F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 065/CSA del 16 Febbraio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 120/CSA del 05 Giugno 2015 e su www.figc.it 2. RICORSO U.S.D. CAVESE 1919 AVVERSO LE SANZIONI: – AMMENDA DI € 3.000,00; – OBBLIGO DI DISPUTA DI 2 GARE A PORTE CHIUSE, INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CAVESE 1919/TARANTO F.C. 1927 DEL 18.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 79 del 21.1.2015)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 065/CSA del 16 Febbraio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 120/CSA del 05 Giugno 2015 e su www.figc.it
2. RICORSO U.S.D. CAVESE 1919 AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI € 3.000,00; - OBBLIGO DI DISPUTA DI 2 GARE A PORTE CHIUSE, INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CAVESE 1919/TARANTO F.C. 1927 DEL 18.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 79 del 21.1.2015)
La U.S.D. Cavese 1919 S.r.l. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 79 del 21.1.2015 con la quale, in riferimento alla gara tra U.S.D. Cavese 1919 S.r.l./Taranto Football Club 1927 del 18.1.2015, ha comminato le sanzioni dell’ammenda di € 3.000,00 e dell’obbligo di disputa di due gare a porte chiuse con la seguente motivazione: “per avere propri sostenitori, nel corso del primo tempo, acceso circa quindici fumogeni nel settore loro riservato di cui uno caduto all’interno del recinto di gioco e, dal quarto minuto all’ottavo minuto del secondo tempo acceso nel loro settore circa venti fumogeni, alcuni dei quali venivano lanciati su campo per destinazione. A causa dell’intenso fumo che si propagava sul terreno di gioco io Direttore di gara era costretto a sospendere la gara per circa quattro minuti. I medesimi sostenitori, inoltre, nel corso della gara facevano esplodere diverse bombe carta (circa cinque) di cui due nel settore loro riservato e tre nel recinto di gioco. Infine, al termine della gara, lanciavano una bottiglietta di plastica vuota all’indirizzo dei calciatori della società ospitata. Sanzione così determinata sia in considerazione della quantità del materiale pirotecnico utilizzato, e della idoneità dello stesso a cagionare danni alla integrità fisica dei presenti, sia per la recidiva specifica di cui ai Com. Uff. nn. 41, 44 e 68”. A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere la congrua riduzione delle sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo ha dedotto alcuni motivi. In particolare il ricorrente ha rilevato di aver svolto un’opera di collaborazione con le forze dell’ordine sia a fini preventivi che di vigilanza e ha evidenziato che la gara in questione ha avuto regolare svolgimento a prescindere dalle condotte attribuite ai tifosi locali. Il ricorrente ha infine richiamato alcuni precedenti giurisprudenziali in materia. Il ricorso appare privo di fondamento in quanto il comportamento dei sostenitori della U.S.D. Cavese 1919 S.r.l., puntualmente rilevato nel rapporto dell’arbitro nonchè in quello del commissario di campo, è stato particolarmente grave così da richiedere l’applicazione dell’art. 14 C.G.S. che prevede la responsabilità della società per fatti violenti dei sostenitori con la sanzione dell’ammenda e, in caso di società diffidata più volte, la sanzione della squalifica del campo non inferiore a 2 giornate. Il ricorso deve essere pertanto respinto non essendovi motivo per distaccarsi dalla decisione assunta dal Giudice Sportivo sulla scorta del puntuale rapporto arbitrale. Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S.D. Cavese 1919 di Cava de’ Tirreni (Salerno). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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