F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 117/CSA del 29 Maggio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 122/CSA del 05 Giugno 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO DEL CALC. RAJCIC IVAN, TESSERATO F.C. CASERTANA S.R.L., AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA SALERNITANA/CASERTANA DEL 9.5.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 205/DIV del 12.5.2015).
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 117/CSA del 29 Maggio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 122/CSA del 05 Giugno 2015 e su www.figc.it
1. RICORSO DEL CALC. RAJCIC IVAN, TESSERATO F.C. CASERTANA S.R.L., AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA SALERNITANA/CASERTANA DEL 9.5.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 205/DIV del 12.5.2015).
Con ricorso ritualmente proposto il calciatore Rajcic Ivan, tesserato per la F.C. Casertana S.r.l., ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 205/DIV del 12.5.2015) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, gli ha inflitto, seguito gara Salernitana/Casertana del 9.5.2015, la squalifica per 3 gare effettive “per avere volontariamente colpito al volto un avversario procurandogli fuoriuscita di sangue”. Con i motivi scritti il ricorrente ha eccepito l'eccessività della sanzione escludendo la fattispecie ex art, 19, comma 4 lett. b) C.G.S. osservando, per contro, la sussistenza del comportamento scorretto e/o antisportivo di cui alla lett. a). A supporto della sua richiesta ha fatto riferimento a precedenti episodi similari. Ha concluso, pertanto, richiedendo la riduzione, da 3 a 2 giornate, della sanzione inflittagli dal Giudice Sportivo. Alla seduta del 29.5.2015, tenutasi davanti alla Corte Sportiva d'Appello Nazionale – IIIa Sezione Giudicante – è comparso il difensore del ricorrente il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato atteso il contenuto, al quale per brevità si riporta, dell'art. 35 n. 1 – 1.1, C.G.S. che recita “I rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare altresì ai fini di prova gli atti di indagine della Procura federale”. Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal calc. Rajcic Ivan e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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