SP/GB DEL 19.2.2015(Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 39/TFN del 19.3.2015)."